Art. 2
(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano
attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2- quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
C) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della
regione medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di
valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo
caso forme e modalita' di partecipazione della Conferenza dei
sindaci; l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima
di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi
i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito,
di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese
di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi,
non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti,
ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte
corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione
non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
Note all'art. 2:
- L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 2. (Competenze regionali).
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel
rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le
funzioni legislative ed amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione
dei principi sull'organizzazione dei servizi e
sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo
tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al
controllo di gestione e alla valutazione della qualita'
delle prestazioni sanitarie.".
- L'articolo 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 17. (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate
aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con
essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita
sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.".
- L'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 1.( Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza). (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da, attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile della salute mentale, della salute
degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.".
- L'articolo 2, comma 1, lettera l), della citata legge
n.419-98, e' il seguente:
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi di delega). -
1.Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
(Omissis)
l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di
programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello
regionale e locale, anche con la costituzione di un
apposito organismo a livello regionale, nonche' nei
procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
prevedere la facolta' dei comuni di assicurare, in coerenza
con la programmazione sanitaria regionale e assegnando
risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto
a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur
restando esclusi i comuni stessi da funzioni e
responsabilita' di gestione diretta del Servizio sanitario
nazionale.".