Art. 3
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
"1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali,
le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale
di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con
la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies. L'atto
aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1 -ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.".
2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e),f); 6,
quarto, quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo
periodo; 7, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, limitatamente alle
parole: "e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza" e nono periodo; 8 e 13,
primo, secondo, terzo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo
periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la
metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto producono il certificato di cui al
presente comma entro diciotto mesi da tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i
criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica
e amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il
rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di
cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei
limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata dall'unita' sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni
si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.
Art. 3-ter
(Collegio sindacale)
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento
dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al
sindaco del comune capoluogo della provincia dove e' situata
l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci;
per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del
collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo.
Art. 3-quater
(Distretto)
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio o della bassa densita' della popolazione residente,
disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse
strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la
localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere
del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto
ed e' approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente
alle attivita' sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto
conto delle priorita' stabilite a livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla
verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la cui ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria locale o la
supera il Comitato dei sindaci di distretto e' sostituito dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione.
Art. 3-quinquies
(Funzioni e risorse del distretto)
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo
da garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia
medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta,
organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i
servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonche' delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze;
c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi
alla persona.
Art. 3-sexies
(Direttore di distretto)
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della
direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in
modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale.
Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei
rapporti con i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di
coordinamento delle attivita' distrettuali, composto da
rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi
distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di
libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore
generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una
specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata
formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli
3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3
del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga,
si applicano le predette disposizioni.
Art. 3-septies
(Integrazione sociosanitaria)
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare
la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo
sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli
essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi
assistenziali sociosanitari.
Art. 3-octies
(Area delle professioni sociosanitarie)
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario
nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria
e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Ministro per
l'universitae la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il
parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le tabelle
dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,
in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro. della sanita', di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento
del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili
professionali e attuata con la collaborazione di piu' facolta'
universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita'
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
Note all'art. 3:
- L'articolo del citato decreto legislativo n. 502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 3. (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
1. L'unita' sanitaria locale e' azienda dotata di
personalita' giuridica pubblica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere
degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-
sanitario delle comunita' locali.
2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i
livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio
ambito territoriale.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di
attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei
singoli enti locali con oneri a totale carico, degli
stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con
specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale pro-
cede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore
generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale
e' coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore
sanitario e dal consiglio dei sanitari nonche' dal
coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal
comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri
a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalita'
organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie
locali prevedendo tra l'altro:
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle
unita' sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito
territoriale coincidente di norma con quello della
provincia. In relazione a condizioni territoriali
particolari, in specie delle aree montane, ed alla densita'
e distribuzione della popolazione, la regione prevede
ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in
distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e
passivi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie
locali e unita' socio- sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che
tenga conto della natura aziendale delle stesse nonche' del
bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita'
sanitarie locali;
f) il divieto alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a
qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite
di giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale ed interessi, non
superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti
previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche
e degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere nonche' i criteri per
l'attuazione della mobilita' del personale risultato in
esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore
generale. Al direttore generale compete in particolare,
anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di
controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni com-
parative. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima
applicazione, dalla data di istituzione dell'unita'
sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994.
Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia
provveduto, la nomina del direttore generale e' effettuata
previa diffida dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita'. L'autonomia di cui al comma 1
diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni
del direttore generale. Il rapporto di lavoro del
direttore generale, del direttore amministrativo e' del
direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto
di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e
non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di
eta' contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri
per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data, di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di
assenza o di impedimento del direttore generale, le rela-
tive funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o
dal direttore sanitario su delega del direttore generale o,
in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'.
Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi
si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di
buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la
regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e
provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso
di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai
predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in
via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della sanita'. Le regioni determinano in via
generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei
direttori generali delle aziende, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari.
7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
sono nominati con provvedimento motivato del direttore
generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di
cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi
dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono
essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore
amministrativo ed il direttore sanitario possono essere
sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con
provvedimento motivato. Il direttore sanitario e' un
medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o
economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i
servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale e
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza. Le regioni
disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi
sociali in analogia alle disposizioni previste per i
direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le
figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
di direzione.
8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il
periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.
Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle
quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi
assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del
correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate,
le quali procedono al recupero delle quote a carico
dall'interessato. Qualora il direttore generale, il
direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza
assegni con diritto al mantenimento del posto.
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
periodo di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La
carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento,
nonche' con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui
sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita'
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si
applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori
sanitari. La carica di direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di, un rapporto di lavoro
dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
10. (Abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
27 agosto 1994,n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 ottobre 1994, n. 590, n.d.r).
11. Non possono essere nominati direttori generali,
direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita'
sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale e previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con
provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art.
15 della L. 3 agosto 1988, n.327, e dall'art. 14, L. 19
marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnicosanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri
operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria
della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero -
nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e
del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore
generale per le attivita' tecnico- sanitarie, anche sotto
il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse
attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi'
sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine
fissato dalla legge regionale. La regione provvede a
definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
del consiglio.
13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni
ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra
i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno
designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai
presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto
collegio e' integrato da altri due membri, dei quali uno
designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del
tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato, per le unita' sanitarie locali il cui bilancio
di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione
della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti
tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto
dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i
revisori con specifico provvedimento e li convoca per la
prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai
revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di
decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse
mancante di uno o piu' componenti, il direttore generale
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di
due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non
proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via
straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita'
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei
revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria lo-
cale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione
pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri
componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza
delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita'
e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze
delle scritture contabili, esamina il bilancio di
previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il
collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di
cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale
sull'andamento dell'unita' sanitaria locale. I revisori
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
fine di corrispondere alle esigenze sanitarie, della
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il
bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le
proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed
alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di
riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 1995,
n. 502, reca: "Regolamento recante norme sul contratto del
direttore generale, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere".
- Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
"Art.1. (Requisiti per l'accesso all'incarico di
direzione sanitaria aziendale).
1. L'incarico di direzione sanitaria aziendale e'
riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano
svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche
o private, di media o grande dimensione e che abbiano
conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui
all'articolo 7 previsto per l'area di sanita' pubblica.
Costituisce titolo preferenziale il possesso della
specializzazione in una delle discipline dell'area di
sanita' pubblica.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver
comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e
strumentali affidate al dirigente.
3. L'attivita' quinquennale di direzione tecnico-
sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione
sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni
precedenti il conferimento dell'incarico.
4. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al
comma 1 e' effettuato dal direttore generale dell'azienda
sanitaria prima del conferimento dell'incarico.
5. I corsi di formazione manageriale si svolgono con le
modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati ai
medici con una anzianita' di servizio di almeno tre anni
nella direzione tecnico- sanitaria in enti e strutture
sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione
ovvero ai medici con una anzianita' di servizio di almeno
dieci anni.
6. Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli
elenchi dei medici che hanno frequentato, con esito
positivo, i corsi di formazione manageriale per la
direzione sanitaria aziendale.".
"Art. 7. (Corsi di formazione manageriale). - 1.
L'attestato di formazione manageriale si consegue con la
frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal
presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette
anni dalla data di rilascio.
2. I corsi sono riservati al personale dirigente del
ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui
all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e degli
istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve
possedere una anzianita' di servizio, alla data del bando,
di almeno cinque anni.
3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale,
capacita' gestionale, organizzativa e di direzione, del
personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono
articolati in attivita' didattiche teoriche e pratiche e
nella partecipazione attiva a seminari.
4. I contenuti, con particolare riferimento
all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ai
criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle
risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli
indicatori di' qualita' dei servizi e delle prestazioni, la
metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e
seminariali di ogni corso nonche' la durata, non inferiore
a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto
ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un
numero di ore, non inferiore a 10, di attivita' didattica
di ciascun corso e' dedicato alla sanita' pubblica; la
relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto
superiore di sanita'.
5. I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale,
dal Ministero della sanita', previa programmazione
nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano previo accordo con il Ministero della sanita' ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso
accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva
i corsi dell'area di sanita' pubblica.
7. I corsi sono attivati a livello nazionale,
interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e sedi,
a seconda del numero dei candidati al corso e delle
capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge
l'attivita' didattica.
8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata,
i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le
sessioni, nonche' le modalita' di ammissione e
assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi
del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a
pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per mo-
tivate esigenze organizzative o in caso di domande
superiori alla capacita' delle strutture didattiche il
candidato puo' essere assegnato ad una sessione o sede
diversa da quella prescelta, o alla sessione successiva.
L'assegnazione e' disposta in base al criterio della
precedenza in relazione all'eta'.
9. In ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda
di ammissione per un solo corso.
10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle
attivita' didattiche teoriche, pratiche o seminariali per
un numero di ore superiore ad un quinto di quelle
globalmente previste per il corso comporta l'esclusione
dalla partecipazione al corso. E periodo di formazione puo'
essere sospeso per servizio militare, gravidanza e
puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua
durata non puo' essere ridotta e che il periodo di assenza
deve essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di
altra sessione.
11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti
al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una
commissione composta dai docenti del corso. Ai candidati
che sostengono, con esito positivo, il colloquio e'
rilasciato, in un unico esemplare, un attestato di
formazione manageriale. In caso di piu' sessioni dello
stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente
a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.
12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della
sanita', le regioni e l'Istituto superiore di sanita' si
avvalgono delle unita' sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti
ed enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli
istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' di altri
soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e
societa' scientifiche accreditate, ai fini della
formazione, dal Ministero della sanita', sentita la
commissione di cui all'articolo 9, comma 6, in relazione
alla documentata rappresentanza e alla diffusione della
struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.".
- L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n.181 (Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali), e' il seguente:
"Art. 3. (Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche). (Omissis).
7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il
diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di
lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
luglio 1995, n. 502, reca: "Regolamento recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n.421".
- L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e'
il seguente:
"Art.39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro 31 gennaio dello stesso anno, con
l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delibera
trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole
amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del
fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
delle procedure concorsuali avviate alla data del 27
settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le
assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di
personale da trasferire secondo procedure di mobilita'
attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi
restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali
o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
presente comma considera nei criteri di priorita' le
assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello presso la medesima o altra
amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti
istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale fatta
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente, alla nona qualifica funzionale;
C) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre
1996, n.662).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, conservano
validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della
loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di
personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i
singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni
di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che
hanno superato con esito positivo la prova attitudinale
sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988 n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
dal comma 3, personale dotato di alta professionalita',
anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di
nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al
presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subor-
dinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n.30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e'
calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed
e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato, e agricoltura, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non
piu' di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad
un massimo di cinquanta unita', appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n.127. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli
enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico
di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai
fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n.237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".
- L'articolo 2, comma 1, lettera n), della citata legge
n. 419-98, e' il seguente:
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi di delega).
- 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
(Omissis)
n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per
pervenire ad una effettiva integrazione a livello
distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali,
disciplinando altresi' la partecipazione dei comuni alle
spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi
e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di
indirizzo coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto
1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in
attuazione del Piano sanitario, nazionale.".
- L'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 112/98, e' il seguente:
"Art. 3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
strumenti di accordo). (Omissis).
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le
regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del
presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni
nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di
favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di
minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di' esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente
articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
esercitano le funzioni in forma associata, individuando
autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro
il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla
legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi
strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio
associato delle funzioni.".
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, si veda in nota
all'articolo 1.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- L'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione di
controllo), e' il seguente:
"Art.17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazioni dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo)(Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i
contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al
presente comma, con riferimento ai settori scientifico-
disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.382.".