Art. 4 
        (Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n. 502) 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca  scientifica,
nonche' di didattica del Servizio sanitario nazionale,  nel  rispetto
dei criteri e delle modalita' di  cui  ai  commi  1-bis  e  seguenti,
possono essere  costituiti  o  confermati  in  aziende,  disciplinate
dall'articolo  3,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali  e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende  di
cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,  secondo  le
specifiche disposizioni definite in sede di attuazione  della  delega
ivi  prevista;  le  aziende  ospedaliere  di  rilievo   nazionale   o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che  sia  diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto relative  alle  unita'
sanitarie locali. Sino all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si
applicano  le  disposizioni  del  presente  decreto   relative   alla
dirigenza sanitaria, ai  dipartimenti,  alla  direzione  sanitaria  e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le  disposizioni
del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non
si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono
le facolta' di medicina e chirurgia prima della data  indicata  dalle
disposizioni attuative della delega prevista  dall'articolo  6  della
legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000.". 
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502,e successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete  dei  servizi
conseguente al  riordino  del  sistema  delle  aziende  previsto  dal
presente decreto, le regioni possono proporre la  costituzione  o  la
conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri  in  possesso
di tutti i seguenti requisiti: 
a) organizzazione  dipartimentale  di  tutte  le   unita'   operative
   presenti  nella   struttura,   disciplinata   dall'atto   di   cui
   all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis; 
b) disponibilita'   di   un   sistema   di   contabilita'   economico
   patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo; 
c) presenza di almeno tre unita' operative di alta specialita'secondo
   le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita'  29
   gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1
   febbraio 1992, e successive modificazioni; 
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai  sensi  dell'atto
   di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del  Presidente
   della  Repubblica  27  marzo  1992,  pubblicato   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 76 del 31  marzo  1992  e  successive  modificazioni,
   secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra  Stato
   e regioni  di  approvazione  delle  linee  guida  sul  sistema  di
   emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
   17 maggio 1996; 
e) ruolo  di  ospedale  di  riferimento  in  programmi  integrati  di
   assistenza su base regionale e interregionale, cosi' come previsto
   dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilita'
   infraregionale e della  frequenza  dei  trasferimenti  da  presidi
   ospedalieri regionali di minore complessita'; 
f) attivita' di ricovero in degenza ordinaria, nel corso  dell'ultimo
   triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore  di
   almeno il dieci per cento  rispetto  al  valore  medio  regionale,
   salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; 
g) indice di complessita' della casistica dei  pazienti  trattati  in
   ricovero ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore  di
   almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale; 
h) disponibilita' di un proprio  patrimonio  immobiliare  adeguato  e
   sufficiente  per  consentire  lo   svolgimento   delle   attivita'
   istituzionali  di  tutela  della  salute  e   di   erogazione   di
   prestazioni sanitarie. 
  1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis  non
si  applicano  agli  ospedali  specializzati  di   cui   al   decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca  il
solo presidio ospedaliero  pubblico  presente  nella  azienda  unita'
sanitaria locale. 
  1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo  nazionale  o  interregionale  da   costituire   in   azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il Ministro  della  sanita',  attenendosi
alle  indicazioni  pervenute  dalle  regioni  previa   verifica   dei
requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni,  formula
le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli
ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta  giorni
dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni
costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali. 
  1-quinquies.  Nel  predisporre  il  Piano  sanitario  regionale,  e
comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al
comma  1-bis  e  a  valutare  l'equilibrio  economico  delle  aziende
ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di  grave
disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita  dei  requisiti
di cui al comma 1bis, la  costituzione  in  azienda  viene  revocata,
secondo le procedure previste per  la  costituzione  medesima,  e  la
regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei  relativi
rapporti attivi e passivi. 
  1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende  ospedaliere,
con esclusione dei presidi di cui al  comma  6,  per  i  quali  viene
richiesta la conferma e che non soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di  tre
anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  succes-
sive  modificazioni,  sulla  base  di  un  progetto  di   adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma  1-quater.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove
permanga la carenza dei requisiti, le regioni e  il  ministero  della
sanita' attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma  l-
quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del  comma
1-quater. 
  1-septies. Le regioni definiscono  le  modalita'  dell'integrazione
dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al  comma  1  nella
programmazione regionale e  le  forme  della  collaborazione  con  le
unita' sanitarie  locali  in  rapporto  alle  esigenze  assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies. 
  1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12.". 
  3. Sono abrogati i commi 2, lettere a), primo  periodo,  e  lettera
b), 4, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4:
            L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.502-92, nel
          testo precedente le modificazioni  apportate  dal  presente
          articolo, era il seguente:
            "Art. 4. (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri).
            1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni.  dalla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  trasmettono  al
          Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della
          conseguente   individuazione   degli  ospedali  di  rilievo
          nazionale e  di  alta  specializzazione  da  costituire  in
          azienda  ospedaliera  avuto  riguardo  a quanto previsto al
          comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  il  Ministro  della sanita', attenendosi
          alle indicazioni pervenute dalle  regioni  previa  verifica
          dei  requisiti  e,  in  mancanza,  sulla  base  di  proprie
          valutazioni, formula le proprie proposte al  Consiglio  dei
          Ministri,  il quale individua gli ospedali da costituire in
          azienda ospedaliera.   Entro  sessanta  giorni  dalla  data
          della  deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni
          costituiscono  in  azienda   con   personalita'   giuridica
          pubblica  e  con  autonomia  organizzativa, amministrativa,
          patrimoniale, contabile, gestionale e  tecnica  i  predetti
          ospedali.   Con   le  stesse  procedure  si  provvede  alla
          costituzione in aziende di ulteriori ospedali  in  possesso
          dei  requisiti  richiesti,  dopo  la  prima  attuazione del
          presente  decreto.  Gli  ospedali  costituiti  in   azienda
          ospedaliera  hanno  gli stessi organi previsti per l'unita'
          sanitaria locale, nonche' il direttore  amministrativo,  Il
          direttore  sanitario  e  il  consiglio  dei sanitari con le
          stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
          sanitari e'  garantita  la  presenza  dei  responsabili  di
          dipartimento.  La  gestione  delle  aziende  ospedaliere e'
          informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria
          e dei preventivi e consuntivi per centri di  costo,  basati
          sulle prestazioni effettuate.
            2.  Possono  essere  individuati come ospedali di rilievo
          nazionale e di alta specializzazione quelli che  dispongono
          di tutte le seguenti caratteristiche:
            a)  presenza  di almeno tre strutture di alta specialita'
          secondo le specificazioni fornite nel decreto del  Ministro
          della  sanita'  del  29  gennaio  1992,  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 5 della legge 23 ottobre  1985,  n.  595.  Il
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio superiore  di  sanita'  e  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  provvede,  sulla  base
          dell'evoluzione  scientifica  e  tecnologica, ad aggiornare
          periodicamente l'elenco delle attivita di alta  specialita'
          e  dei  requisiti necessari per l'esercizio delle attivita'
          medesime;
            b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di
          tipo dipartimentale di tutti i servizi che  compongono  una
          struttura di alta specialita'.
            3.   Sono   ospedali   a  rilievo  nazionale  e  di  alta
          specializzazione i  policlinici  universitari,  che  devono
          essere  inseriti  nel sistema di emergenza sanitaria di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
            4. Le regioni possono altresi' costituire  in  azienda  i
          presidi  ospedalieri  in  cui  insiste  la  prevalenza  del
          percorso formativo del triennio clinico delle  facolta'  di
          medicina  e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in
          strutture  di  pertinenza  dell'universita'   nonche'   gli
          ospedali  destinati  a centro di riferimento della rete dei
          servizi di emergenza, dotati del dipartimento di  emergenza
          come  individuato  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31  marzo  1992  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e  che  siano,  di norma,
          dotati anche di elisoccorso.
            5.    I    policlinici    universitari    sono    aziende
          dell'universita'   dotate   di   autonomia   organizzativa,
          gestionale,   patrimoniale   e   contabile.   Lo    statuto
          dell'universita'  determina,  su proposta della facolta' di
          medicina, le modalita' organizzative e  quelle  gestionali,
          nel   rispetto  dei  fini  istituzionali,  in  analogia  ai
          principi  del  presente  decreto  fissati   per   l'azienda
          ospedaliera.  La  gestione  dei policlinici universitari e'
          informata   al    principio    dell'autonomia    economico-
          finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per centri di
          costo, basati sulle prestazioni effettuate.
            6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
          corso formativo del  triennio  clinico  della  facolta'  di
          medicina,  costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del
          modello gestionale secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto  per  le aziende ospedaliere; il direttore generale
          e' nominato d'intesa con il  rettore  dell'universita'.  La
          gestione   dell'azienda   deve   essere   informata   anche
          all'esigenza  di garantire le funzioni istituzionali  delle
          strutture  universitarie  che  vi  operano. L'universita' e
          l'azienda  stabiliscono  i  casi  per i quali e' necessaria
          l'acquisizione del parere, della facolta' di  medicina  per
          le    decisioni   che   si   riflettono   sulle   strutture
          universitarie.  Nella  composizione   del   consiglio   dei
          sanitari   deve   essere,   assicurata  la  presenza  delle
          componenti,  universitarie  in  rapporto  alla  consistenza
          numerica delle stesse.
            7.  Le  regioni  disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le
          modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere  sulla
          base dei seguenti principi:
            a)  prevedere  l'attribuzione  da parte delle regioni per
          l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
          copertura parziale delle spese necessarie per  la  gestione
          determinata,  nella  misura  dell'80,  per  cento dei costi
          complessivi dell'anno precedente  decurtati  dell'eventuale
          disavanzo,  di  gestione,  compresi  gli  oneri  passivi in
          ragione di quest'ultimo sostenuti;
            b) le prestazioni, sia di degenza che  ambulatoriali,  da
          rendere  a  fronte  del  finanziamento  erogato  secondo le
          modalita' di cui alla lettera a) devono formare oggetto  di
          apposito  piano  annuale preventivo che, tenuto conto della
          tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e  tipologia
          in  relazione  alle  necessita'  che  piu' convenientemente
          possono  essere  soddisfatte  nella  sede  pubblica.   Tale
          preventivo  forma  oggetto  di contrattazione fra regioni e
          unita'  sanitarie  locali,  da   una   parte,   e   azienda
          ospedaliera  e presidi ospedalieri con autonomia economico-
          finanziaria,  dall'altra.  La  Verifica  a  consuntivo,  da
          parte,   rispettivamente  delle  regioni  e  delle,  unita'
          sanitarie locali dell'osservanza dello  stesso  preventivo,
          tenuto  conto  di  eventuali,  motivati  scostamenti, forma
          criterio di valutazione per la  misura,  del  finanziamento
          delle  singole  aziende ospedaliere o dei presidi stessi da
          erogare, nell'anno successivo;
            c)  prevedere  le  quote  di  partecipazione  alla  spesa
          eventualmente  dovute  da parte dei cittadini, gli introiti
          connessi all'esercizio dell'attivita'  libero-professionale
          dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
          integrativi a pagamento;
            d)  prevedere  i  lasciti,  le  donazioni,  e  le rendite
          derivanti dall'utilizzo  del  patrimonio  dell'azienda,  ed
          eventuali   altre   risorse   acquisite  per  contratti  e,
          convenzioni.
            7-bis.  La  remunerazione  a  tariffa  delle  prestazioni
          effettuate  rappresenta,  la  base  di  calcolo ai fini del
          conguaglio in positivo o  in  negativo  dell'acconto  nella
          misura  dell'80  per  cento  di  cui al comma 7. Sulla base
          delle  suddette  tariffe  sono   altresi'   effettuate   le
          compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale.
            7-ter.  Il  sistema  di  finanziamento di cui al comma 7,
          valido per  l'anno  1995,  dovra'  essere  progressivamente
          superato  nell'arco di un triennio, al termine del quale si
          dovra'   accedere   esclusivamente,   al   sistema    della
          remunerazione  a  prestazione  degli  erogatori  pubblici e
          privati.
            8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma
          5,   devono  chiudere  il  proprio  bilancio  in  pareggio.
          L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
          investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
          e per eventuali forme di  incentivazione  al  personale  da
          definire  in  sede  di  contrattazione.  Il  verificarsi di
          ingiustificati disavanzi di gestione  o  la  perdita  delle
          caratteristiche  strutturali  e  di  attivita'  prescritte,
          fatta  salva   l'autonomia   dell'universita',   comportano
          rispettivamente  il commissariamento da parte della regione
          e la revoca dell'autonomia aziendale.
            9. Gli ospedali  che  non  siano  costituiti  in  azienda
          ospedaliera  conservano  la  natura  di presidi dell'unita'
          sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
          sono  presenti  piu'  ospedali,   questi   possono   essere
          accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi  ospedalieri
          dell'unita'  sanitaria  locale  e'  previsto  un  dirigente
          medico  in  possesso dell'idoneita' di cui all'art.17, come
          responsabile delle funzioni igienico-organizzative,  ed  un
          dirigente amministrativo per l'esercizio delle, funzioni di
          coordinamento  amministrativo.  Il  dirigente  medico ed il
          dirigente amministrativo concorrono, secondo le  rispettive
          competenze,  al  conseguimento  degli obiettivi fissati dal
          direttore generale. A tutti i Presidi di  cui  al  presente
          comma  e',  attribuita  autonomia economico-finanziaria con
          contabilita' separata all'interno del bilancio  dell'unita'
          sanitaria  locale,  con  l'introduzione  delle disposizioni
          previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
            10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma  5,
          lettera  g)  in materia di personale in esubero, le regioni
          provvedono  alla  riorganizzazione  di  tutti   i   presidi
          ospedalieri  sulla  base delle disposizioni di cui all'art.
          4,  comma  3,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,
          correlando  gli  standard  ivi  previsti  con gli indici di
          degenza media, l'intervallo di  turn-over  e  la  rotazione
          degli  assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi presidi in
          dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri  e  delle
          aziende  di  cui  al presente articolo sono riservati spazi
          adeguati, da reperire, entro centoventi giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo 7 dicembre
          1993, n.   517, per l'esercizio  della  libera  professione
          intramuraria,  ed  una  quota  non  inferiore al 5% e   non
          superiore al 10% dei  posti-letto  per  la  istituzione  di
          camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende ospedaliere e, fino al
          loro insediamento,  gli  amministratori  straordinari  pro-
          tempore, nonche' le autorita' responsabili delle aziende di
          cui    al   comma   5,   sono   direttamente   responsabili
          dell'attuazione  di  dette   disposizioni.   In   caso   di
          inosservanza  la regione adotta i conseguenti provvedimenti
          sostitutivi.  In  caso  di  documentata  impossibilita'  di
          assicurare  gli  spazi  necessari  alla  libera professione
          all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi  sono
          reperiti,   previa   autorizzazione  della  regione,  anche
          mediante appositi contratti tra le  unita' sanitarie locali
          e case di cura o altre  strutture  sanitarie,  pubbliche  o
          private.  Per  l'attivita'  libero-professionale  presso le
          suddette  strutture  sanitarie  i  medici  sono  tenuti  ad
          utilizzare  i  modulari delle strutture sanitarie pubbliche
          da cui  dipendono.  I  contratti  sono  limitati  al  tempo
          strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per
          la libera professione all'interno delle strutture pubbliche
          e  comunque non possono avere durata superiore ad un anno e
          non possono essere  rinnovati.  Il  ricovero  in  camere  a
          pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
          retta  giornaliera  stabilita  in  relazione  al livello di
          qualita' alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi  di
          ricovero  richiesto  in regime libero-professionale, di una
          somma  forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli  interventi
          medici  e  chirurgici,  delle  prestazioni  di  diagnostica
          strumentale  e  di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
          singoli  interventi,  differenziata in relazione al tipo di
          interventi stessi. In ciascuna regione, a  decorrere  dalla
          data   di   entrata   in   vigore   della   disciplina   di
          riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e
          comunque entro  un  triennio  dall'entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, cessano di
          avere efficacia  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12
          febbraio  1968,  n.132,  e  al decreto del Presidente della
          Repubblica 27 marzo 1969, n.128,  nonche'  le  disposizioni
          del  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
          n.129.
            11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per
          la  istituzione  di  camere  a  pagamento  nonche'   quelli
          ascritti  agli  spazi  riservati all'esercizio della libera
          professione intramuraria,  non  concorrono  ai  fini  dello
          standard  dei  posti  letto  per  mille  abitanti  previsto
          dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,  n.
          412.
            11-bis.   Al   fine   di   consentire  in  condizione  di
          compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita'
          assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
          ospedaliere,    l'esercizio    delle    attivita'    libero
          professionali  in  regime  ambulatoriale  all'interno delle
          strutture e dei servizi, le disposizioni  di  cui  all'art.
          35,  comma  2, lettera d), del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche  al
          restante  personale  della dirigenza del ruolo sanitario di
          cui all'art. 15 del presente decreto.   Per le  prestazioni
          di consulenza e per  la ripartizione dei proventi derivanti
          dalle   predette   attivita'   si   applicano   le  vigenti
          disposizioni contrattuali.
            12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per  quanto
          concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano
          e   gli   istituti  ed  enti  che  esercitano  l'assistenza
          ospedaliera di cui agli  articoli  40,  41  e  43,  secondo
          comma, della L. 23 dicembre 1978, n.833, fermo restando che
          l'apporto  dell'attivita'  dei suddetti presidi ospedalieri
          al Servizio sanitario nazionale  e'  regolamentato  con  le
          modalita'  previste  dal  presente  articolo. Entro un anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  7
          dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed
          i    regolamenti    sulla    dotazione   organica   e   sul
          l'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la
          parte compatibile, ai principi del  presente  decreto  e  a
          quelli  di  cui  all'art.  4, comma 7, della L. 30 dicembre
          1991, n. 412, e sono approvati  con  decreto  del  Ministro
          della sanita'.
            13) I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente
          alla  Santa  Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine
          di Malta ed il Servizio sanitario nazionale,  relativamente
          all'attivita'  assistenziale, sono disciplinati da appositi
          accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
          Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.".
            - L'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo
          1997, n.59  (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a:
            (Omissis)
            b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale.".
            - L'articolo 6  della  citata  legge  n.  419-98,  e'  il
          seguente:
            "Art.  6.  (Ridefinizione  dei rapporti tra universita' e
          Servizio sanitario nazionale).
            1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti  legislativi  volti  a  ridefinire  i  rapporti tra
          Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   rafforzare   i   processi   di   collaborazione  tra
          universita' e Servizio sanitario nazionale, anche  mediante
          l'introduzione  di  nuovi  modelli  gestionali e funzionali
          integrati  fra  regione  e   universita',   che   prevedano
          l'istituzione  di  aziende  dotate di autonoma personalita'
          giuridica;
            b) assicurare, nel quadro della programmazione  sanitaria
          nazionale  e  regionale,  lo  svolgimento  delle  attivita'
          assistenziali funzionali alle esigenze  della  didattica  e
          della ricerca;
            c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e
          le   esigenze  della  formazione  e  della  ricerca,  anche
          mediante  l'organizzazione  dipartimentale  e   le   idonee
          disposizioni in materia di personale.
            2.  Si  applica alla delega di cui al comma 1 il disposto
          dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.".
            - Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio  1992,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1 febbraio
          1992 reca: "Elenco delle alte specialita' e fissazione  dei
          requisiti    necessari   alle   strutture   sanitarie   per
          l'esercizio delle attivita' di alta specialita' ".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo
          1992,  reca:    "Atto  di  indirizzo  e  coordinamento alle
          regioni per la determinazione  dei  livelli  di  assistenza
          sanitaria di emergenza.".
            - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1995, reca: "Criteri
          di classificazione degli ospedali specializzati".
            -  L'articolo  1,  comma  34-bis,  della  citata legge 23
          dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:
            "Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza). (Omissis).
            34   -bis.   Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti sulla scorta di criteri e  parametri  fissati  dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
          sive modificazioni".