Art. 4
(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica,
nonche' di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 1-bis e seguenti,
possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate
dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di
cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le
specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega
ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unita'
sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative
sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si
applicano le disposizioni del presente decreto relative alla
dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni
del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non
si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono
le facolta' di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle
disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal
presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la
conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unita' operative
presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilita' di un sistema di contabilita' economico
patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unita' operative di alta specialita'secondo
le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 29
gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1
febbraio 1992, e successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto
di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni,
secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato
e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di
assistenza su base regionale e interregionale, cosi' come previsto
dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilita'
infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi
ospedalieri regionali di minore complessita';
f) attivita' di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo
triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di
almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale,
salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessita' della casistica dei pazienti trattati in
ricovero ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore di
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita'
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di
prestazioni sanitarie.
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non
si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il
solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unita'
sanitaria locale.
1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il Ministro della sanita', attenendosi
alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei
requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula
le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli
ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni
costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e
comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende
ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave
disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti
di cui al comma 1bis, la costituzione in azienda viene revocata,
secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei relativi
rapporti attivi e passivi.
1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere,
con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene
richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, sulla base di un progetto di adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove
permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della
sanita' attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma l-
quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma
1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalita' dell'integrazione
dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella
programmazione regionale e le forme della collaborazione con le
unita' sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12.".
3. Sono abrogati i commi 2, lettere a), primo periodo, e lettera
b), 4, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Note all'art. 4:
L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.502-92, nel
testo precedente le modificazioni apportate dal presente
articolo, era il seguente:
"Art. 4. (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri).
1. Le regioni, entro sessanta giorni. dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al
Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della
conseguente individuazione degli ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione da costituire in
azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al
comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto il Ministro della sanita', attenendosi
alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica
dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie
valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei
Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in
azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data
della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni
costituiscono in azienda con personalita' giuridica
pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti
ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla
costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso
dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del
presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda
ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unita'
sanitaria locale, nonche' il direttore amministrativo, Il
direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le
stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
sanitari e' garantita la presenza dei responsabili di
dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere e'
informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria
e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati
sulle prestazioni effettuate.
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono
di tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialita'
secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro
della sanita' del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi
dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, provvede, sulla base
dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare
periodicamente l'elenco delle attivita di alta specialita'
e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attivita'
medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di
tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una
struttura di alta specialita'.
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta
specializzazione i policlinici universitari, che devono
essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
4. Le regioni possono altresi' costituire in azienda i
presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di
medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in
strutture di pertinenza dell'universita' nonche' gli
ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei
servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza
come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma,
dotati anche di elisoccorso.
5. I policlinici universitari sono aziende
dell'universita' dotate di autonomia organizzativa,
gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto
dell'universita' determina, su proposta della facolta' di
medicina, le modalita' organizzative e quelle gestionali,
nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai
principi del presente decreto fissati per l'azienda
ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari e'
informata al principio dell'autonomia economico-
finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di
costo, basati sulle prestazioni effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
corso formativo del triennio clinico della facolta' di
medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del
modello gestionale secondo quanto previsto dal presente
decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale
e' nominato d'intesa con il rettore dell'universita'. La
gestione dell'azienda deve essere informata anche
all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle
strutture universitarie che vi operano. L'universita' e
l'azienda stabiliscono i casi per i quali e' necessaria
l'acquisizione del parere, della facolta' di medicina per
le decisioni che si riflettono sulle strutture
universitarie. Nella composizione del consiglio dei
sanitari deve essere, assicurata la presenza delle
componenti, universitarie in rapporto alla consistenza
numerica delle stesse.
7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le
modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla
base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per
l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
copertura parziale delle spese necessarie per la gestione
determinata, nella misura dell'80, per cento dei costi
complessivi dell'anno precedente decurtati dell'eventuale
disavanzo, di gestione, compresi gli oneri passivi in
ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da
rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le
modalita' di cui alla lettera a) devono formare oggetto di
apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della
tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia
in relazione alle necessita' che piu' convenientemente
possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale
preventivo forma oggetto di contrattazione fra regioni e
unita' sanitarie locali, da una parte, e azienda
ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-
finanziaria, dall'altra. La Verifica a consuntivo, da
parte, rispettivamente delle regioni e delle, unita'
sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo,
tenuto conto di eventuali, motivati scostamenti, forma
criterio di valutazione per la misura, del finanziamento
delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da
erogare, nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti
connessi all'esercizio dell'attivita' libero-professionale
dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni, e le rendite
derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed
eventuali altre risorse acquisite per contratti e,
convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni
effettuate rappresenta, la base di calcolo ai fini del
conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella
misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base
delle suddette tariffe sono altresi' effettuate le
compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7,
valido per l'anno 1995, dovra' essere progressivamente
superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si
dovra' accedere esclusivamente, al sistema della
remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e
privati.
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma
5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio.
L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
e per eventuali forme di incentivazione al personale da
definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle
caratteristiche strutturali e di attivita' prescritte,
fatta salva l'autonomia dell'universita', comportano
rispettivamente il commissariamento da parte della regione
e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda
ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unita'
sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
sono presenti piu' ospedali, questi possono essere
accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri
dell'unita' sanitaria locale e' previsto un dirigente
medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art.17, come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un
dirigente amministrativo per l'esercizio delle, funzioni di
coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il
dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive
competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal
direttore generale. A tutti i Presidi di cui al presente
comma e', attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita'
sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni
previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni
provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi
ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art.
4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
correlando gli standard ivi previsti con gli indici di
degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione
degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in
dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle
aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi
adeguati, da reperire, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione
intramuraria, ed una quota non inferiore al 5% e non
superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di
camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al
loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-
tempore, nonche' le autorita' responsabili delle aziende di
cui al comma 5, sono direttamente responsabili
dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di
inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di
assicurare gli spazi necessari alla libera professione
all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono
reperiti, previa autorizzazione della regione, anche
mediante appositi contratti tra le unita' sanitarie locali
e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o
private. Per l'attivita' libero-professionale presso le
suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad
utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche
da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo
strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per
la libera professione all'interno delle strutture pubbliche
e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e
non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a
pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una
retta giornaliera stabilita in relazione al livello di
qualita' alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di
ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una
somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi
medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai
singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di
interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della disciplina di
riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e
comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12
febbraio 1968, n.132, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n.128, nonche' le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n.129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per
la istituzione di camere a pagamento nonche' quelli
ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera
professione intramuraria, non concorrono ai fini dello
standard dei posti letto per mille abitanti previsto
dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di
compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita'
assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, l'esercizio delle attivita' libero
professionali in regime ambulatoriale all'interno delle
strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art.
35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al
restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di
cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni
di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti
dalle predette attivita' si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali.
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano
e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza
ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo
comma, della L. 23 dicembre 1978, n.833, fermo restando che
l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri
al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed
i regolamenti sulla dotazione organica e sul
l'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la
parte compatibile, ai principi del presente decreto e a
quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre
1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro
della sanita'.
13) I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente
alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine
di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente
all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi
accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.".
- L'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo
1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
(Omissis)
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale.".
- L'articolo 6 della citata legge n. 419-98, e' il
seguente:
"Art. 6. (Ridefinizione dei rapporti tra universita' e
Servizio sanitario nazionale).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra
Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra
universita' e Servizio sanitario nazionale, anche mediante
l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali
integrati fra regione e universita', che prevedano
l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita'
giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, lo svolgimento delle attivita'
assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e
della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e
le esigenze della formazione e della ricerca, anche
mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee
disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto
dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.".
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1 febbraio
1992 reca: "Elenco delle alte specialita' e fissazione dei
requisiti necessari alle strutture sanitarie per
l'esercizio delle attivita' di alta specialita' ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza.".
- Il decreto ministeriale 31 gennaio 1995, reca: "Criteri
di classificazione degli ospedali specializzati".
- L'articolo 1, comma 34-bis, della citata legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"Art. 1. (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza). (Omissis).
34 -bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni".