Art. 5 
        (Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n. 502) 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
                               "Art. 5 
                     (Patrimonio e contabilita') 
  "1. Nel rispetto della normativa regionale vigente,  il  patrimonio
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere   e'
costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad  esse  appartenenti,
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o  da
altri  enti  pubblici,  in  virtu'  di  leggi  o   di   provvedimenti
amministrativi,  nonche'  da  tutti   i   beni   comunque   acquisiti
nell'esercizio della  propria  attivita'  o  a  seguito  di  atti  di
liberalita'. 
  2. Le unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  hanno
disponibilita' del patrimonio  secondo  il  regime  della  proprieta'
privata, ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  830,
secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a  terzi
di  diritti  reali   su   immobili   sono   assoggettati   a   previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le  unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro
fini  istituzionali  costituiscono  patrimonio  indisponibile   degli
stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo  828,  secondo  comma,
del codice civile. 
  3. Le leggi ed i provvedimenti di  cui  al  comma  1  costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse. 
  4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto  beni  immobili  con
specifica  destinazione  a  finalita'  rientranti   nell'ambito   del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali. 
  5. Qualora non vi abbiano gia'  provveduto,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, le regioni emanano norme  per  la  gestione  economico
finanziaria e patrimoniale delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al  codice  civile,
cosi come integrato e modificato con  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, e prevedendo: 
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; 
b) l'adozione  del  bilancio  economico  pluriennale  di   previsione
   nonche'  del  bilancio  preventivo  economico   annuale   relativo
   all'esercizio successivo; 
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di  copertura
   degli eventuali disavanzi di esercizio; 
d) la tenuta di una contabilita' analitica  per  centri  di  costo  e
   responsabilita' che consenta analisi comparative  dei  costi,  dei
   rendimenti e dei risultati; 
e) l'obbligo  delle  unita'  sanitarie   locali   e   delle   aziende
   ospedaliere di rendere pubblici, annualmente,  i  risultati  delle
   proprie analisi dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati  per
   centri di costo e responsabilita'. 
f) il  piano  di  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  anche
   attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 
  6.  Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   dei   bilanci
pluriennali ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali,  nonche'
omogeneita'  ai  valori  inseriti  in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni  comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati,  e'  predisposto  apposito
schema, con decreto  interministeriale  emanato  di  concerto  fra  i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome. 
  7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono  tenute
agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29. La disciplina contabile di cui al presente articolo  decorre  dal
1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.". 
  2. Dopo l'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
                             "Art. 5-bis 
      (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 
  1. Nell'ambito dei programmi regionali per la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67,
il Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare,  di  concerto  con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello  Stato,
accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti  pubblici
interessati aventi  ad  oggetto  la  relativa  copertura  finanziaria
nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle  proce-
dure e la realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla
qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. 
  2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1  disciplinano
altresi' le funzioni di monitoraggio  e  di  vigilanza  demandate  al
Ministero  della  sanita',  i  rapporti  finanziari  fra  i  soggetti
partecipanti   all'accordo,   le   modalita'   di   erogazione    dei
finanziamenti statali, le  modalita'  di  partecipazione  finanziaria
delle regioni e degli altri soggetti  pubblici  interessati,  nonche'
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 
  3.  In  caso  di  mancata   attivazione   del   programma   oggetto
dell'accordo entro i termini  previsti  dal  medesimo  programma,  la
copertura finanziaria assicurata dal Ministero  della  sanita'  viene
riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  in  favore
di  altre  regioni  o  enti  pubblici  interessati  al  programma  di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa  e  di  immediato
utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.". 
 
          Note all'art.5:
            -  L'articolo  5 del citato decreto legislativo n.502-92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente:
            Art. 5. (Patrimonio e contabilita').
            1.  Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti
          i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito,  e
          le  attrezzature  che,  alla  data di entrata in vigore del
          presente decreto, fanno parte del patrimonio dei  comuni  o
          delle  province  con  vincolo  di  destinazione alle unita'
          sanitarie  locali,  sono  trasferiti  al  patrimonio  delle
          unita'  sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere; sono
          parimenti trasferiti al patrimonio delle  unita'  sanitarie
          locali  i  beni  di  cui  all'art.  65,  primo comma - come
          sostituito dall'art. 21  del  decreto  legge  12  settembre
          1983,  n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n.638 - della legge 23 dicembre 1978, n.833.
            2. I trasferimenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          effettuati  con provvedimento regionale. Tale provvedimento
          costituisce titolo per l'apposita  trascrizione  dei  beni,
          che  dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati
          di ogni onere relativo. a imposte e tasse.
            3. Gli atti di donazione a favore delle unita'  sanitarie
          locali  e  delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto
          beni  immobili  con  specifica  destinazione  a   finalita'
          rientranti  nell'ambito  del  servizio sanitario nazionale,
          sono esenti  dal  pagamento  delle  imposte  di  donazione,
          ipotecarie e catastali.
            4.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni
          provvedono ad  emanare  norme  per  la  gestione  economico
          finanziaria  e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e
          delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui  al
          codice civile cosi' come integrato e modificato con decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
            a)  la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore
          generale;
            b) l'adozione  del  bilancio  pluriennale  di  previsione
          nonche'  del bilancio preventivo economico annuale relativo
          all'esercizio successivo;
            c) la destinazione dell'eventuale avanzo e  le  modalita'
          di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
            d)  la tenuta di una contabilita' analitica per centri di
          costo, che consenta  analisi  comparative  dei  costi,  dei
          rendimenti e dei risultati;
            e)  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere di  rendere  pubblici,  annualmente,  i
          risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e
          dei risultati per centri di costo.
            5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci
          pluriennali  ed  annuali  e  dei  conti consuntivi annuali,
          nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci  e  per
          consentire  all'Agenzia  per i servizi sanitari rilevazioni
          comparative dei costi, dei rendimenti e dei  risultati,  e'
          predisposto  apposito schema, con decreto interministeriale
          emanato di concerto fra  i  Ministri  del  tesoro  e  della
          sanita',  previa  intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
            6.  Le  unita'  sanitarie locali e le aziende ospedaliere
          sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge
          5  agosto  1978,  n.468,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, nonche' all'attuazione delle disposizioni em-
          anate  ai  sensi  dell'art.  2,  lettera h), della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, in ordine al  l'evidenziazione  delle
          spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento
          dei  conti  pubblici e della relativa informatizzazione. La
          disciplina contabile di cui al  presente  articolo  decorre
          dal 1 gennaio 1995 e viene mantenuta, in via provvisoria la
          vigente contabilita' finanziaria.".
            - L'articolo 830 del Codice civile e' il seguente:
            "Art.830. (Beni degli enti pubblici non territoriali).
            I  beni  appartenenti agli enti pubblici non territoriali
          sono soggetti alle regole   del presente codice,  salve  le
          disposizioni delle leggi, speciali.
            Ai  beni  di  tali  enti che sono destinati a un pubblico
          servizio si  applica  la  disposizione  del  secondo  comma
          dell'articolo 828.".
            - L'articolo 828, secondo comma, del codice civile, e' il
          seguente:
            "Art. 828. (Condizione giuridica dei beni patrimoniali).
            I  beni  che fanno parte del patrimonio indisponibile non
          possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei
          modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.".
            - Il decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.127,  reca
          "Attuazione  delle  direttive  n.78-660-CEE e 83-349-CEE in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
          marzo 1990, n.69".
            - L'articolo  30  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468
          "Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio" e' il seguente:
            "Art.30. (Conti di cassa).
            1. Entro il mese di febbraio di ogni  anno,  il  ministro
          del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima
          del  fabbisogno  del  settore  statale per l'anno in corso,
          quale risulta delle  previsioni  gestionali  di  cassa  del
          bilancio   statale   e   della   tesoreria,   nonche'   sul
          finanziamento  di  tale  fabbisogno,  a  raffronto  con   i
          corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente.
          Nella  stessa  relazione  sono, altresi' indicati i criteri
          adottati per la formulazione delle previsioni  relative  ai
          capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro
          la   stessa   data   il   Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica invia al Parlamento una  relazione
          contenente  i  dati  sull'andamento dell'economia nell'anno
          precedente   e   l'aggiornamento   delle   previsioni   per
          l'esercizio in corso.
            2.  Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro
          del  tesoro  presenta  al  Parlamento  una  relazione   sui
          risultati  conseguiti  dalle gestioni di cassa del bilancio
          statale e  della  tesoreria,  rispettivamente,  nel  primo,
          secondo   e   terzo   trimestre  dell'anno  in  corso,  con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
            3.  Con  le  relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del tesoro, presenta altresi' al  Parlamento  per  l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti   di   cui   all'articolo   25   e   dalle    regioni,
          rispettivamente,  la  stima  della  previsione di cassa per
          l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri  di  cui
          al  comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua
          predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei  flussi
          finanziari e dell'espansione del credito interno.
            4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il
          Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima
          sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al
          trimestre in corso.
            5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli  elementi
          previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei
          bilanci che, entro i mesi  di  gennaio,  aprile,  luglio  e
          ottobre,  i  comuni  e le province debbono trasmettere alla
          rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25
          al Ministero del tesoro.
            6. In detti  prospetti  devono,  in  particolare,  essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno e nel trimestre precedente, anche  le  variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso la tesoreria  presso  gli  istituti  di  credito)  e
          nell'indebitamento a breve  e medio termine.
            7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme  dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
            8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al  comma
          2,   il   Ministro   del   tesoro  comunica  al  Parlamento
          informazioni,  per   l'intero   settore   pubblico,   sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,  sulla  loro   struttura   per   esercizio   di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
            9.  A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione
          dell'ENEL e delle aziende  di  servizi  debbono  comunicare
          entro  il  30  giugno  informazioni  sulla  consistenza dei
          residui alla fine  dell'esercizio  precedente,  sulla  loro
          struttura  per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale
          del  loro   processo   di   smaltimento,   in   base   alla
          classificazione economica e funzionale.
            10.  I  comuni,  le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle  regioni
          entro   il   15  giugno.  Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso  mese  di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
            11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo' essere effettuato agli enti  di  cui  all'articolo  25
          della  presente  legge  ed  alle  regioni  se non risultano
          regolarmente adempiuti gli obblighi di  cui  ai  precedenti
          commi.".
            - L'articolo 64 del citato decreto legislativo n.  29-93,
          e' il seguente:
            "Art. 64. (Rilevazione dei costi).
            1.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano i singoli
          programmi di attivita' e trasmettono  alla  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri   Dipartimento   della  funzione
          pubblica, al  Ministero  del  tesoro  e  al  Ministero  del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  tutti  gli
          elementi necessari alla rilevazione  ed  al  controllo  dei
          costi.
            2.  Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione
          della  spesa  ed  i  relativi  sistemi  di  controllo,   il
          Ministero  del  tesoro,  al fine di rappresentare i profili
          economici della spesa, previe intese con la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  definisce  procedure  interne  e   tecniche   di
          rilevazione  e  provvede,  in  coerenza  con le funzioni di
          spesa riconducibili alle unita amministrative  cui  compete
          la  gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
          pubblici a carattere sperimentale.:
            3. Per la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso,  i
          soggetti  pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
          alla vigilanza ministeriale, la  Presidenza  del  Consiglio
          dei   Ministri   adotta   apposito   atto  di  indirizzo  e
          coordinamento.
            -  L'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n,  67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria  1988)),  e'  il
          seguente:
            "Art. 20.
            1.   E'   autorizzata   l'esecuzione   di   un  programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani   e  soggetti  non  autosufficienti  per  l'importo
          complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli
          interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che  le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano sono
          autorizzate ad effettuare, nel  limite  del  95  per  cento
          della  spesa  ammissibile  risultante  dal progetto, con la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende  di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
            2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera nazionale e di  funzioni  medico-sanitarie,  da
          istituire  con proprio decreto, definisce con altro proprio
          decreto, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   i   criteri   generali  per  la
          programmazione  degli   interventi   che   debbono   essere
          finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
            a)  riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di
          garantire una idonea capacita'  di  posti  letto  anche  in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
            b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a  piu'
          elevato degrado strutturale;
            c)  ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che
          presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di
          integrale recupero con adeguate misure di riadattamento.
            d) conservazione in efficienza del restante 50 per  cento
          dei   posti   letto,   la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente;
            e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali
          extraospedalieri ed ospedalieri  diurni  con  contemporaneo
          intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le
          specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
            f)   realizzazione   di   140.000   posti   in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978 n. 833, devono essere integrate con i servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni  deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
            g) adeguamento alle norme  di  sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie;
            h)    potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
            i)  conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione.
            3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma  2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
            4. Le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
          predispongono,  entro  quattro mesi dalla pubblicazione del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti  da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma  nazionale  che viene sottoposto all'approvazione
          del CIPE.
            5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma  2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e prov-
          ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  presentano   in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione del CIPE che de-
          cide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti
          pubblici (L'ultimo periodo e' stato abrogato  dal  decreto-
          legge  2  ottobre  1993,  n.396 (Disposizioni in materia di
          edilizia sanitaria), convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n.492, n.d.r).
            5-bis.  Dalla  data  del  30  novembre  1993,  i progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione   esecutiva,   ivi   compresa   quella  delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di  tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi'  la  conformita' dei progetti esecutivi agli studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome  e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
          legge 30 dicembre  1991,  n.412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso.
            6.  L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
          del bilancio dello Stato ed  e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi  per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
          1990.
            7. Il limite di eta' per l'accesso  ai  concorsi  banditi
          dal   Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario,  a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni a
          decorrere dal 1 gennaio 1988.".