Art. 6
(Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis
(Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture
del Servizio sanitario nazionale)
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate
ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa
tra le regioni, le universita' e le strutture del Servizio sanitario
nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le
strutture universitarie per lo svolgimento delle attivita'
assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i
diplomi universitari.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano
le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi
universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997.
Art. 6-ter
(Fabbisogno di personale sanitario)
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita',
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina
con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da
parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con
la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di
formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso
nell'attivita' lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli
elementi di valutazione necessari per la determinazione dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede
all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".
Nota dell'art. 6:
- L'articolo 6 del citato decreto legislativo n.502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 6. (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita').
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione
regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le
universita' per regolamentare l'apporto alle attivita'
assistenziali del servizio sanitario delle facolta' di
medicina, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali
didattiche e scientifiche. Le universita' concordano con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'ambito dei protocolli d'intesa di cui il presente
comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture
assistenziali private, purche' accreditate e qualora non
siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e,
in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le
universita' contribuiscono, per quanto di competenza,
all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La
programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto
della presenza programmata delle strutture universitarie.
Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture
universitarie ed ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione
regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257-1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza: di cui all'art. 15 del
presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma
del direttore della scuola e del rettore dell'universita'
competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di
prestazioni rilevate dalla programmazione regionale,
analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri delle unita', sanitarie locali, le cui
strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita'
previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o della legge 23 ottobre
1992, n.421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le
aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame
finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di
rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.341
sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio
1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi
agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al
primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed
ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti
che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di
cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia
il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in
servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-
scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni
assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto
delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del
funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma
di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
fatto divieto alle universita' di assumere nei profili
indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria.".
- Il decreto dei Ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
31 luglio 1997, reca: "Linee guida per la stipula dei
protocolli d'intesa universita'-regioni".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, reca:
"Requisiti d'idoneita' delle strutture per le scuole di
specializzazione dell'area medica.".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, reca:
"Requisiti d'idoneita' delle strutture per i diplomi
universitari dell'area medica.".