Art. 6
        (Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n. 502)
  1. Dopo l'articolo 6 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
                             "Art. 6-bis
 (Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture
                  del Servizio sanitario nazionale)
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate
ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli  d'intesa
tra  le regioni, le universita' e le strutture del Servizio sanitario
nazionale,  determinando  i  parametri  al  fine  di  individuare  le
strutture   universitarie   per   lo   svolgimento   delle  attivita'
assistenziali e le strutture per  la  formazione  specialistica  e  i
diplomi universitari.
  2.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano
le linee guida di  cui  al  decreto  dei  Ministri  della  sanita'  e
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1  le  strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita'  al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i  diplomi
universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita'
e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  24  settembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997.
                             Art. 6-ter
                 (Fabbisogno di personale sanitario)
  1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il  Ministro  della  sanita',
sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e  degli  altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina
con uno o piu'  decreti  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale,   anche   suddiviso  per  regioni,  in  ordine  ai  medici
chirurghi, veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici,
fisici,  psicologi,  nonche'  al personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della  programmazione  da
parte  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle  scuole
di  formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con
la stessa procedura e' determinato,  altresi',  il  fabbisogno  degli
ottici,  degli  odontotecnici e del restante    personale sanitario e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del  Servizio
sanitario nazionale.
  2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a)  obiettivi  e  livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
   sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d)   domanda  di  lavoro,  considerando  il  personale  in  corso  di
   formazione  e  il  personale  gia'  formato,  non  ancora  immesso
   nell'attivita' lavorativa.
  3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero  della  sanita'  i dati e gli
elementi  di  valutazione  necessari  per   la   determinazione   dei
fabbisogni  riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro  il  termine  prescritto  il  Ministero  provvede
all'acquisizione  dei  dati  attraverso  commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".
 
          Nota dell'art. 6:
            - L'articolo 6 del citato decreto  legislativo  n.502-92,
          nel   testo   precedente  le  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 6. (Rapporti tra Servizio  sanitario  nazionale  ed
          Universita').
            1.   Le   regioni,   nell'ambito   della   programmazione
          regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa  con  le
          universita'  per  regolamentare  l'apporto  alle  attivita'
          assistenziali del  servizio  sanitario  delle  facolta'  di
          medicina,  nel  rispetto delle loro finalita' istituzionali
          didattiche e scientifiche. Le universita' concordano con le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          dell'ambito  dei  protocolli  d'intesa  di  cui il presente
          comma,   ogni   eventuale   utilizzazione   di    strutture
          assistenziali  private,  purche'  accreditate e qualora non
          siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento  e,
          in  via  subordinata,  in  altre  strutture  pubbliche.  Le
          universita'  contribuiscono,  per  quanto  di   competenza,
          all'elaborazione   dei   piani   sanitari   regionali.   La
          programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
          dislocazione delle strutture sanitarie,  deve  tener  conto
          della  presenza  programmata delle strutture universitarie.
          Le universita' e le regioni possono,  d'intesa,  costituire
          policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
          da    singoli   stabilimenti   ospedalieri   di   strutture
          universitarie ed ospedaliere, accorpandole in  stabilimenti
          omogenei  tenendo conto delle esigenze della programmazione
          regionale. I rapporti in attuazione delle  predette  intese
          sono  regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
          universita', le aziende ospedaliere e le  unita'  sanitarie
          locali interessate.
            2.  Per  soddisfare  le  specifiche esigenze del Servizio
          sanitario  nazionale,  connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del
          Servizio sanitario nazionale, le universita' e  le  regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare
          le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere   scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto  legislativo 8 agosto 1991, n.257, sulla formazione
          specialistica, nelle scuole  di  specializzazione  attivate
          presso  le  predette  strutture  sanitarie  in possesso dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257-1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario e'  affidata  ai  dirigenti  delle  strutture
          presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in
          conformita' ai protocolli d'intesa di cui al  comma  1.  Ai
          fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.257,  tenendo  anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni
          sull'accesso  alla  dirigenza:  di  cui  all'art.  15   del
          presente   decreto.      Il   diploma  di  specializzazione
          conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a  firma
          del  direttore  della scuola e del rettore dell'universita'
          competente. Sulla base delle esigenze di  formazione  e  di
          prestazioni   rilevate   dalla   programmazione  regionale,
          analoghe  modalita'  per   l'istituzione   dei   corsi   di
          specializzazione  possono  essere  previste  per  i presidi
          ospedalieri  delle  unita',  sanitarie   locali,   le   cui
          strutture  siano  in  possesso  dei  requisiti di idoneita'
          previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
          n.257.
            3. A norma dell'art. 1, lettera o della legge 23  ottobre
          1992,   n.421,   la   formazione  del  personale  sanitario
          infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario  nazionale  e  istituzioni private accreditate. I
          requisiti di idoneita' e l'accreditamento  delle  strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e'
          definito,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre
          1990, n. 341, con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita'.  Per  tali  finalita' le
          regioni e le universita' attivano  appositi  protocolli  di
          intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario e' affidata di norma a  personale  del  ruolo
          sanitario  dipendente  dalle  strutture  presso le quali si
          svolge la formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
          previsti.  I  rapporti  in attuazione delle predette intese
          sono regolati con appositi accordi tra le  universita',  le
          aziende   ospedaliere,   le  unita'  sanitarie  locali,  le
          istituzioni pubbliche e private accreditate e gli  istituti
          di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico. I diplomi
          conseguiti sono rilasciati a  firma  del  responsabile  del
          corso  e  del  rettore dell'universita' competente. L'esame
          finale,  che  consiste in una prova scritta ed in una prova
          pratica,   abilita   all'esercizio   professionale.   Nelle
          commissioni   di   esame   e'  assicurata  la  presenza  di
          rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
          corsi  di  studio  relativi   alle   figure   professionali
          individuate  ai  sensi del presente articolo e previsti dal
          precedente ordinamento che non siano  stati  riordinati  ai
          sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.341
          sono  soppressi  entro  due  anni a decorrere dal 1 gennaio
          1994, garantendo, comunque, il  completamento  degli  studi
          agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al
          primo  anno  di corso. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, per l'accesso alle  scuole  ed
          ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
          caso   richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola
          secondaria   superiore   di   secondo   grado   di   durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai  corsi disciplinati dal
          precedente ordinamento e per il predetto periodo  temporale
          possono  accedere  gli  aspiranti  che  abbiano superato il
          primo biennio di scuola secondaria superiore  per  i  posti
          che  non  dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
          del diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo
          grado.
            4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di
          cui  al  presente  articolo,  entro centoventi giorni dalla
          costituzione delle nuove unita' sanitarie  locali  e  delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta  dei  Ministri  della sanita' e dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
            5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia
          il personale laureato medico ed odontoiatra  di  ruolo,  in
          servizio  alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-
          scientifica e socio-sanitaria,  svolge  anche  le  funzioni
          assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il contenuto
          delle attribuzioni dei  profili  del  collaboratore  e  del
          funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma
          di  laurea  in  medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
          fatto divieto alle  universita'  di  assumere  nei  profili
          indicati   i   laureati  in  medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria.".
            -   Il   decreto   dei   Ministri   della    sanita'    e
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          31 luglio 1997, reca:  "Linee  guida  per  la  stipula  dei
          protocolli d'intesa universita'-regioni".
            -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre  1997,  reca:
          "Requisiti  d'idoneita'  delle  strutture  per le scuole di
          specializzazione dell'area medica.".
            -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, reca:
          "Requisiti  d'idoneita'  delle  strutture  per  i   diplomi
          universitari dell'area medica.".