Art. 7
(Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
Art. 7-bis
(Dipartimento di prevenzione)
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater.
Il dipartimento di prevenzione e' struttura operativa dell'unita'
sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle
malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della
vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte
a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di-
verse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di
attivita' della unita' sanitaria locale, formulando proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria.
Art. 7-ter
(Funzioni del dipartimento di prevenzione)
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza,
il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di
prevenzione collettiva e sanita' pubblica, anche a supporto
dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di
vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici
e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle
malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria;
igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria
degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle
attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico- degenerative in collaborazione con gli altri servizi e
dipartimenti aziendali.
Art. 7-quater
(Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano
attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i dirigenti con
almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla
direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,
dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle
risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della salute negli
ambienti di lavoro e della sanita' pubblica veterinaria, prevedendo
strutture organizzative specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita'
operative, in rapporto all'omogeneita' della disciplina di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche
e alle dimensioni del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilita',
dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito
della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli
obiettivi del servizio, nonche' della gestione delle risorse
economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le
regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative
adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e
necroscopica.
Art. 7-quinquies
(Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente)
1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito
delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e
la integrazione degli interventi per la tutela della salute e
dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i
relativi programmi operativi.
2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione
fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la
stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal
rischio ambientale, con particolare riguardo alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali
accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni
richieste dalle unita' sanitarie locali per lo svolgimento di
funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il
Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le attivita' di
laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di prevenzione come
compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle
unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente.
Art. 7-sexies
(Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del
Ministero della sanita')
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di
raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il
coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria,
nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti di
ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con-
fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi
comunitari.
Art. 7-septies
(Funzioni di profilassi internazionale)
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, relativamente alle funzioni di profilassi
internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del
lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto
ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte
dagli Uffici di sanita' marittima e aerea del Ministero della
sanita', sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti.
Art. 7-octies
(Coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con
particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive
delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente
di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL,
nonche' delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto
previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e in particolare gli articoli 25 e 27.
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione
della propria attivita' destinata alla tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi
paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le
parti sociali.".
Note all'art.7:
- L'articolo 7 dei citato decreto legislativo n. 502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 7. (Dipartimenti di prevenzione).
1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unita'
sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle
unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21
della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il dipartimento e'
articolato almeno nei, seguenti servizi:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;.
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanita', animale, dell'igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono
delle prestazioni e della collaborazione tecnico-
scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La
programmazione regionale individua le modalita' di raccordo
funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti
zooprofilattici per il coordinamento delle attivita' di
sanita' pubblica veterinaria.
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali, per gli
aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti
di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per
la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle
anzidette informazioni anche attraverso strumenti
telematici.".
- Sul contenuto del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, vedi nota all'art. 1.
- Il decreto ministeriale 22 febbraio 1984 reca:
"Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle
prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal
Ministero della sanita'".
- Il decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.142 del 18 giugno 1985, reca
"Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di
sanita' pubblica".
- L'articolo 8 della citata legge n.59-97, e' il
seguente:
"Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento
tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle
funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o
con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il
primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n.382" e
alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n.400, limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle prov-
ince autonome di Trento e Bolzano";
d) ?lettera dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-14 dicembre
1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n.50 - Serie
speciale) n.d.r.?";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970,
n.281.".
- Gli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive
89-391-CEE, 89-654-CEE, 89-655-CEE, 89-656-CEE, 90-269-CEE,
90-270-CEE, 90-394-CEE e 90-679-CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro), sono i seguenti:
"Art. 25. (Coordinamento).
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unita' ed omogeneita' di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e di radioprotezione.".
"Art. 27. (Comitati regionali di coordinamento).
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformita' di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.".
- L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626/94,
e' il seguente:
"Art. 20. (Organismi paritetici).
1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.".