Art. 8
(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti
accordi devono tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti
per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della
scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato
alle attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al
corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello
studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte
in attivita' libero- professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra
queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il
medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale
l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed
orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni
controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore
dei medici che non esercitano attivita' libero- professionale
strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula
della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali
in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto
pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito
o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle
modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevede-
ndo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in
convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita'
e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei
compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi
nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei
programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il
coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel
rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche
convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina
dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie
locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito
degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di
spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con
gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla
definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del
distretto e alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri
definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che
l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.256, o titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto
decreto, prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i
medici forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una
percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle
zone carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche coop-
erative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse
con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i
medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata,
secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in
ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere
sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella
organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o
altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il
mantenimento della convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, le regioni possono individuare aree di attivita' della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto
d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, addetti a tali
attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un
incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono
inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle
dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo
criteri di flessibilita' operativa, incluse forme di mobilita'
interaziendale.".
2. Al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: in sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto,
l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti
medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale,
nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale
nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449.".
3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art.8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517. Sono
abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
4. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis
(Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a
carico del Servizio sanitario nazionale sono
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui
all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente
disposizione vale anche per le strutture e le attivita'
sociosanitarie.
Art.8-ter.
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di
attivita' sanitarie e sociosanitarie)
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa
utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al
trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con
riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in
regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e'
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito
regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di
modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio
della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e
sociosanitaria, prevedendo la possibilita' del riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
o di capacita' produttiva, definendo idonee procedure per
selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
Art. 8-quater
(Accreditamento istituzionale)
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che
ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto
alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il
fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui
all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento
ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del
presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti
dall'articolo 8- quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,e successive
modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il
Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali
uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle
attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da
parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la
verifica periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e
alla funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare
quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le
strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che
ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate
dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e
per la sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita'
previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il
personale comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano
dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita',
qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili ed alle necessita' assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla
dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del
personale effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di
accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di
valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura e
interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito
dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla
formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei servizi
offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta
dei servizi per la comunicazione con i cittadini. inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente
connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente
verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di
criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni
alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in
relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla
programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi
all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e
dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi
regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia'
autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei
professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito
del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' op-
erative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli
articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle
attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento
per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di' accreditamento da parte di nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della
qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente
concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le
regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a
carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed
in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai
sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui
all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in
eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art. 8-quinquies
(Accordi contrattuali)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definiscono
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di
quelle attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle
attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal
Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte
specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture
ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo
di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le
unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e
con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di
attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse
nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati
raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il
monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della
qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo
quanto previsto dall'articolo 8-octies.
Art. 8-sexies
(Remunerazione)
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della
rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del
finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo
standard di produzione del programma di assistenza, mentre le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef-
inite per prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito
delle attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche
generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione
della prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema
di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto,
ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto
degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento
e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli
accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione
massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della
sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di
costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti
erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta
eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma
3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe
massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi
standard di produzione e di quote standard di costi generali,
calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate,
preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualita' della assistenza. Lo stesso decreto
stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il
proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture
stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e
delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e
organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali
fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche preved-
endo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse
da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni
possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche' l'impiego
efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza
interregionale e nazionale.
Art. 8-septies
(Prestazioni erogate informa indiretta)
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta
sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non
superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di
degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza
sanitaria all'estero.
Art. 8-octies
(Controlli)
1. La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle
prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio
sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini
stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attivita'
previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica
per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori
di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili
di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi
di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle
aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro,
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e
sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate.
Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento,
entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e
per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le rela-
tive penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi e le modalita' per la verifica della adeguatezza del loro
sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle
attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua
altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle
attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi.".
Note art. 8:
- L'articolo 8 del citato decreto legislativo n.502-92,
nel testo precedente le modificazioni apportate dal
presente articolo, era il seguente:
"Art. 8. (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali).
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti
accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
,tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico quando
ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilita';
c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa
programmati e disciplinarne gli effetti al fine di
responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di
spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese
direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da
altri professionisti e da altre strutture specialistiche e
di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche
parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste
in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il
Servizio sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni
sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da
assicurare in base ad un compenso capitario per assistito
definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello
regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di
settori aventi caratteristiche particolari e garantire la
continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso
forme graduali di associazionismo medico, e prevedere,
altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in
funzione delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al medico
prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,
corrisposta su base annuale come corrispettivo delle
funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una
quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli
di spesa programmati di cui alla lettera c) ed,
eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo
equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto
attestato non richiesto per i medici che, alla data del 31
dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il
servizio della guardia medica, per i medici titolari di
incarico ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1992, n.218, e per i medici che alla
data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8
agosto 1991, n.256, risultavano iscritti nella graduatoria
regionale di medicina generale;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi
previsti dalla vigente convenzione, riconducibili
direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro
dipendente.
1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle
ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n.833. Entro il triennio indicato al comma 7, le
regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della
guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini
del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di
un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a
tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in
soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e
le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico- chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attivita' di
emergenza, di farmaco- vigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita' dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e, principi
direttivi.
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4 lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione
antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica,
continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni
ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche,
smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche,
impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti,
anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti dei servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in
classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle
prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la
erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di
assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le
disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di
cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
compresi gli ospedali militari, o private, e dei
professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione
di un corrispettivo predeterminato a fronte della
prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
facolta' di libera scelta delle suddette strutture o dei
professionisti eroganti da parte dell'assistito,
l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono tenute
presenti le specificita' degli organismi di volontariato e
di privato sociale non a scopo di lucro.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in
forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e prov-
ince autonome non intervenga entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, il Ministro della sanita'
provvede direttamente con atto motivato.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro
il 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali
per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti
necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti
dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di
pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte
e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano
comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita'.
9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al divieto di
esercizio di attivita' libero- professionali comunque pre-
state in strutture private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale, si estendono alle attivita' prestate
nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita'
sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al
precedente comma 5.".
- L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il
seguente:
"Art. 4. (Assistenza sanitaria). (Omissis).
9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli
accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto
convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del
Dipartimento della funzione pubblica, designati dai
rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la
segreteria della Conferenza permanente, con un apposito
ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del
ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo.
Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono
dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, come
sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n.
146, la delegazione regionale trasmette al Governo
l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla
stipula.".
- Il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256 (Attuazione della direttiva
n.86-457-CEE, relativa alla formazione specifica in
medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30
luglio 1990, n.212), e' il seguente:
"Art. 2. (Efficacia dell'attestato).
1. Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui
al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di
cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per
l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n.833, nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale.
2. E' equiparato all'attestato di cui al comma 2
dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico
pratico, per la formazione specifica in medicina generale
rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art.8 del
decreto ministeriale 10 ottobre 1988."
"Art. 6. (Diritti acquisiti).
1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di
formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad
esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico
di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre
1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli
accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina
generale, medico addetto al servizio di guardia medica
attiva ed emergenza o territoriale, medico titolare di
incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi,
medico specialista ambulatoriale della branca di medicina
interna, nonche' medico generico fiduciario e medico di
ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario
naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della
sanita' ai sensi del combinato disposto dell'art. 37,
ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n.833, e
dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un
Paese membro delle Comunita' europee che gia' operano in
Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che
siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei
rapporti di cui al comma 1.
3. I medici che si trovano in una delle situazioni
previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare
l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina
generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno
dei Paesi membri delle Comunita' europee, anche se non in
possesso di una formazione specifica in medicina generale,
devono chiedere il rilascio del relativo attestato al
competente ordine provinciale dei medici e degli
odontoiatri, previa presentazione della documentazione
comprovante il diritto acquisito.
4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori
categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel
rispetto della direttiva n. 86-457-CEE, con decreto del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri
competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del
titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3,
commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione
degli attestati.".
- Il decreto legislativo 7 dicembre 1993 , n. 517, reca:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421".
- L'articolo 48 della citata legge n. 833/78, e' il
seguente:
"Art. 48. (Personale a rapporto convenzionale).
L'uniformita' del trattamento economico e normativo del
personale sanitario, a rapporto convenzionale e' garantita
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi
durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati
dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da
sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I
competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti
atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per, i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai
medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attivita', mediche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
o delle ore; il divieto di esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in
relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe sociosanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita'
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico
tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di
educazione sanitaria;
13)la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita'
sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo
28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita'
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
professionali, nel corso delle trattative per la stipula
degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente, la regione interessata provvede a
farne denuncia al Ministro, della sanita' e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore
dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28
ottobre 1976, n.289.".
- L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 29/93,
e' il seguente:
"Art. 6. (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche).
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all' articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determi-
nate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale
del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono de-
terminate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (il presente comma e' stato
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, n.d.r).
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
dicembre 1997, n. 502, reca: "Regolamento recante norme per
l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario
nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e
medicina dei servizi".
- L'articolo 34 della citata legge 27 dicembre 1997,
n.449, e' il seguente:
"Art. 34. (Specialisti ambulatoriali convenzinati).
1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di
attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini
del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza
dal 1 luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel
primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli
specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici
e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del
31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attivita'
ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore
settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli
specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre
1997, abbiano almeno 55 anni di' eta' mantengano il
precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione
che non si trovino in trattamento di quiescenza per
pregressi rapporti e che se titolari anche di altro tipo di
convenzioni con il servizio sanitario nazionale, vi
rinunzino entro il 1 marzo 1998. Gli specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del
31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di
cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai
sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo
stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a
decorrere dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad
inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che
presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti
successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento e' disposto previa formulazione del
giudizio di idoneita' previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
1997 n. 365.
3. Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con
gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che,
avendone titolo, non abbiano presentato domanda di
inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del
riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive
per la rideterminazione, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti
ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e
con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno
1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai
sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici
di cui al successivo periodo del presente comma. Agli
specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1 gennaio 1998, cessa l'applicazione degli
istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto
previsto dal presente comma non deve comunque comportare
diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne'
una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano
la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione.".
- L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
(Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a
sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il
seguente:
" Art. 4. (Procedure per il rilascio della concessione
edilizia).
1. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla
comunica all'interessato il nominativo del responsabile del
procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di
servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n, 241, e successive modificazioni, e
redige una dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto
e la propria valutazione sulla conformita' del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo'
essere interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci
giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all'autorita'
competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I
termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i
comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al
comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora
questa non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento e' tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una
relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali
il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio
comunale determina i casi in cui il parere della
commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2,
qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con
le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attivita'
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorita' competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della
giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi, un commissario ad acta che, nel termine di
trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente
comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia
di inizio attivita' ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione
di volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
d'uso;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che
non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino la sagoma e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su
cui insiste il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente
ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394,
ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani
aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della
legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano comunque
assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline
espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali, storico- archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-
testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni
di vigenti strumenti di pianificazione, nonche' di
programmazione, immediatamente operative e le
trasformazioni progettate non siano in contrasto con
strumenti adottati.
8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7
deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui
si intende affidare i lavori.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e'
sottoposta al termine massimo di validita' fissato in anni
tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune
la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la
facolta' di denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e'
subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme
nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere
eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve
presentare la denuncia di inizio dell'attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati
progettuali che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il
progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato
di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al
progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita' di persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma
11, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformita' dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle
opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione. In caso di denuncia di inizio di attivita'
effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione
la sanzione si applica nella misura minima. La mancata
denuncia di inizio dell'attivita' non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20
della legge 28 febbraio 1985, n.47. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti
necessari per comprovare la sussistenza del titolo
abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono
luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio
di attivita', dalle quali risultino le date di ricevimento
delle denunce stesse, nonche' l'elenco di quanto prescritto
comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le
attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il
termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste
trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di
inoltrare una nuova, denuncia di inizio di attivita',
qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili
mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle
trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di
autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque
denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una
richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione
con la quale il progetto viene approvato o l'opera
autorizzata ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza
del nulla-osta di conformita' alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi
contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. (Sostituisce la lett. c) del comma 10 dell'art. 10
del decreto- legge 18 gennaio 1993, n.8 n.d.r.).
20. (Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 25, legge 28
febbraio 1985, n. 47 n.d.r).".
- Per il testo dell'articolo 8, della citata legge n.
59/97, si veda in nota all'articolo 7.
- L'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
e' il seguente):
"Art. 6. (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e
servizi). (Omissis).
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del
sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di
tariffe rideterminate dalla regione cessano i rapporti
convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle
prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della
qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta
da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte
le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio
sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle
strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, per il biennio 1995-1996
l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti
convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta
specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da
leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che accettino
il sistema della remunerazione a prestazione sulla base
delle citate tariffe.".
- L'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 28. (Patto di stabilita' interno). (Omissis).
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei
disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle
regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31
dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette
al Ministero della sanita', entro il 20 febbraio 1999,
sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20
gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione
dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa
sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994,
nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio
1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento
della spesa, con particolare riferimento a quella per
personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e
assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della
sanita', la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna
regione, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a
provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile
a provvedimenti regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza
assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma,
valutare i risultati economico- gestionali e individuare le
cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di
questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello
statale da quella riconducibile alle responsabilita'
regionali, il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli
indicatori e i parametri concernenti gli aspetti
strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali
e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo
stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' delle
norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il
corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di
utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura
sono determinati i tempi e le modalita' di raccolta e
trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi
previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro
della sanita', il quale si avvale dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione
delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e
di ripiano. Il Ministro della sanita', sentita la predetta
Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine
ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle
attivita' di cui ai commi precedenti, agli esiti della
concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle
indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni
deficitarie, nonche' al Piano di monitoraggio per il
perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo
della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanita',
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e le singole regioni stipulano appositi accordi
che individuano gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale e nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto
di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000
e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano
una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre
un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e
le relative modalita' di attuazione, distinguendo la quota
attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da
quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni
per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci
possono alienare parte del patrimonio delle aziende
sanitarie non destinato ad attivita' assistenziali. Il
Ministro della sanita', al fine di assicurare il rientro
dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel
rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di
supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche
della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in
coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale
1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado
di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di
tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento
della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma
12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,di concerto con il Ministro della
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento di Bolzano, ripartisce, entro 31 gennaio 1999, le
disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento
di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito in
occasione del riparto delle risorse per il servizio
sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000
tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al
comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del
grado di attuazione del programma stesso. In caso di
inerzia delle amministrazioni regionali rispetto
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una
situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni
e le forme di intervento sostitutivo previste dalla
normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome si provvede con
le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito
derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione
agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di
attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra Stato e Regione siciliana e alla verifica delle
proposte conclusive di quantificazione delle partite di
credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal
gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari
regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita
la commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo
43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposito
provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei
conti pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle
pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il
calendario degli adempienti previsti dalla normativa
comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per
l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992. reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza".
- L'articolo 120, comma 1, lettera g) del citato decreto
legislativo n.112/98, e' il seguente:
"Art. 120. (Prestazioni e tariffe).
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato
concernenti:
(Omissis).
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione
delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo
2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
l'individuazione delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9.".