Art. 9
        (Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
                               "Art. 9
        (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)
  1.  Al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  forme  di  assistenza
sanitaria  integrative  rispetto  a  quelle  assicurate  dal Servizio
sanitario nazionale e, con queste  comunque  direttamente  integrate,
possono  essere  istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare
l'erogazione di trattamenti e prestazioni non  comprese  nei  livelli
uniformi  ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
  2. La denominazione dei fondi di cui  al,  presente  articolo  deve
contenere  l'indicazione  "fondo  integrativo  del Servizio sanitario
nazionale".  Tale  denominazione  non  puo'  essere  utilizzata   con
riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse.
  3.  Tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati che istituiscono fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad  adottare
politiche  di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi  professionisti,
promossi  dai  loro  sindacati  o  da  associazioni di rilievo almeno
provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d)  deliberazioni  assunte,  nelle  forme  previste  dai   rispettivi
ordinamenti,  da  organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1,
comma 16, operanti  nei  settori  dell'assistenza  socio-sanitaria  o
dell'assistenza sanitaria;
e)   deliberazioni  assunte,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e  privati,  a  condizione
che  contengano  l'esplicita  assunzione dell'obbligo di non adottare
strategie  e   comportamenti   di   selezione   dei   rischi   o   di
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
  4.  L'ambito  di  applicazione  dei  fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese  nei  livelli  essenziali  ed
uniformi  di  assistenza  e con questi comunque integrate, erogate da
professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese  nei
livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta
a  carico  dell'assistito,  inclusi  gli  oneri  per  l'accesso  alle
prestazioni erogate in regime di libera  professione  intramuraria  e
per  la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito
di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
c)  prestazioni  sociosanitarie  erogate  in  strutture   accreditate
residenziali  e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota
posta a carico dell'assistito.
  5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da
strutture non accreditate;
b)  le  cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni  non  a
carico  del  Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione
dei  programmi  di  tutela  della  salute   odontoiatrica   nell'eta'
evolutiva  e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
  6. Con decreto del Ministro  della  sanita',  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997  n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale  ai  sensi
del  comma  10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere
a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella  lettera  c)
del  comma  4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere
poste  a  carico  dei  fondi  integrativi  del   Servizio   sanitario
nazionale.
  7.  I  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale sono
autogestiti.  Essi  possono  essere  affidati  in  gestione  mediante
convenzione,  da  stipulare  con  istituzioni pubbliche e private che
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  da  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome  e  gli
enti  locali,  in forma singola o associata, possono partecipare alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo.
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato,
su  proposta  del  Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento
contenente   le   disposizioni  relative  all'ordinamento  dei  fondi
integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Detto  regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e
al suo nucleo familiare;
f)  le  cause  di decadenza della qualificazione di fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale.
  9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi  del  Servizio
sanitario  nazionale  e'  disciplinata  dall'articolo 122 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita',
senza oneri a carico dello  Stato,  sono  istituiti:  l'anagrafe  dei
fondi  integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale,  alla  quale
debbono iscriversi sia  i  fondi  vigilati  dallo  Stato  che  quelli
sottoposti   a   vigilanza   regionale;   l'osservatorio   dei  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
  10. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  al
momento  dell'entrata  in  vigore  della  disciplina  del trattamento
fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,
della legge 13 maggio 1999, n.133.".
 
          Note all'art. 9:
            -  L'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 9. (Forme integrative di assistenza sanitaria).
            1.  Possono  essere  istituiti fondi integrativi sanitari
          finalizzati a fornire  prestazioni  aggiuntive  rispetto  a
          quelle  assicurate  dal  Servizio  sanitario  nazionale. Le
          fonti istitutive dei fondi  integrativi  sanitari  sono  le
          seguenti:
            a)  contratti  e  accordi  collettivi,  anche  aziendali,
          ovvero, in mancanza, accordi  di  lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro;
            b)  accordi  tra  lavoratori  autonomi   o   fra   liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno provinciale;
            c)  regolamenti  di  enti  o  aziende  o  enti  locali  o
          associazioni  senza  scopo  di  lucro  o  societa' di mutuo
          soccorso giuridicamente riconosciute.
            Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo'
          essere  affidato  in  gestione  mediante  convenzione   con
          societa'  di  mutuo  soccorso  o  con  impresa assicurativa
          autorizzata.
            Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, con
          regolamento emanato dal Presidente della Repubblica  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
          Ministro della sanita  di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,   sono   dettate
          disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
          sanitari.  Il regolamento disciplina:
            1) le modalita' di costituzione, in linea con i  principi
          fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
          21 aprile 1993, n.  124;
            2)  la  composizione degli organi di amministrazione e di
          controllo;
            3) le forme di contribuzione;
            4) le modalita' della vigilanza facente capo al Ministero
          della sanita';
            5) le modalita' di scioglimento.
            Le societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute
          che gestiscono unicamente fondi integrativi  sanitari  sono
          equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo.".
            -  L'articolo  1, comma 15, della citata legge n. 662/96,
          e' il seguente:
            "Art. 1.( Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza). (Omissis).
            15.  Entro  il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al
          Parlamento sullo  stato  di  attivazione  degli  spazi  per
          l'esercizio  della  libera professione intramuraria nonche'
          sulle  misure  dirette  ad  incentivare  il  ricorso   alle
          prestazioni   rese   in   regime   di   libera  professione
          intramuraria da applicare a decorrere dal 1998.".
            - Per il testo dell'articolo 8 dei decreto legislativo 28
          agosto 1997, n.281, si veda nelle note all'art. 1.
            -  L'articolo  17, comma 1, della citata legge n. 400/88,
          e' il seguente:
            "Art. 17. (Regolamenti).
            1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e)  (Lettera  abrogata  dall'articolo  74,  del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.29, n.d.r).".
            -  L'articolo 122 del citato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n.112, e' il seguente:
            "Art. 122. (Vigilanza sui fondi integrativi).
            1. Spetta allo Stato  la vigilanza sui fondi  integrativi
          sanitari,  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultra-
          regionale.
            2. E' conferita alle regioni la  vigilanza  sui  medesimi
          fondi   istituiti   e   gestiti   a   livello  regionale  o
          infraregionale.".
            - Per l'articolo 10, comma 1 della legge 13 maggio  1999,
          n.133    (Disposizioni    in   materia   di   perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), vedasi note  alle
          premesse.