IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sannita', di concerto con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia,  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica  e
con il Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
         Diritto alla salute dei detenuti e degli internati 
  1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini
in  stato  di  liberta',  alla  erogazione   delle   prestazioni   di
prevenzione,   diagnosi,   cura   e   riabilitazione,   efficaci   ed
appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute
e dei livelli essenziali e uniformi  di  assistenza  individuati  nel
Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e  in  quelli
locali. 
  2. Il Servizio sanitario nazionale  assicura,  in  particolare,  ai
detenuti e agli internati: 
  a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai  cittadini
liberi; 
  b) azioni di protezione, di informazione e di  educazione  ai  fini
dello sviluppo della  responsabilita'  individuale  e  collettiva  in
materia di salute; 
  c) informazioni complete  sul  proprio  stato  di  salute  all'atto
dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e  all'atto
della dimissione in liberta', 
  d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio  psichico
e sociale. 
  e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche
attraverso  il  potenziamento  dei  servizi  di  informazione  e  dei
consultori, nonche' appropriate, efficaci ed  essenziali  prestazioni
di prevenzione,  diagnosi  precoce  e  cura  alle  donne  detenute  o
internate; 
  f) l'assistenza pediatrica e i servizi di  puericultura  idonei  ad
evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione  alla  equilibrata
crescita o allo sviluppo della personalita', in ragione dell'ambiente
di vita e di relazione sociale,  ai  figli  delle  donne  detenute  o
internate che durante la prima infanzia convivono con le madri  negli
istituti penitenziari. 
  3. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e'  ubicato
un istituto  penitenziario,  adotta  un'apposita  Carta  dei  servizi
sanitari  per  i  detenuti   e   gli   internati.   Ai   fini   della
predisposizione della Carta dei servizi sanitari  le  Aziende  unita'
sanitarie  locali  e   l'amministrazione   penitenziaria   promuovono
consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e  con  gli
organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini. 
  4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione  al  Servizio
saintario nazionale per tutte le forme di  assistenza,  ivi  compresa
quella medico-generica. 
  5. Sono iscritti al Servizio  sanitario  nazionale  gli  stranieri,
limitatamente al periodo in  cui  sono  detenuti  o  internati  negli
istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parita' di  trattamento  e
piena  uguaglianza  di  diritti  rispetto  ai  cittadini  liberi,   a
prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. 
  6.  I  detenuti  e  gli  internati  sono  esclusi  dal  sistema  di
compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    

          AVVERTENZA :
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e',  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio,  restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
 
          Nota al titolo:
            - Il testo dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998,  n.
          419   (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  del
          Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di  un  testo
          unico  in  materia  di  organizzazione  e funzionamento del
          Servizio  sanitario   nazionale.   Modifiche   al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
            "Art. 5 (Riordino della medicina penitenziaria).
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  di  riordino   della   medicina
          penitenziaria,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  prevedere  specifiche  modalita'  per  garantire   il
          diritto  alla  salute  delle  persone  detenute o internate
          mediante forme progressive di  inserimento,  con  opportune
          sperimentazioni     di    modelli    organizzativi    anche
          eventualmente differenziati in relazione alle  esigenze  ed
          alle  realta'  del  territorio,  all'interno  del  Servizio
          sanitario nazionale, di personale e di strutture  sanitarie
          dell'amministrazione penitenziaria;
            b)  assicurare  la  tutela  delle  esigenze  di sicurezza
          istituzionalmente       demandate       all'amministrazione
          penitenziaria;
            c)  prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica
          al  fine  di  garantire  un  livello  di   prestazioni   di
          assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di
          detenzione  o  internamento e l'esercizio delle funzioni di
          certificazione rilevanti a fini di giustizia;
            d) prevedere  che  il  controllo  sul  funzionamento  dei
          servizi  di  assistenza  sanitaria  alle persone detenute o
          internate sia affidato alle regioni ed alle aziende  unita'
          sanitarie locali;
            e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, al
          Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie,  rela-
          tive  alle  funzioni  progressivamente trasferite, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia,  nonche'  i  criteri  e  le modalita' della loro
          gestione.
            2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di  cui
          al  comma  1,  il  Governo  adotta,  anche  con riferimento
          all'esito  delle  sperimentazioni,  uno  o   piu'   decreti
          legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
          dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari.
            3.  L'esercizio  della delega di cui al presente articolo
          avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle  risorse
          attualmente  assegnate  al  Ministero di grazia e giustizia
          secondo quanto disposto dal comma 1, lettera  e),  e  senza
          ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.".
          Note alle premesse:
            - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.  76.  -  L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
            - L'art.87 della Costituzione e' il seguente:
            "Art.87. - Il Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la  presentazione  alle  Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
            Puo' concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   Il   testo   dell'art.   14  della  legge  n.400/1998
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
            "Art. 14 (Decreti legislativi).
            1.  I  decreti  legislativi adottati dal Governo ai sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   "decreto
          legislativo"  e  con  l'indicazione,  nel  preambolo, della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          Ministri   e   degli  altri  adempimenti  del  procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione.
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sul criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
            4.   In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere,  ritrasmette  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".