Art. 3
                   Competenze in materia sanitaria
  1. Il Ministero della sanita' esercita le competenze in materia  di
programmazione,  indirizzo  e  coordinamento  del  Servizio sanitario
nazionale negli istituti penitenziari.
  2. Le regioni esercitano, le competenze in ordine alle funzioni  di
organizzazione  e programmazione dei servizi sanitari regionali negli
istituti penitenziari e il controllo sul  funzionamento  dei  servizi
medesimi.
  3. Alle Aziende unita' sanitarie locali sono affidati la gestione e
il  controllo  dei  servizi  sanitari negli istituti penitenziari. Il
direttore generale risponde della mancata applicazione e dei  ritardi
nell'attuazione  delle  misure  previste  ai  fini  dello svolgimento
dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti.
  4. L'amministrazione  penitenziaria  segnala  alle  Aziende  unita'
sanitarie  locali  e, ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi,
alle regioni e al Ministero  della  sanita',  la  mancata  osservanza
delle disposizioni del presente decreto legislativo.