Art. 5
            Progetto obiettivo per la tutela della salute
                       in ambito penitenziario
  1. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo  1
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  e'  previsto  un  apposito  Progetto
obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.
  2.  Il  Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed
e' approvato con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
della  sanita'  e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  dei
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  In  sede  di prima
applicazione, il  Progetto  obiettivo  e'  approvato  entro  sessanta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
  3. Nel Progetto obiettivo di cui  al  comma  1  sono  definiti  gli
indirizzi alle regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei
detenuti   e  degli  internati.  Il  Progetto  obiettivo  indica,  in
particolare:
  a) gli indirizzi specifici finalizzati  ad  orientare  il  Servizio
sanitario  nazionale  verso il miglioramento continuo dell'assistenza
negli istituti penitenziari;
  b) i modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari  anche
di   tipo   dipartimentale  differenziati  secondo  la  tipologia  di
istituto;
  c) le esigenze relative alla formazione  specifica  dell'assistenza
sanitaria in ambito penitenziario;
  d) le linee-guida finalizzate a favorire all'interno degli istituti
penitenziari  lo sviluppo delle modalita' sistematiche di revisione e
valutazione dell'assistenza erogata ad assicurare l'applicazione  dei
livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;
  e) gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell' ambito
degli istituti penitenziari.
  4.   Nella  determinazione  dei  criteri  generali  di  valutazione
dell'attivita' dei direttori generali le regioni tengono conto  anche
del  raggiungimento  degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi sanitari negli istituti penitenziari,  con  riferimento  alle
risorse   disponibili   e   alle   caratteristiche   degli   istituti
penitenziari medesimi.
  5. Le  regioni  danno  attuazione,  nell'ambito  dei  propri  piani
sanitari  regionali,  agli  indirizzi  contenuti  nel Piano sanitario
nazionale, sentiti i  provveditorati  regionali  dell'Amministrazione
penitenziaria, anche  prevedendo specifici, progetti di intervento in
materia  di  assistenza  sanitaria nei confronti dei detenuti e degli
internati.  La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale   comporta
l'applicazione  del  Progetto obiettivo per la tutela della salute in
ambito penitenziario di cui al comma 1.
  6. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore  del  Progetto
obiettivo  di  cui al comma 1 senza che la regione abbia provveduto a
dare attuazione a quanto previsto dal comma  5,  il  Ministero  delle
sanita'   sentita  la  regione  interessata,  fissa  un  termine  non
inferiore a  tre  mesi  per  provvedervi.  Decorso  tale  termine  il
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' e del
Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta gli atti necessari  per  dare  attuazione
nella  regione  al  Progetto  obiettivo per la tutela della salute in
ambito penitenziario, anche mediante la nomina di commissari ad acta.
  7. La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,  predisposta
annualmente  dal Ministro della sanita', e' integrata con un apposito
capitolo  sull'assistenza  sanitaria  negli  istituti   penitenziari,
redatto  d'intesa  con  il Ministero di grazia e giustizia, nel quale
sono:
  a) illustrate le condizioni di salute della popolazione detenuta  e
internata;
  b)  descritte  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'  svolte dal
Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;
  c) esposti i risultati conseguiti rispetto  agli  obiettivi  finali
stabiliti nel Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito
penitenziario;
  d)   illustrati  i  risultati  conseguiti  dalle  regioni  rispetto
all'attuazione di piani sanitari regionali;
  e) fornite indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie
e per la programmazione degli interventi in ambito penitenziario
 
          Note all'art. 5:
            -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,   n.502,   e  successive  modificazioni  e
          integrazioni  (Riordino   della   disciplina   in   materia
          sanitaria,  a  norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
          1992, n. 421), e' il seguente:
            "Art.1. (Programmazione sanitaria nazionale e definizione
          dei livelli uniformi di assistenza).
            1. Gli obiettivi  fondamentali  di  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione   e  le  linee  generali  di  indirizzo  del
          Servizio  sanitario  nazionale   nonche'   i   livelli   di
          assistenza  da  assicurare in condizioni di uniformita' sul
          territorio nazionale ed i relativi finanziamenti  di  parte
          corrente  ed  in conto capitale sono stabiliti con il Piano
          sanitario nazionale, nel  rispetto  degli  obiettivi  della
          programmazione  socio-economica nazionale e di tutela della
          salute individuati a livello internazionale ed in  coerenza
          con  l'entita'  del  finanziamento  assicurato  al Servizio
          sanitario  nazionale.  Il  Piano  sanitario  nazionale   e'
          predisposto    dal    Governo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari permanenti competenti per la materia,  che  si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di presentazione
          dell'atto. Il Governo, ove si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'
          adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi
          sia   l'intesa   entro   trenta   giorni   dalla   data  di
          presentazione dell'atto, il Governo  provvede  direttamente
          con atto motivato.
            2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale,
          e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno
          di   vigenza  del  piano  precedente.  Il  Piano  sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel  corso  del  triennio,
          con  la  procedura  di  cui  al precedente comma, anche per
          quanto riguarda i limiti e i criteri  di  erogazione  delle
          prestazioni  e  le  eventuali  forme di partecipazione alla
          spesa da parte degli assistiti in  relazione  alle  risorse
          stabilite dalla legge finanziaria.
            3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996
          e' adottato entro il 31 luglio 1993.
            4. Il Piano sanitario nazionale indica:
            a)  le  aree  prioritarie di intervento anche ai fini del
          riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie  della
          popolazione;
            b)   i   livelli  uniformi  di  assistenza  sanitaria  da
          individuare sulla  base  anche  di  dati  epidemiologici  e
          clinici,   con   la  specificazione  delle  prestazioni  da
          garantire a tutti i cittadini, rapportati al  volume  delle
          risorse a disposizione;
            c)  i  progetti-obiettivo  da  realizzare  anche mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo
          restando  il disposto dell'art.  30 della legge 27 dicembre
          1983, n. 730,  in  materia  di  attribuazione  degli  oneri
          relativi;
            d)   le   esigenze  prioritarie  in  materia  di  ricerca
          biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche
          alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali
          ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
            e) gli indirizzi relativi alla  formazione  di  base  del
          personale;
            f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli
          di  assistenza  effettivamente  assicurati  in  rapporto  a
          quelli previsti;
            g) i finanziamenti relativi a ciascun anno  di  validita'
          del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.
            5.  Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
          pubblicazione del Piano  sanitario  nazionale,  adottano  o
          adeguano  con le modalita' previste dai rispettivi statuti,
          i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle  indicazioni
          del  Piano  sanitario  nazionale,  e  definendo  i  modelli
          organizzativi dei  servizi  in  funzione  delle  specifiche
          esigenze  del  territorio  e delle risorse effettivamente a
          disposizione.
            6.  La  Relazione  sullo  stato  sanitario   del   Paese,
          predisposta  annualmente dal Ministro della sanita', espone
          i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati  dal
          Piano   sanitario   nazionale,  illustra  analiticamente  e
          comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita'
          del  Servizio  e  fornisce  indicazioni   per   l'ulteriore
          programmazione.  La  Relazione  fa  menzione  dei risultati
          conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione  dei
          piani sanitari regionali.
            7.   Su   richiesta  delle  regioni  o  direttamente,  il
          Ministero della sanita' promuove  forme  di  collaborazione
          nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
          dell'applicazione  coordinata del Piano sanitario nazionale
          e    della   normativa   di   settore,   salva   l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per
          quest' attivita'' il Ministero si avvale  dell'Agenzia  per
          l'organizzazione dei servizi sanitari regionali".
            - Il testo dell'art. 8 del, decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),   e'   il
          seguente:
            "Art.  8.  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata).
            1. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni.
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni   d'Italia   ANCI,   il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".