Art. 5 Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario 1. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni ed integrazioni, e' previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario. 2. Il Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed e' approvato con decreto di natura non regolamentare del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Nel Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati. Il Progetto obiettivo indica, in particolare: a) gli indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo dell'assistenza negli istituti penitenziari; b) i modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto; c) le esigenze relative alla formazione specifica dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario; d) le linee-guida finalizzate a favorire all'interno degli istituti penitenziari lo sviluppo delle modalita' sistematiche di revisione e valutazione dell'assistenza erogata ad assicurare l'applicazione dei livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza; e) gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell' ambito degli istituti penitenziari. 4. Nella determinazione dei criteri generali di valutazione dell'attivita' dei direttori generali le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, con riferimento alle risorse disponibili e alle caratteristiche degli istituti penitenziari medesimi. 5. Le regioni danno attuazione, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, agli indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, anche prevedendo specifici, progetti di intervento in materia di assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza del Piano sanitario regionale comporta l'applicazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1. 6. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Progetto obiettivo di cui al comma 1 senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 5, il Ministero delle sanita' sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale termine il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche mediante la nomina di commissari ad acta. 7. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', e' integrata con un apposito capitolo sull'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, redatto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, nel quale sono: a) illustrate le condizioni di salute della popolazione detenuta e internata; b) descritte le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari; c) esposti i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario; d) illustrati i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all'attuazione di piani sanitari regionali; e) fornite indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e per la programmazione degli interventi in ambito penitenziario
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art.1. (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza). 1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e' adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato. 2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria. 3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993. 4. Il Piano sanitario nazionale indica: a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione; b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione; c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuazione degli oneri relativi; d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte; e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale; f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti; g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza. 5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione. 6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali. 7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanita' promuove forme di collaborazione nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per quest' attivita'' il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali". - Il testo dell'art. 8 del, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".