Art. 6
                        Personale e strutture
  1. Con uno o piu decreti del Ministro della sanita' e del  Ministro
di  grazia  e  giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e'  individuato  il  personale  operante
negli  istituti  penitenziari  da  trasferire  al  Servizio sanitario
nazionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59.
  2. In sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
sindacali  sono definite le forme e le procedure per il trasferimento
del personale  individuato  ai  sensi  del  comma  1,  anche  con  la
definizione di apposite tabelle di equivalenza.
  3.  Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per  la  funzione
pubblica,  da  adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo e' disciplinato nel  rispetto
dei  principi  contenuti  nell'articolo  7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
e  degli  altri beni strumentali di proprieta'' della amministrazione
penitenziaria da destinare al servizio sanitario nazionale.
 
          Note all'art. 6:
            - Il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n.  59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art. 19. - 1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico  dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".
            - Il testo dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.112  (Conferimento  di  funzioni  e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
            "Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
            1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo
          1997,  n.59,  determinano  la  decorrenza dell'esercizio da
          parte delle regioni e  degli  enti  locali  delle  funzioni
          conferite   ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,
          contestualmente  all'effettivo  trasferimento  dei  beni  e
          delle    risorse    finanziarie,   umane,   strumentali   e
          organizzative.   Con la  medesima  decorrenza  ha  altresi'
          efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste
          dal presente decreto legislativo.
            2.  Per  garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
          dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui  all'articolo
          7  della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni
          e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
            a)  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni e dei
          compiti   conferiti    contestualmente    all'    effettivo
          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          organizzative e strumentali, puo' essere  graduata  secondo
          data certe, in modo da completare il trasferimento entro il
          31 dicembre 2000;
            b)  la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una
          quota delle risorse  erariali  deve  garantire  la  congrua
          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del
          presente articolo,  degli  oneri  derivanti  dall'esercizio
          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto
          dell'autonomia politica e di programmazione degli enti;  in
          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge
          regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie  tali
          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti
          dall'esercizio delle funzioni delegate,  nell'ambito  delle
          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
          alle regioni;
            c)  ai  fini  della  determinazione  delle   risorse   da
          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle
          medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai  sensi
          del presente decreto legislativo.
            3.  Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59,  alle  regioni  e  agli  enti  locali
          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono
          attribuiti beni e risorse corrispondenti  per  ammontare  a
          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle
          medesime funzioni e compiti prima  del  conferimento.    Ai
          fini della quantificazione, si tiene conto:
            a)  dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un
          arco temporale pluriennale, da  un  minimo  di  tre  ad  un
          massimo di cinque anni;
            b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte
          nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
            c)  dei  vincoli,  degli  obiettivi  e  delle  regole  di
          variazione delle entrate e delle spese pubbliche  stabiliti
          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,
          approvati dalle Camere, con riferimento sia agli  anni  che
          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi
          considerati nel bilancio pluriennale in  vigore  alla  data
          del conferimento medesimo.
            4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei
          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando
          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti
          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
          garantito il mantenimento della posizione retributiva  gia'
          maturata.    Il  personale  medesimo  puo'  optare  per  il
          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
            5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane, si  applica
          la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul
          salario   accessorio   prevista  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  per  il  comparto regioni- autonomie
          locali.
            6. Gli oneri relativi  al  personale  necessario  per  le
          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di
          spesa di cui  all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549.
            7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di
          compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato
          provvede  al  finanziamento  dei  fondi  previsti  in leggi
          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'
          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione
          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella
          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti
          mediante convenzione, sino alla scadenza delle  convenzioni
          stesse.
            8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  la  Conferenza
          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
          al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  di  seguito
          denominata  ÊConferenza  unificata¾,  promuove  accordi tra
          Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo  9,
          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
          schemi dei singoli decreti debbono contenere:
            a)   l'individuazione    del    termine,    eventualmente
          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni
          conferite e la contestuale individuazione  delle  quote  di
          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 48  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449;
            b)   l'individuazione  dei  beni  e  delle  strutture  da
          trasferire, in relazione alla ripartizione delle  funzioni,
          alle regioni e agli enti locali;
            c)   la  definizione  dei  contingenti  complessivi,  per
          qualifica e profilo professionale, del personale necessario
          per l'esercizio delle funzioni amministrative  conferite  e
          del personale da trasferire;
            d)  la  congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari
          in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e  agli
          oneri  connessi  al personale, con decorrenza dalla data di
          effettivo esercizio  delle  funzioni  medesime,  secondo  i
          criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
            9.   In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere  della
          Conferenza  unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge
          15 marzo 1997, n.59.
            10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli
          atti e i provvedimenti  di  attuazione  entro  le  scadenze
          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'
          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e
          inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri,  per  le
          iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
          n.59.  Si  applica  a  tal  fine  la  disposizione  di  cui
          all'articolo  2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.281.
            11. Ove non si provveda al  trasferimento  delle  risorse
          disposte  ai  sensi  dell'articolo  7  della legge 15 marzo
          1997, n.59, nei termini previsti, la  regione  e  gli  enti
          locali  interessati  chiedono  alla Conferenza unificata di
          segnalare  il  ritardo  o  l'inerzia  al   Presidente   del
          Consiglio   dei   Ministri,   che  indica  il  termine  per
          provvedere.  Decorso inutilmente tale termine il Presidente
          del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".