Art. 7 Trasferimento di risorse 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo e dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, si provvede mediante utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresi', i criteri e le modalita' della loro gestione. 3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
Nota all'art. 7. - Per il testo dell'art.5, comma 2, della citata legge 30 novembre 1998, n.419, si veda in nota al titolo.