Art. 3.
1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge, nel
   limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere  dal  2000,
   si  provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo
   delle proiezioni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio
   triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di  base
   di  parte  corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
   economica  per  l'anno  finanziario  1999, allo scopo parzialmente
   utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  degli  affari
   esteri.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
   economica e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
   occorrenti variazioni di bilancio.