Art. 4.
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
   della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica
   italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di
   farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1999
                               CIAMPI
                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO