Art. 12.
               (Disposizioni in materia di spettacolo)

1.  All'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23  aprile 1993, n. 118,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.   In   attesa   del  riordino  della  disciplina  generale  delle
partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma
1  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica  assume  la  titolarita' delle relative partecipazioni e il
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali esercita i diritti
dell'azionista,  sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari";
b)  al  comma 3, secondo periodo, le parole: "non inferiori al 15 per
cento  della  quota  del  Fondo  unico per lo spettacolo destinata al
cinema"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "sulla  base  di  una
percentuale  della  quota  del  Fondo  medesimo  destinata al cinema,
previamente  definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali".
 
          Nota all'art. 12:
            -  L'art.    5-bis del   decretolegge 23 aprile  1993, n.
          118, recante "Disposizioni  urgenti  per  la   soppressione
          del   Ministero   delle partecipazioni  statali  e  per  il
          riordino   di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA",  convertito,
          con modificazioni,  dalla legge 23  giugno 1993, 202, cosi'
          recita:
            "Art. 5-bis.  - 1.  L'Ente autonomo  di gestione  per  il
          cinema  e' trasformato   in   societa' per  azioni  con  le
          procedure di  cui  al decreto-legge 11  luglio 1992, n. 333
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 8  agosto 1992,
          n.  359, e  successive modificazioni  e integrazioni.
            2.  Il Ministro  del tesoro  assume la  titolarita' delle
          relative  partecipazioni    ed  esercita     i      diritti
          dell'azionista  d'intesa    con l'autorita'   competente in
          materia di  turismo e   spettacolo per   la  determinazione
          degli    indirizzi  culturali  e d'intesa   con il Ministro
          dell'industria, del commercio e   dell'artigianato, per  la
          definizione   della  politica  industriale  cinematografica
          dell'Ente S.p.a.
            3. La    societa'  presenta,  annualmente,  all'autorita'
          competente in materia di  turismo e  spettacolo, unitamente
          alle   societa'    in  essa  inquadrate,  una  proposta  di
          programma di  produzione,  distribuzione  e  promozione  in
          Italia  e all'estero   di opere cinematografiche di lungo e
          corto metraggio  di interesse culturale, un   programma  di
          attivita'   nei  settori  dell'esercizio,  delle  industrie
          tecniche e dei servizi e di    altre  attivita'    previste
          dagli   statuti     delle  singole    societa'  inquadrate,
          nonche'  una   proposta  di    programma   di     attivita'
          finanziaria    volta    al    potenziamento    del   cinema
          nazionale  ed  un programma  di  riconversione  e  restauro
          di   pellicole   e    materiali  fotocinematografici    dei
          propri   archivi;    e'  tenuta   inoltre  a presentare  un
          programma di   acquisizione   e   potenziamento  di    sale
          cinematografiche    per    promuovere   in particolare   la
          programmazione della cinematografia italiana ed    europea.
          Con  decreto  dell'autorita' competente   in   materia   di
          turismo e    spettacolo,    sulla    base    del  programma
          preventivamente approvato, vengono  assegnate ed erogate le
          relative  sovvenzioni    a  valere sul   Fondo unico per lo
          spettacolo di cui all'art. 1  della legge 30  aprile  1985,
          n.    163,  non  inferiori  al 15 per cento della quota del
          Fondo unico per lo spettacolo destinata al  cinema.    Tali
          sovvenzioni  sono    sostitutive  di  tutti    i contributi
          previsti dalla  legislazione vigente   a  favore  dell'Ente
          autonomo  di  gestione  per il   cinema e delle societa' in
          esso  inquadrate a carico del Fondo suddetto.  Il programma
          deve essere realizzato  entro il 31 dicembre   del  secondo
          anno   successivo  alla   data  della   sua approvazione.
            4.  Nella  prospettiva  della  costituzione  di  un  polo
          pubblico   dell'audiovisivo,   la       societa'    stipula
          convenzioni  con  l'IRI S.p.a.  nei settori di attivita' di
          interesse comune".