Art. 12. (Disposizioni in materia di spettacolo) 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari"; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Nota all'art. 12: - L'art. 5-bis del decretolegge 23 aprile 1993, n. 118, recante "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, 202, cosi' recita: "Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Ministro del tesoro assume la titolarita' delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo per la determinazione degli indirizzi culturali e d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.a. 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione. 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse comune".