Art. 14.
                       (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10
e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire
128.422  milioni  per  l'anno  1998,  80.698 milioni per l'anno 1999,
74.495  milioni  per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si
provvede:
a)  quanto  a  lire  128.422  milioni per l'anno 1998, a carico dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali;
b)  quanto  a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per
l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c)   quanto   a   lire  20.000  milioni  per  l'anno  1999,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modificazioni.
2.  All'onere  derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11,
dell'articolo   4,   comma   3,  dell'articolo  5,  dell'articolo  6,
dell'articolo  10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente
a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno
2000  e  lire  24.500  milioni  per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 luglio 1999

                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Melandri,  Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto