Art. 14. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede: a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali; b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto