Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10
e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire
128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999,
74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si
provvede:
a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali;
b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per
l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11,
dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6,
dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente
a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno
2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto