Art. 2.
(Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia)
1. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato
dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso
attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia
di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante
inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da
effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un
importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000.
Nota all'art. 2:
- L'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, recante
"Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere
di interesse pubblico", cosi' recita:
"Art. 3 (Interventi per l'adeguamento del sistema
autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia). -
1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema
autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo
e Siracusa-Gela, e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da
ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori
pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della
rete autostradale e delle risultanze della revisione
delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE
del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800
miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
2. Per la prosecuzione dei programmi di
intervento per la salvaguardia di Venezia e il
suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e
socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza
dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000,
che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
da ripartire, sulla base dello stato di attuazione
degli interventi risultante da motivate relazioni da parte
dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui
all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire
135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione della presente legge".