Art. 2.
           (Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia)

1. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato
dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso
attribuite  per  la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia
di  Venezia  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
295,  alla  copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante
inagibilita'   del   Teatro  La  Fenice,  mediante  trasferimenti  da
effettuare  alla  Fondazione  Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un
importo  massimo  di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000.
 
          Nota all'art. 2:
            - L'art. 3 della legge 3 agosto  1998,  n.  295,  recante
          "Disposizioni  per il  finanziamento di interventi  e opere
          di  interesse pubblico", cosi' recita:
            "Art.  3 (Interventi   per   l'adeguamento   del  sistema
          autostradale italiano e per  la salvaguardia di Venezia). -
          1.  Per gli interventi da realizzare in  favore del sistema
          autostradale,    ed in particolare delle  tratte Asti-Cuneo
          e Siracusa-Gela,   e' istituito   un apposito  fondo  nello
          stato  di previsione   del Ministero dei lavori pubblici da
          ripartire con   provvedimento  del    Ministro  dei  lavori
          pubblici  sulla  base delle  esigenze di adeguamento  della
          rete autostradale   e delle  risultanze  della    revisione
          delle  concessioni  operata   ai sensi della delibera  CIPE
          del   20   dicembre   1996,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.   305 del 31 dicembre  1996. A tal fine  sono
          autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire  53,800
          miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
            2.    Per    la    prosecuzione    dei     programmi   di
          intervento  per  la salvaguardia    di  Venezia    e     il
          suo   recupero    architettonico, urbanistico, ambientale e
          socioeconomico,    sono  autorizzati  limiti   di   impegno
          quindicennali    di  lire    10  miliardi  con   decorrenza
          dall'anno 1999  e  di lire  10  miliardi  dall'anno   2000,
          che    affluiscono    ad apposito fondo da  istituire nello
          stato di  previsione del Ministero dei   lavori   pubblici,
          da   ripartire,   sulla   base  dello  stato  di attuazione
          degli interventi risultante da motivate relazioni da  parte
          dei  soggetti   attuatori, su proposta  del comitato di cui
          all'art. 4 della legge   29 novembre 1984,  n.    798,  con
          decreto  del    Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
            3. All'onere  derivante  dall'attuazione    del  presente
          articolo, pari a lire 63,800 miliardi  per il 1999 e a lire
          135,400  miliardi  per  il  2000,  si  provvede    mediante
          utilizzo delle proiezioni   per  i  medesimi  anni    dello
          stanziamento   iscritto,   ai fini  del bilancio  triennale
          1998-2000,  nell'ambito  dell'unita  previsionale di   base
          di     conto  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di
          previsione del Ministero del  tesoro,    del  bilancio    e
          della   programmazione     economica  per     l'anno  1998,
          utilizzando  l'accantonamento relativo al  Ministero    dei
          lavori pubblici.
            4.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione economica  e'  autorizzato   ad   apportare,
          con    propri    decreti,    le  occorrenti   variazioni di
          bilancio per  l'attuazione della  presente legge".