Art. 2.
  1. Le piantine di fragole di  cui all'articolo 1, da destinare solo
alla produzione di frutta, sono:
  a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;
    b) coltivate su superfici:
  I)  situate in  una  zona  isolata da  quelle  di produzione  delle
fragole destinate alla vendita;
  II) situate ad almeno 1 km dalla piu' vicina piantagione di fragole
per  la produzione  di frutta  o  di stoloni  e che  non soddisfa  le
condizioni del presente regolamento;
  III) situate  ad almeno  200 m da  qualsiasi altra  piantagione del
genere  Fragaria   che  non  soddisfa  le   condizioni  del  presente
regolamento;
  IV)  che,  prima  dell'impianto   e  nel  periodo  successivo  alla
rimozione della coltura precedente,  sono state analizzate con metodi
appropriati o trattate  per garantire che siano  indenni da organismi
nocivi del suolo;
  c)   ufficialmente    ispezionate   dal    servizio   fitosanitario
dell'Argentina almeno  tre volte  durante la  stagione di  crescita e
prima  dell'esportazione  per  individuare  l'eventuale  presenza  di
organismi nocivi  elencati nella parte  A degli  allegati I e  II del
decreto ministeriale 31  gennaio 1996 e di  qualsiasi altro organismo
nocivo la cui presenza non e' nota nella Comunita';
  d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi
di cui alla lettera c);
  e) prive  di qualsiasi residuo di  terra o di vegetali,  nonche' di
fiori e di frutti.