IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                                  e 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  31  luglio   1934,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre  1934,  e
successive modificazioni in merito all'approvazione  delle  norme  di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi; 
  Vista la legge 27 marzo 1969, n.  121,  in  merito  all'impiego  di
contenitori  fissi  e  mobili  non  metallici  per  la   lavorazione,
l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli  oli  minerali  e
loro derivati; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare  l'articolo
1, che assegna al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare in
un quadro organico la promozione, la  conservazione  ed  il  recupero
delle condizioni  ambientali  conformi  agli  interessi  fondamentali
della collettivita' ed alla qualita' della vita,  nonche'  la  difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in  particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, di attuazione della  direttiva  CEE  n.  80/778  concernente  la
qualita'  delle  acque  destinate   al   consumo   umano   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del  13  ottobre  1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994; 
  Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti
originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze
e preparati liquidi per usi commerciali o ai  fini  della  produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere  causato
dal  rilascio  delle  sostanze  e  preparati  contenuti  nei   citati
serbatoi; 
  Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito
alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentita la Conferenza di servizi di cui alla legge  del  19  maggio
1997, n. 137, articolo 1, comma 7, in data 25 luglio 1997; 
  Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997; 
  Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21  giugno
1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE; 
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  effettuate  dalla   Commissione
europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo  2,  della  direttiva  n.
83/189/CEE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 marzo 1999; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata ai sensi della citata legge n. 400 del  1988,  in  data  1
giugno 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  stabiliscono  i
requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione  e  l'esercizio
di  serbatoi  interrati  destinati  allo  stoccaggio  di  sostanze  o
preparati liquidi per usi commerciali  e  ai  fini  della  produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere  causato
dal  rilascio  delle  sostanze  o  preparati  contenuti  nei   citati
serbatoi. 
  2. Sono fatte salve tutte le disposizioni  vigenti  in  materia  di
sicurezza antincendio. 
 
                    Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
 
           Note alle premesse: 
            - Il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934
          reca:  "Approvazione  delle  norme  di  sicurezza  per   la
          lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita  di
          oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi". 
            - La legge del 27 marzo 1969, n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1969 n. 101 reca: "Impiego
          di  contenitori  fissi  e  mobili  non  metallici  per   la
          lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il  trasporto
          degli oli minerali e loro derivati". 
            - L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale) e' il seguente: 
             "Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente. 
            2. E' compito del  Ministero  assicurare,  in  un  quadro
          organico, la promozione, la conservazione  ed  il  recupero
          delle  condizioni  ambientali   conformi   agli   interessi
          fondamentali della collettivita'  ed  alla  qualita'  della
          vita, nonche' la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
          patrimonio naturale nazionale e  la  difesa  delle  risorse
          naturali dall'inquinamento. 
            3. Il Ministero  compie  e  promuove  studi,  indagini  e
          rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta,  con  i  mezzi
          dell'informazione, le iniziative  idonee  a  sensibilizzare
          l'opinione  pubblica   alle   esigenze   ed   ai   problemi
          dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto  con
          il Ministro della pubblica istruzione. 
            4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento
          con il Ministero  degli  affari  esteri  e  con  gli  altri
          Ministeri interessati, rapporti  di  cooperazione  con  gli
          organismi internazionali e delle Comunita' europee. 
            5.  Il  Ministero  promuove  e  cura   l'adempimento   di
          convenzioni   internazionali,   delle   direttive   e   dei
          regolamenti  comunitari   concernenti   l'ambiente   e   il
          patrimonio naturale. 
            6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni  una
          relazione sullo stato dell'ambiente". 
            - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1988, n.  175
          (Attuazione della direttiva  CEE  n.  82/501,  relativa  ai
          rischi di  incidenti  rilevanti  commessi  con  determinate
          attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987,
          n. 183), e' il seguente: 
            "Art. 3. -  1.  Per  le  attivita'  industriali  definite
          dall'art. 1 il fabbricante e' tenuto a  prendere  tutte  le
          misure  atte  a  prevenire  gli  incidenti  rilevanti  e  a
          limitarne le conseguenze per l'uomo e per  l'ambiente,  nel
          rispetto delle disposizioni del presente  decreto  e  delle
          normative vigenti in materia di  sicurezza  ed  igiene  del
          lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente. 
            2.  Il  fabbricante  e'  tenuto  a  dimostrare,  ad  ogni
          richiesta dell'autorita' competente,  di  avere  provveduto
          all'individuazione  dei  rischi  di  incidenti   rilevanti,
          all'adozione  delle  appropriate  misure  di  sicurezza   e
          all'informazione, all'addestramento e  all'equipaggiamento,
          ai fini di  sicurezza,  del  dipendente  e  di  coloro  che
          accedono all'azienda per motivi di lavoro. 
            3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6
          e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilaa' 
          derivanti dai principi generali dell'ordinamento". 
            - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, S.O. 
            -  L'art.  15  della  legge  16  aprile  1987,   n.   183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          e' il seguente: 
            "Art.  15  (Delega  legislativa).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad  emanare,  entro  il  termine  di  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  con  decreti
          aventi  forza  di  legge,  le  norme  necessarie  per  dare
          attuazione alle direttive della Comunita' economica europea
          indicate negli elenchi "B" e  "C"  allegati  alla  presente
          legge, secondo  i  principi  ed  i  criteri  direttivi  per
          ciascuno di detti elenchi  formulati,  ad  integrazione  di
          quelli contenuti in ciascuna delle 
          direttive stesse, negli articoli successivi. 
            2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
          del  Ministro  per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri, con il Ministro  di  grazia  e  giustizia,  con  il
          Ministro del tesoro e con i Minsitri  preposti  alle  altre
          amministrazioni interessate. 
            3. Gli  schemi  di  detti  decreti  sono  preventivamente
          sottoposti al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere". 
            - Il decreto del Ministro  dell'interno  del  13  ottobre
          1994  reca:   "Approvazione   della   regola   tecnica   di
          prevenzione incendi per la progettazione,  la  costruzione,
          l'installazione e l'esercizio dei  depositi  di  G.P.L.  in
          serbatoi fissi  di  capacita'  complessiva  superiore  a  5
          m(cubi) e/o in recipienti mobili di  capacita'  complessiva
          superiore a 5.000 kg". 
            - Il decreto legislativo del 27  gennaio  1992,  n.  132,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  1992,  n.
          42,  S.O.,  reca:  "Attuazione  della  direttiva  80/68/CEE
          concernente   la   protezione   delle   acque   sotterranee
          dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose". 
            - I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della  legge  23  agosto
          1988  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          sono i seguenti: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denomiazione di "regolamento", sono adottati previo  parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
            - Il comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio  1997,  n.
          137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche a D.P.R.
          17 maggio 1988 n.  175  relativo  ai  rischi  di  incidenti
          rilevanti connessi con determinate attivita'  industriali),
          e' il seguente: 
            "7.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  disciplina  di
          semplificazione delle procedure previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 17  maggio  1988,  n.  175,  la
          conferenza  di  servizi  prevista   dall'articolo   9   del
          decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere
          i compiti di cui agli articoli  7,  8  e  13  del  medesimo
          decreto-legge". 
            -  L'art.  10  del  D.P.R.  29  luglio   1982,   n.   577
          (Approvazione del  regolamento  concernente  l'espletamento
          dei servizi antincendi), e' il seguente: 
            "Art. 10 (Comitato  centrale  tecnicoscientifico  per  la
          prevenzione  incendi).  E'  istituito,  con   decreto   del
          Ministro     dell'interno,     il     comitato     centrale
          tecnicoscientifico per la  prevenzione  incendi,  avente  i
          compiti indicati nel successivo art. 11 e' composto: 
            dall'ispettore generale  capo  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del flioco, che lo presiede; 
            da un dirigente degli organi tecnici centrali  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco; 
            dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; 
            da tre dirigenti scelti fra  gli  ispettori  regionali  e
          aeroportuali; 
            da  un   funzionario   dirigente   amministrativo   della
          Direzione generale della protezione civile e dei 
          servizi antincendi del Ministero dell'interno; 
            da un esperto designato  dal  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche; 
            da un funzionario designato dal Ministero 
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
            da  un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro; 
            da un funzionario designato dal Ministero del lavoro 
          e della previdenza sociale; 
            da  un  tecnico  designato  dal  Ministero   dei   lavori
          pubblici; 
            da  un  ingegnere  designato  dal   consiglio   nazionale
          dell'Ordine degli ingegneri; 
            da  un  architetto  designato  dal  consiglio   nazionale
          dell'Ordine degli architetti; 
            da  quattro  esperti,  designati  rispettivamente   dalle
          confederazioni     dell'industria,      del      commercio,
          dell'agricoltura    e    dell'artigianato,     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale; 
            da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle
          imprese assicuratrici (ANIA); 
            da tre esperti, designati dalle confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
            da un rappresentante della "piccola industria" ed 
          uno della "proprieta' edilizia". 
            Per ogni componente titolare del comitato e' nominato  un
          membro supplente. 
            Il comitato dura  in  carica  tre  anni  e  i  componenti
          possono essere riconfermati. 
            Il  componente  che,  senza  giustificato   motivo,   non
          interviene per tre  sedute  consecutive,  viene  dichiarato
          decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. 
            Funge da segretario un funzionario  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco". 
            - La legge 21  giugno  1986,  n.  317,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca: "Attuazione
          della  direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni tecniche". 
            - Il paragrafo 2 dell'art. 8 della direttiva  83/189/CEE,
          del consiglio 28 marzo  1983,  che  prevede  una  procedura
          d'informazione nel settore delle norme e 
          delle regolamentezioni tecniche, e' il seguente: 
            "2. La Commissione e gli  Stati  membri  possono  inviare
          allo Stato membro che ha presentato il pro getto di  regola
          tecnica osservazioni di cui lo Stato membro  terra'  conto,
          per quanto  possibile,  nella  ste  sura  definitiva  della
          regola tecnica".