IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, e successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi; Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 1, che assegna al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994; Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997, n. 137, articolo 1, comma 7, in data 25 luglio 1997; Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997; Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE; Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 83/189/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 1 giugno 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali 1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi. 2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 reca: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi". - La legge del 27 marzo 1969, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1969 n. 101 reca: "Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati". - L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente. 2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee. 5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente". - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per le attivita' industriali definite dall'art. 1 il fabbricante e' tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente. 2. Il fabbricante e' tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorita' competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro. 3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilaa' derivanti dai principi generali dell'ordinamento". - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, S.O. - L'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 15 (Delega legislativa). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate negli elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Minsitri preposti alle altre amministrazioni interessate. 3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere". - Il decreto del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1994 reca: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva superiore a 5 m(cubi) e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 kg". - Il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 42, S.O., reca: "Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose". - I commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono i seguenti: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denomiazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche a D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali), e' il seguente: "7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge". - L'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), e' il seguente: "Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi). E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e' composto: dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del flioco, che lo presiede; da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali; da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici; da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri; da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti; da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprieta' edilizia". Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - Il paragrafo 2 dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, del consiglio 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentezioni tecniche, e' il seguente: "2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il pro getto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto, per quanto possibile, nella ste sura definitiva della regola tecnica".