Art. 10. Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo 11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2. 2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non piu' operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione di cui all'articolo 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta intervengono modifiche. 3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attivita' di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le societa' concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.
Nota all'art. 10: - L'art. 15 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".