Art. 10. 
            Registrazione dei serbatoi interrati esistenti 
         alla data di entrata in vigore del presente decreto 
  1. Ogni serbatoio interrato, esistente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, deve essere adeguato  alle  disposizioni
di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo
11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i
quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2. 
  2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione  dovranno
provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso
a tale data, inclusi quelli non piu' operativi, utilizzando il modulo
di registrazione riportato nell'allegato A del presente  decreto,  ed
inviandolo all'Agenzia regionale  o  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non  fosse
costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla  regione
di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  aggiornandolo  ogni   qualvolta
intervengono modifiche. 
  3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attivita' di
adeguamento  dei  serbatoi  interrati  esistenti  o   per   la   loro
sostituzione,  conformemente  al   presente   decreto,   si   applica
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  il  quale  le
societa' concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali
di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno. 
 
           Nota all'art. 10:
            -    L'art. 15   della  citata legge  7  agosto 1990,  n.
          241, e'  il seguente:
            "Art. 15. -  1. Anche al di fuori delle  ipotesi previste
          dall'art.  14, le  amministrazioni pubbliche possono sempre
          concludere tra loro  accordi    per      disciplinare    lo
          svolgimento  in   collaborazione  di attivita' di interesse
          comune.
            2.    Per    detti  accordi   si   osservano,   in quanto
          applicabili,  le disposizioni previste dall'art. 11,  commi
          2, 3 e 5".