Art. 11. 
       Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti 
         alla data di entrata in vigore del presente decreto 
  1. I serbatoi interrati gia' installati prima del 1973  o  in  data
non documentata e ancora funzionanti  e  non  dotati  di  sistemi  di
rilevamento delle perdite in continuo, che vengano  risanati,  previa
verifica dell'integrita' strutturale, entro  il  termine  massimo  di
cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per  un  ulteriore
periodo pari alla validita' della garanzia e comunque  non  oltre  il
decimo anno dalla data del risanamento, attraverso  la  realizzazione
di una delle seguenti operazioni di risanamento: 
  a) applicazione di  un  rivestimento  anticorrosione  sulle  pareti
interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido
contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm; 
    b) installazione di un sistema di protezione catodica; 
  c) realizzazione di  una  cassa  di  contenimento  in  calcestruzzo
rivestita internamente con materiale impermeabile e con  monitoraggio
in continuo delle perdite; 
  d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale
composito  compatibile  con  il  liquido  contenuto.  All'atto  della
verifica  di  integrita'  strutturale,  con  eventuale  giudizio   di
recuperabilita',  e  dell'operazione  di   risanamento   e   relativo
collaudo, il responsabile della ditta  esecutrice  dovra'  rilasciare
una dichiarazione di conformita' alle norme tecniche  di  riferimento
relative alle  operazioni  di  risanamento  indicate  nel  successivo
articolo 12 del presente decreto. Inoltre, l'esercente  e'  tenuto  a
seguire le procedure previste ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti  causati
dal rilascio  delle  sostanze  contenute  nel  serbatoio  stesso  nel
terreno circostante e sottostante il serbatoio. 
  2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma  1  non
risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati. 
  3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di
rilevamento delle perdite in continuo  possono  essere  mantenuti  in
esercizio per trenta anni dalla data di installazione. 
  4. I serbatoi di cui  al  comma  3  che  vengano  risanati,  previa
verifica dell'integrita' strutturale attraverso la  realizzazione  di
una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere  mantenuti  in
esercizio per un ulteriore periodo pari alla validita' della garanzia
e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento. 
  5. Prove di tenuta: 
  a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data
sconosciuta ed in attesa  di  risanamento  o  di  dismissione  devono
essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente  fino  al
momento del risanamento o della dismissione; 
  b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono
essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due  anni  fino  al
momento del risanamento o della dismissione; 
  c) i serbatoi a parete singola installati successivamente  al  1978
dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a  partire  dal
25 anno di eta' fino al momento del risanamento o della dismissione; 
  d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di  tenuta
dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni. 
  6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad  intervento  di  risanamento  va
stabilmente  fissata  in  posizione  ben  visibile  nel  pozzetto  di
ispezione una targhetta che indichi: 
    a) estremi di identificazione della ditta esecutrice; 
    b) data dell'intervento; 
  c) data scadenza garanzia (periodo  di  garanzia  non  inferiore  a
quella di prolungamento del mantenimento). 
  7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi  in  grado
di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di  quattrocento
cm(elevato a)3 per ora (con una probabilita' di  rilevamento  pari  o
maggiore al 95%). Le prove  devono  essere  effettuate  da  personale
qualificato. l risultati  delle  prove  devono  essere  annotate  sul
libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della  prova,  deve
essere data notifica immediata alle autorita' competenti. 
  8. Norma transitoria: 
  a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3  gia'  risanati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  mantenuti  in
esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e  comunque  non
oltre il decimo anno dalla data  del  risanamento  previa  esecuzione
delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d); 
  b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata  in
vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso
di monitoraggio dell'intercapedine entro un  periodo  di  dieci  anni
dall'entrata in vigore del presente decreto; 
  c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio
per un tempo indefinito purche'  venga  sempre  mantenuto  attivo  il
controllo dell'intercapedine. 
  9. Nel caso  di  installazione  di  un  nuovo  serbatoio  interrato
conforme alle disposizioni previste nel  presente  provvedimento,  in
sostituzione di un serbatoio interrato esistente si  procede  secondo
quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
successive  modificazioni,  con  esclusione  degli  impianti  e   dei
depositi soggetti a controllo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. 
  10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'articolo  8,
commi 1 e 2, e l'articolo 9, riferiti ai nuovi serbatoi interrati  e,
ove applicabile, l'articolo 8, comma 3. 
 
           Note all'art. 11:
            -   L'art.   17   del   decreto   legislativo 5  febbraio
          1997,  n.  22 (Attuazione delle  direttive 91/156/CEE   sui
          rifiuti,    91/689/CEE sui rifiuti   pericolosi e  94/62/CE
          sugli imballaggi  e  sui rifiuti   di imballaggio),  e'  il
          seguente:
            "Art.  17  (Bonifica    e ripristino ambientale dei  siti
          inquinati). - 1.  Entro tre  mesi  dalla data   di  entrata
          in      vigore  del     presente  decreto    il    Ministro
          dell'ambiente,    di    concerto     con     i     Ministri
          dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  e della
          sanita', sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti
          tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento
          e Bolzano, definisce:
            a)  i  limiti  di accettabilita' della contaminazione dei
          suoli,  delle  acque    superficiali    e    delle    acque
          sotterranee    in   relazione   alla specifica destinazione
          d'uso dei siti;
            b)  le procedure   di riferimento   per il    prelievo  e
          l'analisi dei campioni;
            c)  i  criteri  generali  per la   messa in sicurezza, la
          bonifica ed il ripristino ambientale  dei siti   inquinati,
          nonche' per  la redazione dei progetti di bonifica;
            cbis) tutte  le operazioni di  bonifica di suoli e  falde
          acquifere  che   facciano   ricorso   a  batteri,  a  ceppi
          batterici  mutanti,  a stimolanti  di batteri  naturalmente
          presenti   nel suolo   al fine   di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
            1-bis.  I  censimenti  di  cui  al  decreto  del Ministro
          dell'ambiente 16 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  121  del 26 maggio 1989,  sono  estesi  alle
          aree   interne   ai   luoghi   di    produzione,  raccolta,
          smaltimento  e  recupero dei  rifiuti, in  particolare agli
          impianti  a rischio  di incidente  rilevante   di cui    al
          decreto  del Presidente  della Repubblica  17 maggio  1988,
          n.    175,  e    successive  modificazioni.   Il   Ministro
          dell'ambiente  dispone,  eventualmente attraverso   accordi
          di  programma   con  gli  enti  provvisti  delle tecnologie
          di   rilevazione piu' avanzate, la  mappatura nazionale dei
          siti oggetto dei censimenti  e  la  loro  verifica  con  le
          regioni.
            2.  Chiunque   cagiona, anche in maniera  accidentale, il
          superamento dei  limiti di  cui  al  comma 1,  lettera  a),
          ovvero determina   un pericolo  concreto  ed    attuale  di
          superamento dei  limiti medesimi, e' tenuto  a procedere  a
          proprie    spese agli   interventi  di messa  in sicurezza,
          di  bonifica  e   di  ripristino  ambientale   delle   aree
          inquinate    e   degli    impianti  dai  quali  deriva   il
          pericolo  di inquinamento. A tal fine:
            a)  deve  essere data,   entro   48   ore,   notifica  al
          comune,    alla provincia ed  alla regione territorialmente
          competenti,  nonche' agli organi  di   controllo  sanitario
          e    ambientale,   della situazione  di inquinamento ovvero
          del pericolo  concreto ed attuale di inquinamento del sito;
            b) entro  le quarantotto ore  successive alla notifica di
          cui alla lettera  a),  deve   essere   data   comunicazione
          al    comune    ed   alla provincia    ed   alla    regione
          territorialmente  competenti   degli interventi  di   messa
          in   sicurezza  adottati  per non  aggravare  la situazione
          di  inquinamento o di pericolo  di inquinamento,  contenere
          gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
            c)    entro    trenta    giorni    dall'evento   che   ha
          determinato l'inquinamento  ovvero  dalla    individuazione
          della   situazione   di pericolo,  deve  essere  presentato
          al comune  ed  alla  regione  il progetto di bonifica delle
          aree inquinate.
            3.    I    soggetti  e    gli    organi    pubblici   che
          nell'esercizio    delle  proprie  funzioni    istituzionali
          individuano siti nei   quali i  livelli  di    inquinamento
          sono    superiori    ai   limiti     previsti,   ne   danno
          comunicazione      al     comune,     che    diffida     il
          responsabile dell'inquinamento a  provvedere ai  sensi  del
          comma 2,  nonche' alla provincia ed alla regione.
            4.    Il  comune   approva il   progetto ed  autorizza la
          realizzazione degli  interventi  previsti  entro    novanta
          giorni    dalla    data   di presentazione   del   progetto
          medesimo    e    ne    da'  comunicazione    alla  regione.
          L'autorizzazione    indica   le  eventuali   modifiche   ed
          integrazioni  del   progetto   presentato,   ne   fissa   i
          tempi,    anche intermedi, di  esecuzione, e  stabilisce le
          garanzie  finanziarie che devono essere prestate  a  favore
          della  regione  per  la realizzazione e l'esercizio   degli
          impianti  previsti  dal  progetto   di  bonifica  medesimo.
          Se   l'intervento  di  bonifica e  di  messa  in  sicurezza
          riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni  il
          progetto  e  gli  interventi  sono approvati ed autorizzati
          dalla regione.
            5. Entro sessanta  giorni dalla data  di    presentazione
          del  progetto  di  bonifica la regione puo'   richiedere al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
            6.  Qualora   la  destinazione   d'uso  prevista    dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti di accettabilita' di    contaminazione    che    non
          possono  essere    raggiunti   neppure   con l'applicazione
          delle   migliori    tecnologie   disponibili     a    costi
          sopportabili,    l'autorizzazione di  cui al  comma 4  puo'
          prescrivere l'adozione di misure   di  sicurezza  volte  ad
          impedire  danni  derivanti dall'inquinamento   residuo,  da
          attuarsi   in  via  prioritaria  con l'impiego di  tecniche
          e  di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee
          o permanenti  all'utilizzo dell'area   bonificata  rispetto
          alle      previsioni    degli     strumenti     urbanistici
          vigenti,   ovvero particolari  modalita'   per   l'utilizzo
          dell'area    medesima.  Tali prescrizioni  comportano,  ove
          occorra, variazione   degli   strumenti urbanistici  e  dei
          piani territoriali.
            6-bis.  Gli  interventi  di  bonifica  dei siti inquinati
          possono essere assistiti,   sulla   base   di      apposita
          disposizione   legislativa  di finanziamento, da contributo
          pubblico entro  il limite massimo del 50 per  cento   delle
          relative  spese  qualora   sussistano  preminenti interessi
          pubblici connessi ad esigenze di tutela igienicosanitaria e
          ambientale  o    occupazionali.  Ai    predetti  contributi
          pubblici   non si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
            7.  L'autorizzazione  di  cui   al  comma  4  costituisce
          variante urbanistica, comporta dichiarazione di    pubblica
          utilita',  di  urgenza e di indifferibilita'  dei lavori, e
          sostituisce a   tutti gli effetti le  autorizzazioni,    le
          concessioni,    i  concerti,   le intese,   i nulla osta, i
          pareri e gli  assensi previsti dalla  legislazione  vigente
          per  la  realizzazione    e  l'esercizio   degli impianti e
          delle  attrezzature  necessarie all'attuazione del progetto
          di bonifica.
            8.  Il  completamento    degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui al   comma 2,  lettera  c), e'  attestato
          da apposita    certificazione  rilasciata  dalla  provincia
          competente per territorio.
            9.   Qualora    i  responsabili  non  provvedano   ovvero
          non   siano  individuabili,  gli  interventi  di  messa  in
          sicurezza,  di bonifica e di ripristino   ambientale   sono
          realizzati   d'ufficio     dal     comune  territorialmente
          competente e ove  questo non provveda dalla regione, che si
          avvale anche di altri  enti pubblici. Al fine di anticipare
          le  somme  per  i  predetti  interventi  le regioni possono
          istituire  appositi   fondi   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio.
            10.    Gli   interventi   di   messa   in sicurezza,   di
          bonifica  e  di ripristino ambientale  costituiscono  onere
          reale  sulle  aree  inquinate di   cui ai   commi   2 e  3.
          L'onere reale  deve  essere indicato   nel  certificato  di
          destinazione  urbanistica  ai    sensi  e per   gli effetti
          dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            11. Le spese sostenute per  la  messa  in  sicurezza,  la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree  medesime,  ai  sensi  e    per  gli
          effetti dell'art. 2748,  secondo comma,  del codice civile.
          Detto  privilegio  si puo'  esercitare anche in pregiudizio
          dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
            12. Le regioni predispongono sulla base  delle  notifiche
          dei  sogetti interessati  ovvero  degli  accertamenti degli
          organi  di  controllo un'anagrafe dei  siti  da  bonificare
          che individui:
            a)  gli  ambiti  interessati,  la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
               b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
            c) gli  enti di cui  la regione intende  avvalersi    per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
               d) la stima degli oneri finanziari.
            13.  Nel caso  in cui il mutamento di destinazione  d'uso
          di un'area comporti   l'applicazione    dei    limiti    di
          accettabilita'      di contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato   deve   procedere    a  proprie  spese    ai
          necessari  interventi    di  bonifica  sulla  base    di un
          apposito progetto  che e'  approvato dal  comune ai   sensi
          di    cui  ai commi   4 e  6. L'accertamento  dell'avvenuta
          bonifica  e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma
          8.
            13-bis. Le procedure   per gli interventi di  messa    in
          sicurezza,  di bonifica   e   di   ripristino    ambientale
          disciplinate   dal   presente articolo    possono    essere
          comunque utilizzate  ad  iniziativa  degli interessati.
            14.   I progetti  relativi ad  interventi di  bonifica di
          interesse   nazionale   sono   presentati   al    Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni  che   precedono,   con   decreto   del
          Ministro     dell'ambiente,    di      concerto    con    i
          Ministri dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
          e della  sanita', d'intesa con  la regione territorialmente
          competente. L'approvazione produce  gli effetti   di    cui
          al  comma    7    e,    con  esclusione   degli impianti di
          incenerimento e  di recupero energetico,  sostituisce,  ove
          prevista  per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
          ambientale degli impianti da realizzare nel sito  inquinato
          per gli interventi di bonifica.
            15.  I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
          comma 1 ed i  progetti di  cui  al  comma 14  relativi   ad
          aree destinate  alla produzione agricola  e all'allevamento
          sono definiti  ed approvati di concerto  con  il  Ministero
          delle risorse  agricole,  alimentari  e forestali".
            -    L'art. 19   della  citata legge  7  agosto 1990,  n.
          241, e'  il seguente:
            Art. 19.  - 1. In tutti  i casi in cui    l'esercizio  di
          un'attivita'  privata  sia subordinato  ad  autorizzazione,
          licenza,  abilitazione, nullaosta, permesso  o  altro  atto
          di  consenso  comunque  denominato,  ad esclusione    delle
          concessioni      edilizie    e      delle    autorizzazioni
          rilasciate  ai sensi   della legge 1 giugno 1939, n.  1089,
          della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e   del  decreto-legge
          27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge  8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
          esclusivamente dall'accertamento dei  presupposti  e    dei
          requisiti  di   legge,   senza   l'esperimento  di prove  a
          cio'  destinate  che    comportino  valutazioni    tecniche
          discrezionali,    e  non  sia  previsto  alcun    limite  o
          contingente  complessivo    per  il  rilascio  degli   atti
          stessi,  l'atto di   consenso si intende sostituito  da una
          denuncia    di    inizio    di     attivita'  da      parte
          dell'interessato       alla   pubblica      amministrazione
          competente,   attestante  l'esistenza  dei presupposti    e
          dei    requisiti   di   legge, eventualmente   accompagnata
          dall'autocertificazione dell'esperimento  di prove a   cio'
          destinate,   ove   previste.     In  tali     casi,  spetta
          all'amministrazione competente,  entro    e    non    oltre
          sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare d'ufficio la
          sussistenza  dei    presupposti e   dei requisiti  di legge
          richiesti  e disporre,  se del   caso, con    provvedimento
          motivato   da notificare all'interessato  entro il medesimo
          termine,  il divieto di prosecuzione dell'attivita'   e  la
          rimozione  dei  suoi    effetti,  salvo  che,  ove cio' sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa  vigente detta attivita' ed  i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".