Art. 12. 
        Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi 
  1. Oltre agli adempimenti di  cui  alla  legislazione  vigente,  le
norme  tecniche  di  riferimento  da  applicare  alla  progettazione,
costruzione,  installazione,  conduzione  e   manutenzione,   nonche'
controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle
emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validita' a
livello europeo o internazionale. 
  2. I  materiali  di  fabbricazione  dei  contenitori  per  gli  oli
minerali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge  27
marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle  norme
tecniche del precedente comma 1. 
  3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il  rilevamento  delle
perdite debbono essere basati sull'uso di sensori  di  pressione  e/o
depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente. 
  4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle
norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13  ottobre  1994,
relativo ai depositi di GPL. 
 
                               Nota all'art. 12:
            -    L'art.   2 della  citata  legge  27 marzo  1969,  n.
          121, e'  il seguente:
            "Art. 2. -    I  contenitori  indicati  nel    precedente
          articolo   possono   essere  fabbricati  soltanto    con  i
          materiali specificati  in un elenco approvato  con  decreto
          del   Ministro  per  l'interno,  sentito  il  Ministro  per
          l'industria,  il commercio  e l'artigianato e  il  Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile.
            La    forma  e    le    caratteristiche costruttive   dei
          contenitori   sono altresi'   soggette     all'approvazione
          del       Ministero    dell'interno,  sentiti  i  Ministeri
          dell'industria,   del commercio e  dell'artigianato  e  dei
          trasporti    e    dell'aviazione    civile.        All'atto
          dell'approvazione il    Ministero      dell'interno    deve
          indicare    per      ciascun    tipo    di  contenitore, in
          relazione al liquido  che e' destinato   a  contenere,  una
          durata massima d'impiego.
            Il   marchio  della  ditta  costruttrice,  la  sigla  del
          materiale impiegato,  l'anno    di  fabbricazione    e  gli
          estremi  dell'approvazione  debbono essere impressi in modo
          indelebile sui contenitori".