Art. 12. Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi 1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonche' controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validita' a livello europeo o internazionale. 2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del precedente comma 1. 3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente. 4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo ai depositi di GPL.
Nota all'art. 12: - L'art. 2 della citata legge 27 marzo 1969, n. 121, e' il seguente: "Art. 2. - I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresi' soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che e' destinato a contenere, una durata massima d'impiego. Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori".