Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi delle disposizioni del presente  decreto  si  intendono
per: 
  a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto  il
piano  campagna  di  cui   non   sia   direttamente   e   visivamente
ispezionabile la superficie esterna; 
  b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e  alle  famiglie
di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in
allegato al decreto  legislativo  n.  132  del  27  gennaio  1992,  e
relativi preparati liquidi; 
  c)  perdita  di  sostanza:   qualsiasi   evento   di   spillamento,
trafilamento, emissione, sversamento,  traboccamento  o  percolamento
che si verifica, per qualsiasi causa, dal  contenitore  primario  del
serbatoio.