Art. 3. 
                        Campo di applicazione 
  1. I principi generali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  le
disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati,
aventi capacita' uguale o maggiore di un metro  cubo,  contenenti  le
sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie  e  gruppi
di sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 2, con esclusione di
quelli del comma 2 del presente articolo. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto  i  serbatoi
interrati utilizzati: 
    a) nelle zone militari, se altrimenti regolati; 
  b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di  calore,  se
con volume totale non superiore a 15 metri cubi; 
    c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; 
  d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali  in
sedimi aeroportuali; 
  e) per stoccaggio di prodotti  liquidi,  in  serbatoi  esistenti  e
completamente  rivestiti  in  camicia  di  cemento  armato  o   malte
cementizie, di capacita' superiore a 100 m(elevato a)3 , purche'  sia
garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.