Art. 3. Campo di applicazione 1. I principi generali di cui all'articolo 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacita' uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati: a) nelle zone militari, se altrimenti regolati; b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi; c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacita' superiore a 100 m(elevato a)3 , purche' sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.