Art. 4. Funzioni di indirizzo 1. Il Ministero dell'ambiente, in conformita' ai pareri della Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137/1997: a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorita' competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.
Note all'art. 4: - L'art. 1 della citata legge n. 137/97 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti: D.L. 10 gennaio 1994, n. 13; D.L. 10 marzo 1994, n. 170; D.L. 6 maggio 1994, n. 278; D.L. 8 luglio 1994, n. 437; D.L. 7 settembre 1994, n. 529; D.L. 7 novembre 1994, n. 618; D.L. 7 gennaio 1995, n. 2; D.L. 9 marzo 1995, n. 65; D.L. 10 maggio 1995, n. 160; D.L. 7 luglio 1995, n. 271; D.L. 7 settembre 1995, n. 371; D.L. 8 novembre 1995, n. 461; D.L. 8 gennaio 1996, n. 5; D.L. 8 marzo 1996, n. 111; D.L. 3 maggio 1996, n. 245; D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e D.L. 6 settembre 1996, n. 461: a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 (del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonche' le assegnazioni gia' effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali ed il relativo decreto 22 settembre 1995, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sara' attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente e' autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti; b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto 1 febbraio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto 13 maggio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto 15 maggio 1996, del Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto 15 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996; c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991. 2. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 10 gennaio 1994, n. 13, del D.L. 10 marzo 1994, n. 170, del D.L. 6 maggio 1994, n. 278, del D.L. 8 luglio 1994, n. 437, del D.L. 7 settembre 1994, n. 529, del D.L. 7 novembre 1994, n. 618, nonche' all'art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 7 gennaio 1995, n. 2, del D.L. 9 marzo 1995, n. 65, del D.L. 10 maggio 1995, n. 160, del D.L. 7 luglio 1995, n. 271, del D.L. 7 settembre 1995, n. 371, del D.L. 8 novembre 1995, n. 461, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, del D.L. 8 marzo 1996, n. 111, del D.L. 3 maggio 1996; n. 245, del D.L. 8 luglio 1996, n. 351, e del D.L. 6 settembre 1996, n. 461. 3. (Omissis). 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. 6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale puo' avvalersi del supporto tecnicoscientifico di enti e istituzioni pubbliche ed e' integrato da: a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA); b) un esperto del dipartirnento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente; c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente; d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni; e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente; f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione. 7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 dei decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge. 8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno". Il comma 3 del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente: (omissis). 9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. 10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9; a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. 11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita' industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria. 12. E' istituita, presso il servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'".