Art. 4. 
                        Funzioni di indirizzo 
  1. Il Ministero  dell'ambiente,  in  conformita'  ai  pareri  della
Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137/1997: 
  a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e  di  coordinamento
delle attivita' connesse con l'applicazione del presente decreto; 
  b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle
tecnologie di contenimento e rilevamento  dei  rilasci  dei  serbatoi
interrati. 
  2. L'Agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA),
avvalendosi delle agenzie regionali per la  protezione  dell'ambiente
(ARPA)  o  di  altro  organismo  individuato  transitoriamente  dalla
regione competente  per  territorio,  ove  l'ARPA  non  fosse  ancora
costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale  che
raccoglie i dati del censimento e della  registrazione  dei  serbatoi
interrati e delle sostanze o preparati in essi  contenute,  anche  al
fine di tenere informate le autorita'  competenti  nello  svolgimento
dei controlli e delle ispezioni di propria competenza. 
 
           Note all'art. 4:
             - L'art. 1 della citata legge n. 137/97 e' il seguente:
            "Art.   1.      -  1.  Sono     fatti  salvi  i  seguenti
          provvedimenti adottati sulla  base  dei  decreti-legge  non
          convertiti:  D.L.  10  gennaio 1994, n.  13; D.L. 10  marzo
          1994, n. 170;  D.L. 6 maggio 1994, n.  278; D.L.  8  luglio
          1994,  n.    437;  D.L.  7 settembre 1994, n.   529; D.L. 7
          novembre 1994, n. 618;  D.L. 7 gennaio 1995,  n. 2; D.L.  9
          marzo   1995, n. 65; D.L. 10  maggio 1995,  n. 160;  D.L. 7
          luglio 1995,  n. 271;  D.L. 7 settembre 1995, n. 371;  D.L.
          8   novembre 1995, n. 461; D.L. 8 gennaio 1996, n. 5;  D.L.
          8 marzo 1996,  n. 111; D.L. 3 maggio  1996, n. 245; D.L.  8
          luglio 1996, n. 351, e D.L. 6 settembre 1996, n. 461:
            a)  gli  atti   istruttori ed i provvedimenti  conclusivi
          adottati  dai  comitati  tecnici     regionali  di      cui
          all'articolo 20  (del regolamento approvato con decreto del
          Presidente    della  Repubblica  29 luglio 1982 n. 577, gli
          atti adottati dalla conferenza di   servizi  istituita  dai
          decreti-legge    indicati    nell'alinea      nonche'    le
          assegnazioni  gia' effettuate  per  gli  interventi   nelle
          aree  critiche  ad   elevata concentrazione   di  attivita'
          industriali ed  il relativo  decreto 22 settembre 1995, del
          Ministro  dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 273  del 22 novembre 1995. I piani  di risanamento delle
          aree    critiche ad   elevata  concentrazione  di attivita'
          industriali proposti dalle  regioni interessate,    sentiti
          gli  enti    locali,  quale integrazione   del    programma
          triennale  1994-1996  per   la  tutela ambientale,  di  cui
          alla   deliberazione del Comitato interministeriale per  la
          programmazione   economica    (CIPE)   del   21    dicembre
          1993,  pubblicata nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 58 dell'11 marzo  1994, saranno approvati dal
          Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi  in
          essi previsti sara'  attuata con le procedure stabilite dal
          programma triennale stesso, facendo  salvi  gli  atti  gia'
          adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle
          more   dell'approvazione   dei  piani  di  risanamento   il
          Ministero dell'ambiente  e' autorizzato,  nei limiti  delle
          risorse  attribuite alle   aree critiche,   a    trasferire
          alle    medesime    regioni  le    somme occorrenti per gli
          interventi urgenti;
            b)  le  modifiche  e   le   integrazioni   apportate   al
          decreto    del  Presidente  del Consiglio   dei Ministri 31
          marzo   1989, pubblicato nel supplemento  ordinario    alla
          Gazzetta    Ufficiale  n.    93 del   21 aprile 1989,   dal
          decreto  1  febbraio  1996,  del   Ministro   dell'ambiente
          pubblicato   nella Gazzetta  Ufficiale n.  52  del 2  marzo
          1996,    dal  decreto  13    maggio  1996,   del   Ministro
          dell'ambiente  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 154
          del 3   luglio 1996, dal  decreto    15  maggio  1996,  del
          Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale n. 159 del  9 luglio 1996, e  dal
          decreto 15 maggio    1996  del    Ministro    dell'ambiente
          pubblicato  nella    Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio
          1996;
            c)    gli   atti    istruttori   ed    i    provvedimenti
          conclusivi  di autorizzazione  adottati ai  sensi dell'art.
          24  del   decreto-legge 7 gennaio  1995, n.  2,  fino  alla
          data    di    entrata    in  vigore    della  normativa  di
          recepimento della  direttiva 91/271/CEE  del Consiglio, del
          21 maggio 1991.
            2.  Restano altresi'  validi gli atti ed i  provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  i  procedimenti    concorsuali
          instaurati ed i rapporti giuridici sorti  sulla base  delle
          disposizioni  di cui  all'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 10
          gennaio  1994,  n.  13, del D.L. 10 marzo 1994, n. 170, del
          D.L. 6 maggio 1994,  n. 278, del D.L. 8   luglio  1994,  n.
          437,  del  D.L.  7  settembre  1994,  n.    529, del D.L. 7
          novembre 1994, n.  618, nonche' all'art. 19, commi 1  e  2,
          del  D.L.  7 gennaio 1995, n. 2, del D.L. 9  marzo 1995, n.
          65,  del D.L. 10 maggio 1995,  n. 160, del  D.L.  7  luglio
          1995, n. 271, del  D.L. 7 settembre 1995,  n. 371, del D.L.
          8 novembre 1995, n. 461, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, del
          D.L.   8 marzo  1996, n. 111,  del D.L.  3 maggio 1996;  n.
          245, del   D.L. 8  luglio  1996,  n.  351,  e  del  D.L.  6
          settembre 1996, n. 461.
             3. (Omissis).
            4.    All'onere derivante   dall'attuazione del  comma 2,
          valutato in lire 1.040 milioni  a decorrere dal 1997, e del
          comma 3, valutato  in  lire  1.500  milioni    a  decorrere
          dall'anno   1997,    si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello   stanziamento iscritto,    ai  fini    del
          bilancio   triennale  1997-1999,  sul  capitolo 6856  dello
          stato  di previsione   del   Ministero   del   tesoro   per
          l'anno      1997,     all'uopo  parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento   relativo  al   Ministero  dell'ambiente.
          Il   Ministro del  tesoro e' autorizzato  ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            5.  Sono  altresi'    fatti  salvi  i  termini  per    la
          presentazione della notifica e    della  dichiarazione    e
          quelli  previsti    per  l'adeguamento delle   prescrizioni
          indicate  dal   fabbricante  nel   rapporto  di  sicurezza,
          stabiliti   dai  decreti-legge  indicati  al  comma  1  del
          presente articolo,   ed  in    particolare  dal  comma    1
          dell'art.  17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
            6.  Fino    all'entrata  in  vigore della   disciplina di
          semplificazione delle procedure previste dal   decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  17  maggio    1988,  n. 175,
          l'istruttoria e  le  relative    conclusioni  di  cui  agli
          articoli 18 e 19  dello stesso decreto sono  effettuate dai
          comitati    tecnici regionali  di cui  all'articolo 20  del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  luglio  1982,  n. 577 i quali sostituiscono
          anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli  articoli
          14  e  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
          maggio 1988,  n.  175.  A  tal  fine  il  comitato  tecnico
          regionale puo' avvalersi  del  supporto  tecnicoscientifico
          di  enti  e  istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
            a)    un    esperto    dell'Agenzia  regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          ovvero,    ove questa non sia stata  ancora costituita,  un
          esperto    dell'Agenzia  nazionale     per  la   protezione
          dell'ambiente (ANPA);
            b) un esperto del  dipartirnento periferico dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione   e la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)   dislocato   nel    capoluogo    della    regione
          territorialmente competente;
            c)    un  esperto   della   regione  o   della  provincia
          autonoma territorialmente competente;
            d)   un funzionario   del Dipartimento    della  pubblica
          sicurezza,  ai  soli  fini del   nulla osta di fattibilita'
          delle attivita' rientranti nel campo  di  applicazione  del
          regio  decreto-legge  2 novembre 1933, n.  1741, convertito
          dalla legge 8    febbraio  1934,  n.  367,    e  successive
          modificazioni;
            e)     un     funzionario     dell'azienda      sanitaria
          locale   o   di amministrazione corrispondente;
            f)  un funzionario  dell'amministrazione  marittima,   ai
          soli  fini dell'esame di attivita' soggette al codice della
          navigazione.
            7.  Fino    all'entrata  in  vigore della   disciplina di
          semplificazione delle procedure previste dal   decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 17  maggio    1988,  n.  175,
          la  conferenza  di   servizi  prevista dall'articolo 9  dei
          decreto-legge  6    settembre  1996,  n.  461,  continua  a
          svolgere  i compiti  di cui agli  articoli 7, 8  e 13   del
          medesimo decreto-legge.
            8.  All'articolo  12    del decreto del Presidente  della
          Repubblica 17 maggio 1988,   n. 175,    al  comma    1,  le
          parole:  "della   sanita'" sono sostituite dalle  seguenti:
          "dell'interno".  Il comma 3   del medesimo articolo  12  e'
          sostituito dal seguente: (omissis).
            9.    I   fabbricanti,   contestualmente  alla   notifica
          e       alla  dichiarazione,     inviano  al      Ministero
          dell'ambiente,    alla  regione    o  provincia    autonoma
          territorialmente   competente,  al  sindaco,   al  comitato
          tecnico   regionale   o  interregionale,   al  prefetto   e
          all'azienda  sanitaria locale  la  scheda  di  informazione
          riportata  nell'allegato  1,    in  sostituzione  di quella
          prevista dall'allegato C al decreto  20 maggio   1991,  del
          Ministro  dell'ambiente,    emanato  di  concerto    con il
          Ministro  della    sanita',  pubblicato    nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
            10.   In  sede  di  prima   applicazione  della  presente
          legge  il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9;
            a)  entro sessanta  giorni dalla   data di    entrata  in
          vigore  della presente  legge  per  le  attivita'  soggette
          a  notifica  ai   sensi dell'articolo 4   del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n. 175 del 1988;
            b)  entro    un  anno dalla   data di   entrata in vigore
          della presente legge   per  le    attivita'    soggette   a
          dichiarazione   ai   sensi dell'articolo 6  del decreto del
          Presidente della Repubblica  n. 175 del 1988.
            11.  I  sindaci  dei  comuni  ove  sono  localizzate   le
          attivita'  industriali  disciplinate dalla   presente legge
          rendono immediatamente note  alla  popolazione  le   misure
          di   sicurezza   e   le  norme  di comportamento da seguire
          in caso di incidente  rilevante, tramite  la  distribuzione
          di  copia delle  sezioni 1, 3, 4, 5, 6  e 7 della scheda di
          informazione di cui al comma    9,  nella  forma  integrale
          inviata  dal fabbricante, completandola  della sezione  2 e
          successivamente    sulla     base     delle     conclusioni
          dell'istruttoria.
            12.    E' istituita,   presso   il  servizio inquinamento
          atmosferico, acustico e per  le  industrie  a  rischio  del
          Ministero  dell'ambiente, la divisione rischio industriale.
          Alla  dotazione del relativo personale si    provvede    ai
          sensi    della    vigente   normativa     in   materia   di
          mobilita'".