Art. 5. Autorita' competenti e procedure autorizzative 1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. 2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilita' ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. 3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilita' sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi provvedimenti dal sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza. 4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, e' fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 5: - La legge 7 maggio 1965, n. 460, reca: "Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali". - La legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: "Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151, reca: "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'istallazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali". - La legge 18 dicembre 1970, n. 1034, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica". - Il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1972, n. 29, reca: "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione". - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O., reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". - Il D.P.C.M. 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1989, n. 218, reca: "Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione". - La legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. - Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". - L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: "Art. 19. - 1. Il tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".