Art. 5. 
            Autorita' competenti e procedure autorizzative 
  1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai
depositi  di  oli  minerali,  ove  siano  presenti   anche   serbatoi
interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle  di
cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio  1934,
n. 367, e successivi provvedimenti, e le  procedure  quelle  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. 
  2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per  impianti
di distribuzione di carburanti sulla  viabilita'  ordinaria  e  sulla
rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che
alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento
alla legge 18 dicembre 1970,  n.  1034,  e  relativo  regolamento  di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  27
ottobre 1971, n. 1269, le  competenze  sono,  rispettivamente,  della
regione e delle amministrazioni centrali ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  616/1977  e  successivo  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1989.   Per
l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad  uso  privato,
destinati al prelevamento del carburante  occorrente  agli  automezzi
delle imprese, restano salve le competenze previste  dalla  legge  27
maggio 1993, n. 162. 
  3.  Per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative  agli  altri
serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi  quelli  dei
comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la  licenza  di  agibilita'
sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265,
e successivi provvedimenti dal  sindaco  del  comune  interessato  su
parere delle ARPA o di altro organismo  individuato  transitoriamente
dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse  ancora
costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza. 
  4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista  per  i
serbatoi interrati di cui al comma 3,  e'  fissata  dall'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  come  modificato  dal  comma  10
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con  esclusione
degli  impianti  e  dei  depositi  soggetti  a  controllo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
 
           Note all'art. 5:
            -    La    legge  7    maggio    1965,    n.   460, reca:
          "Attribuzione  della competenza ai prefetti in  materia  di
          depositi di oli minerali".
            - La legge 8 febbraio 1934, n. 367, reca: "Conversione in
          legge  del  R.D.L.    2     novembre   1933,     n.   1741,
          concernente         la      disciplina   dell'importazione,
          lavorazione,  deposito e distribuzione  degli olii minerali
          e dei carburanti".
            -  Il D.P.R.  18 aprile  1994,  n. 420,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale   30   giugno  1994,    n.  151,  reca:
          "Regolamento   recante semplificazione delle  procedure  di
          concessione per l'istallazione di impianti di lavorazione o
          di deposito di oli minerali".
            - La legge 18 dicembre 1970,  n. 1034, reca: "Conversione
          in  legge, con   modificazioni, del  D.L. 26  ottobre 1970,
          n. 745,   concernente  provvedimenti  straordinari  per  la
          ripresa economica".
            -  Il    D.P.R.  27   ottobre 1971, n.   1269, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  1 febbraio  1972,  n. 29,   reca:
          "Norme  per  l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26
          ottobre  1970,   n.   745,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  con   la legge 18  dicembre 1970,  n. 1034,
          riguardante la  disciplina dei distributori automatici   di
          carburante per autotrazione".
            -  Il D.P.R.  24 luglio  1977,  n. 616,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  29 agosto  1977,  n. 234,  S.O.,  reca:
          "Attuazione   della delega di cui all'art. 1 della legge 22
          luglio 1975, n. 382".
            -  Il  D.P.C.M.  11   settembre  1989,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale   18 settembre   1989, n.    218,  reca:
          "Nuove  direttive    alle  regioni  a  statuto ordinario in
          materia di distribuzione automatica di carburanti  per  uso
          di autotrazione".
            -  La legge  27  maggio  1993, n.  162,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28    maggio  1993,  n.    123,  reca:
          "Conversione   in      legge,   con   modificazioni,    del
          decreto-legge  29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti
          per il settore dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
          terzi.
            -  Il  R.D. 27 luglio 1934,  n. 1265, reca: "Approvazione
          del testo unico delle leggi sanitarie".
            -  L'art. 19  della legge  7 agosto  1990, n.  241 (Nuove
          norme in materia di   procedimento  amministrativo    e  di
          diritto   di     accesso  ai  documenti    amministrativi),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  18 agosto  1990,  n.
          192, e' il seguente:
            "Art.  19.  -   1. Il tutti i casi in  cui l'esercizio di
          un'attivita' privata  sia subordinato  ad   autorizzazione,
          licenza,    abilitazione,  nullaosta, permesso o altro atto
          di consenso comunque denominato,  ad  esclusione      delle
          concessioni      edilizie    e      delle    autorizzazioni
          rilasciate ai sensi  della legge 1 giugno 1939, n.    1089,
          della  legge 29   giugno  1939,  n. 1497,  e  del  D.L.  27
          giugno 1985,  n.  312, convertito, con modificazioni, dalla
          L.  8  agosto  1985,  n.  431,  il  cui  rilascio   dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei    presupposti e dei
          requisiti di legge, senza l'esperimento  di  prove  a  cio'
          destinate     che     comportino    valutazioni    tecniche
          discrezionali,  e  non  sia  previsto  alcun  limite      o
          contingente    complessivo  per    il rilascio   degli atti
          stessi, l'atto di  consenso si intende sostituito da    una
          denuncia   di  inizio    di      attivita'    da      parte
          dell'interessato        alla     pubblica   amministrazione
          competente,  attestante   l'esistenza dei presupposti e dei
          requisiti     di    legge,    eventualmente    accompagnata
          dall'autocertificazione dell'esperimento  di prove a   cio'
          destinate,   ove   previste.     In  tali     casi,  spetta
          all'amministrazione competente,  entro    e    non    oltre
          sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare d'ufficio la
          sussistenza  dei    presupposti e   dei requisiti  di legge
          richiesti  e disporre,  se del   caso, con    provvedimento
          motivato   da notificare all'interessato  entro il medesimo
          termine,  il divieto di prosecuzione dell'attivita'   e  la
          rimozione  dei  suoi    effetti,  salvo  che,  ove cio' sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa  vigente detta attivita' ed  i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".