Art. 6. Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati 1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per usi commerciali e ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto. 2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione. 3. Le autorita' competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o ad altro organismo individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del presente decreto.
Note all'art. 6: - Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, sono i seguenti: "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita': a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna. 2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante. 3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. 4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate". "Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita': a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata".