Art. 6. 
           Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il  soggetto  che
intende  installare  un  nuovo  serbatoio  interrato  o  un  impianto
comprendente nuovi serbatoi interrati destinati  allo  stoccaggio  di
sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per  usi  commerciali  e  ai
fini  della  produzione  industriale  trasmette   all'amministrazione
competente i moduli  di  registrazione  di  cui  all'allegato  B  del
presente decreto. 
  2. Per i serbatoi interrati  installati  in  impianti  soggetti  ad
obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli  4  o  6
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della  domanda
di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve
essere  riportato  nel  relativo  rapporto  di  sicurezza   o   nella
dichiarazione. 
  3. Le autorita' competenti di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo
5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPA
competente  per  territorio  o   ad   altro   organismo   individuato
transitoriamente  dalla  regione,  ove  l'ARPA   non   fosse   ancora
costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato  B  del
presente decreto. 
 
           Note all'art. 6:
            - Gli articoli 4 e 6 del citato D.P.R. 17 maggio 1988, n.
          175, sono i seguenti:
            "Art.  4  (Obbligo  di  notifica). - 1. Fermo il disposto
          dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a  far  pervenire
          una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
            a)   qualora     eserciti  un'attivita'  industriale  che
          comporti o possa comportare   l'uso   di   una    o    piu'
          sostanze    pericolose   riportata nell'allegato III, nelle
          quantita' ivi indicate, come:
            1) sostanze immagazzinate o utilizzate in  relazione  con
          l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
            b)  o,  qualora siano immagazzinate  una o piu'  sostanze
          pericolose riportate  nell'allegato  II,  nelle   quantita'
          ivi  indicate  nella seconda colonna.
            2.  Il  fabbricante e' ugualmente  tenuto a far pervenire
          la  notifica  qualora  le   quantita'      delle   sostanze
          pericolose,  di    cui  alle lettere a) e b)   del comma 1,
          siano  complessivamente  raggiunte    o  superate  in  piu'
          stabilimenti  distanti  tra  loro    meno  di 500 metri, di
          proprieta' del medesimo fabbricante.
            3.  Copia  della  notifica  deve  essere   inviata   alla
          regione  o provincia autonoma territorialmente competente.
            4.  Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data
          notizia  al  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato.
            5.   Nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita' industriali, individuate ai sensi   dell'articolo
          12,   comma   3,   lettera  a),  la  regione  prescrive  ai
          fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno  di  500
          metri,  l'obbligo    di  notifica  ove  la  quantita' delle
          sostanze pericolose, di   cui alle lettere a)  e  b)    del
          comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate".
            "Art.  6    (Dichiarazione).  -    1. Fermo   il disposto
          dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera  e),  il
          fabbricante  e'  tenuto a far pervenire   alla  regione   o
          provincia    autonoma   territorialmente  competente  e  al
          prefetto una dichiarazione:
            a)  qualora  eserciti  una  attivita'    industriale  che
          comporti o possa comportare   l'uso   di   una    o    piu'
          sostanze  pericolose  riportate nell'allegato IV, come:
            1)  sostanze  immagazzinate o utilizzate in relazione con
          l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
            b) o  qualora siano  immagazzinate una  o piu'   sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle  quantita' ivi
          indicate nella prima colonna.
            2.    Nella dichiarazione  il fabbricante  deve precisare
          che si  e' provveduto, indicando le modalita':
            a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
               b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
            c)     all'informazione,     all'addestramento          e
          all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
          lavorano in situ.
            3.  Il  fabbricante  indica  altresi'   se e quali misure
          assicurative e di garanzia   per  i  rischi  di    danni  a
          persone, a  cose e all'ambiente abbia adottate in relazione
          all'attivita' esercitata".