Art. 7. 
Requisiti di progettazione, costruzione  ed  installazione  di  nuovi
                              serbatoi 
  1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati,  costruiti
ed installati, nel rispetto delle norme  vigenti,  in  modo  tale  da
assicurare comunque: 
  a) il mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio; 
    b) il contenimento e il rilevamento delle perdite; 
    c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti. 
  2. I nuovi serbatoi interrati devono essere: 
  a) a doppia parete  e  con  sistema  di  monitoraggio  in  continuo
dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono  essere:  entrambe
metalliche,  con   la   parete   esterna   rivestita   di   materiale
anticorrosione; la parete interna metallica e la  parete  esterna  in
altro materiale non metallico, purche' idoneo a garantire  la  tenuta
dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non
metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; 
parete interna in materiale non  metallico  ed  esterna  in  metallo,
rivestita in materiale anticorrosione; 
  b) a parete singola metallica o in materiale  plastico  all'interno
di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita  internamente
con materiale impermeabile  e  con  monitoraggio  in  continuo  delle
perdite. La cassa di contenimento puo' contenere uno o piu'  serbatoi
senza setti di separazione tra gli stessi. 
  3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli  altri
Stati  membri  dell'Unione  o   originari   degli   Stati   firmatari
dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base
di norme armonizzate o di norme o di regole  tecniche  internazionali
riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati  in  Italia
per essere impiegati  nel  campo  di  applicazione  disciplinato  dal
presente decreto. 
  4. Le tubazioni di connessione con  detti  nuovi  serbatoi  possono
essere di materiale non metallico. 
  5. Per la prevenzione ed il contenimento  delle  perdite,  i  nuovi
serbatoi dovranno essere dotati di: 
  a)  un  dispositivo  di  sovrappieno  del  liquido  che  eviti   la
fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per  errata
operazione di scarico; 
  b)  una  incamiciatura  o  sistema  equivalente  per  le  tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il  recupero
di eventuali perdite. 
  6.  Con  riferimento  al  monitoraggio  in  continuo,  di  cui   al
precedente comma 2,  e'  ammessa  la  centralizzazione  dei  sistemi,
purche' sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di
serbatoio compartimentato ai sensi del successivo  comma  7,  lettera
a), e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore
ove questo sia idoneo alla  segnalazione  di  ognuna  delle  sostanze
detenute. 
  7. La capacita' massima dei nuovi serbatoi interrati, e'  stabilita
come segue: 
  a) in 50 m(elevato a)3 per i serbatoi di  punti  vendita  interrati
contenente   sostanze   o   preparati   liquidi   classificati   come
infiammabili, inclusi  i  carburanti  per  autotrazione;  i  serbatoi
possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei  vari
compartimenti; 
  b) in  100  m(elevato  a)3  per  i  serbatoi  per  usi  commerciali
contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici,  non
classificati come infiammabili. 
  8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare: 
    a) il nome e l'indirizzo del costruttore; 
    b) l'anno di costruzione; 
  c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio; 
  d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.