Art. 7. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi 1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque: a) il mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio; b) il contenimento e il rilevamento delle perdite; c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti. 2. I nuovi serbatoi interrati devono essere: a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere: entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purche' idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione; b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento puo' contenere uno o piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi. 3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico. 5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di: a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico; b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite. 6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purche' sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute. 7. La capacita' massima dei nuovi serbatoi interrati, e' stabilita come segue: a) in 50 m(elevato a)3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti; b) in 100 m(elevato a)3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili. 8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare: a) il nome e l'indirizzo del costruttore; b) l'anno di costruzione; c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio; d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.