Art. 9. 
                  Dismissione dei serbatoi interrati 
  1.  All'atto  della  dismissione,  i  serbatoi  interrati   saranno
svuotati e bonificati e si dovra'  procedere  all'eventuale  bonifica
del sito,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22. La  messa  in  sicurezza  dei  serbatoi  dovra'
essere garantita fino alla rimozione e  smaltimento,  da  effettuarsi
secondo le normative vigenti. 
  2. La dismissione e le modalita' di messa in sicurezza dei serbatoi
interrati che cessano di essere operativi  dovra'  essere  notificata
entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla  amministrazione
competente all'ARPA o altro  organismo  individuato  transitoriamente
dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse  ancora
costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito. 
 
           Nota all'art. 9:
            -  L'art.   17 del   decreto legislativo  del 5  febbraio
          1997,  n. 22 (Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui
          rifiuti   pericolosi   e 94/62/CE  sugli  imballaggi e  sui
          rifiuti  di imballaggio),  e'  il seguente:
            "Art. 17 (Bonifica   e ripristino ambientale  dei    siti
          inquinati).  - 1.   Entro tre  mesi  dalla data  di entrata
          in  vigore del  presente decreto il Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale  per  la    protezione
          dell'ambiente   (ANPA),    di  concerto  con    i  Ministri
          dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  e della
          sanita', sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti
          tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
          e Bolzano, definisce:
            a)  i  limiti  di accettabilita' della contaminazione dei
          suoli,  delle  acque    superficiali    e    delle    acque
          sotterranee    in   relazione   alla specifica destinazione
          d'uso dei siti;
            b)  le procedure   di riferimento   per il    prelievo  e
          l'analisi dei campioni;
            c)  i  criteri  generali  per la   messa in sicurezza, la
          bonifica ed il ripristino ambientale  dei siti   inquinati,
          nonche' per  la redazione dei progetti di bonifica;
            cbis ) tutte  le operazioni di bonifica di suoli  e falde
          acquifere  che   facciano   ricorso   a  batteri,  a  ceppi
          batterici  mutanti,  a stimolanti  di batteri  naturalmente
          presenti   nel suolo   al fine   di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
            1-bis.  I  censimenti  di  cui  al  decreto  del Ministro
          dell'ambiente 16 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  121  del 26 maggio 1989,  sono  estesi  alle
          aree   interne   ai   luoghi   di    produzione,  raccolta,
          smaltimento  e  recupero dei  rifiuti, in  particolare agli
          impianti a rischio di incidente rilevante  di cui al D.P.R.
          17 maggio 1988, n.  175, e successive  modificazioni.    Il
          Ministro  dell'ambiente  dispone, eventualmente  attraverso
          accordi  di  programma    con  gli  enti  provvisti   delle
          tecnologie  di  rilevazione  piu'  avanzate,  la  mappatura
          nazionale dei siti    oggetto  dei  censimenti  e  la  loro
          verifica con le regioni.
            2.  Chiunque   cagiona, anche in maniera  accidentale, il
          superamento dei  limiti di  cui  al  comma 1,  lettera  a),
          ovvero determina   un pericolo  concreto  ed    attuale  di
          superamento dei  limiti medesimi, e' tenuto  a procedere  a
          proprie    spese agli   interventi  di messa  in sicurezza,
          di  bonifica  e   di  ripristino  ambientale   delle   aree
          inquinate    e   degli    impianti  dai  quali  deriva   il
          pericolo  di inquinamento. A tal fine:
            a)  deve  essere data,   entro   48   ore,   notifica  al
          comune,    alla provincia ed  alla regione territorialmente
          competenti,  nonche' agli organi  di   controllo  sanitario
          e    ambientale,   della situazione  di inquinamento ovvero
          del pericolo  concreto ed attuale di inquinamento del sito;
            b) entro  le quarantotto ore  successive alla notifica di
          cui alla lettera  a),  deve   essere   data   comunicazione
          al    comune    ed   alla provincia    ed   alla    Regione
          territorialmente  competenti   degli interventi  di   messa
          in   sicurezza  adottati  per non  aggravare  la situazione
          di  inquinamento o di pericolo  di inquinamento,  contenere
          gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
            c)    entro    trenta    giorni    dall'evento   che   ha
          determinato l'inquinamento  ovvero  dalla    individuazione
          della   situazione   di pericolo,  deve  essere  presentato
          al comune  ed  alla  regione  il progetto di bonifica delle
          aree inquinate.
            3.    I    soggetti  e    gli    organi    pubblici   che
          nell'esercizio    delle  proprie  funzioni    istituzionali
          individuano siti nei   quali i  livelli  di    inquinamento
          sono    superiori    ai   limiti     previsti,   ne   danno
          comunicazione     al     comune,     che    diffida      il
          responsabile  dell'inquinamento a  provvedere ai  sensi del
          comma 2,  nonche' alla provincia ed alla regione.
            4.  Il comune   approva il   progetto ed    autorizza  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  entro   novanta
          giorni   dalla   data   di presentazione    del    progetto
          medesimo    e    ne    da'  comunicazione    alla  regione.
          L'autorizzazione   indica   le  eventuali   modifiche    ed
          integrazioni   del   progetto   presentato,   ne   fissa  i
          tempi,  anche intermedi, di  esecuzione, e   stabilisce  le
          garanzie    finanziarie che devono essere prestate a favore
          della regione per la realizzazione  e  l'esercizio    degli
          impianti   previsti  dal  progetto   di  bonifica medesimo.
          Se  l'intervento  di  bonifica e  di  messa  in   sicurezza
          riguarda  un'area compresa nel territorio di piu' comuni il
          progetto e gli interventi  sono  approvati  ed  autorizzati
          dalla regione.
            5.  Entro  sessanta   giorni dalla data di  presentazione
          del progetto di bonifica la regione  puo'    richiedere  al
          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
            6.   Qualora   la  destinazione   d'uso  prevista   dagli
          strumenti urbanistici in  vigore  imponga  il  rispetto  di
          limiti  di  accettabilita'  di   contaminazione   che   non
          possono essere   raggiunti   neppure    con  l'applicazione
          delle    migliori     tecnologie   disponibili    a   costi
          sopportabili,  l'autorizzazione di  cui al  comma 4    puo'
          prescrivere  l'adozione  di  misure   di sicurezza volte ad
          impedire danni derivanti dall'inquinamento   residuo,    da
          attuarsi    in  via  prioritaria  con l'impiego di tecniche
          e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni  temporanee
          o  permanenti   all'utilizzo dell'area  bonificata rispetto
          alle     previsioni   degli      strumenti      urbanistici
          vigenti,    ovvero particolari  modalita'   per  l'utilizzo
          dell'area   medesima.  Tali prescrizioni  comportano,   ove
          occorra,  variazione    degli   strumenti urbanistici e dei
          piani territoriali.
            6-bis. Gli interventi  di  bonifica  dei  siti  inquinati
          possono  essere  assistiti,   sulla   base   di    apposita
          disposizione  legislativa  di finanziamento, da  contributo
          pubblico entro  il limite massimo del 50 per  cento   delle
          relative  spese  qualora   sussistano  preminenti interessi
          pubblici connessi ad esigenze di tutela igienicosanitaria e
          ambientale  o    occupazionali.  Ai    predetti  contributi
          pubblici  non si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          10 e 11.
            7.  L'autorizzazione  di  cui   al  comma  4  costituisce
          variante  urbanistica,  comporta dichiarazione di  pubblica
          utilita', di urgenza e di indifferibilita'   dei lavori,  e
          sostituisce  a    tutti  gli effetti le autorizzazioni,  le
          concessioni,  i concerti,   le intese,   i  nulla  osta,  i
          pareri  e gli   assensi previsti dalla legislazione vigente
          per la realizzazione   e  l'esercizio    degli  impianti  e
          delle  attrezzature  necessarie all'attuazione del progetto
          di bonifica.
            8.  Il  completamento    degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui al   comma 2,  lettera  c), e'  attestato
          da apposita    certificazione  rilasciata  dalla  provincia
          competente per territorio.
            9.   Qualora    i  responsabili  non  provvedano   ovvero
          non   siano  individuabili,  gli  interventi  di  messa  in
          sicurezza,  di bonifica e di ripristino   ambientale   sono
          realizzati   d'ufficio     dal     comune  territorialmente
          competente e ove  questo non provveda dalla Regione, che si
          avvale anche di altri  enti pubblici. Al fine di anticipare
          le  somme  per  i  predetti  interventi  le Regioni possono
          istituire  appositi   fondi   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio.
            10.    Gli   interventi   di   messa   in sicurezza,   di
          bonifica  e  di ripristino ambientale  costituiscono  onere
          reale  sulle  aree  inquinate di   cui ai   commi   2 e  3.
          L'onere reale  deve  essere indicato   nel  certificato  di
          destinazione  urbanistica  ai    sensi  e per   gli effetti
          dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
          47.
            11. Le spese sostenute per la    messa  in  sicurezza  la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
          dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
          privilegio  si  puo'    esercitare anche in pregiudizio dei
          diritti acquistati  dai terzi   sull'immobile. Le  predette
          spese   sono  altresi'  assistite  da  privilegio  generale
          mobiliare.
            12.   Le   regioni   predispongono   sulla   base   delle
          notifiche    dei  soggetti    interessati    ovvero   degli
          accertamenti  degli  organi  di controllo  un'anagrafe  dei
          siti da bonificare che individui:
            a)  gli  ambiti  interessati,  la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
               b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
            c) gli  enti di cui  la regione intende  avvalersi    per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
               d) la stima degli oneri finanziari.
            13.  Nel caso  in cui il mutamento di destinazione  d'uso
          di un'area comporti   l'applicazione    dei    limiti    di
          accettabilita'      di contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato   deve   procedere    a  proprie  spese    ai
          necessari  interventi    di  bonifica  sulla  base    di un
          apposito progetto  che e'  approvato dal  comune ai   sensi
          di    cui  ai commi   4 e  6. L'accertamento  dell'avvenuta
          bonifica  e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma
          8.
            13-bis. Le procedure   per gli interventi di  messa    in
          sicurezza,  di bonifica   e'   di   ripristino   ambientale
          disciplinate   dal   presente articolo    possono    essere
          comunque utilizzate  ad  iniziativa  degli interessati.
            14.   I progetti  relativi ad  interventi di  bonifica di
          interesse   nazionale   sono   presentati   al    Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni  che   precedono,   con   decreto   del
          Ministro     dell'ambiente,    di      concerto    con    i
          Ministri dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
          e della  sanita', d'intesa con  la regione territorialmente
          competente. L'approvazione produce  gli effetti   di    cui
          al  comma    7    e,    con  esclusione   degli impianti di
          incenerimento e  di recupero energetico,  sostituisce,  ove
          prevista  per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
          ambientale degli impianti da realizzare nel sito  inquinato
          per gli interventi di bonifica.
            15.  I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
          comma 1 ed i  progetti di  cui  al  comma 14  relativi   ad
          aree destinate  alla produzione agricola  e all'allevamento
          sono definiti  ed approvati di concerto  con  il  Ministero
          delle risorse  agricole,  alimentari  e forestali.
            15-bis.  Il Ministro  dell'ambiente,  di concerto  con il
          Ministro  dell'universita'  e della   ricerca scientifica e
          tecnologica    e  con  il  Ministro  dell'industria,    del
          commercio  e dell'artigianato,   emana un decreto   recante
          indicazioni     ed   informazioni     per   le      imprese
          industriali,  consorzi    di imprese, cooperative, consorzi
          tra  imprese industriali   ed   artigiane   che   intendano
          accedere  a  incentivi  e finanziamenti per  la ricerca   e
          lo  sviluppo    di  nuove   tecnologie di bonifica previsti
          dalla vigente legislazione.
            15-ter. Il  Ministero dell'ambiente e le  regioni rendono
          pubblica, rispettivamente, la lista di priorita'  nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare".