Art. 10
                 Comitato nazionale sport per tutti

  1.  Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la
massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di
promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti
competenti  in  materia,  con  particolare  riguardo alle istituzioni
scolastiche e universitarie.
  2.   Fanno   parte   del  Comitato  nazionale  sport  per  tutti  i
rappresentanti  del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli
enti  di  promozione  sportiva, nonche' delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della
pubblica istruzione.
  3.  I  compiti,  la  composizione ed i criteri di funzionamento del
comitato  nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che
prevede  altresi'  i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le
attivita' del comitato e le esigenze territoriali.