Art. 10
Comitato nazionale sport per tutti
1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la
massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di
promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti
competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni
scolastiche e universitarie.
2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i
rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli
enti di promozione sportiva, nonche' delle regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della
pubblica istruzione.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del
comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che
prevede altresi' i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le
attivita' del comitato e le esigenze territoriali.