Art. 10 Comitato nazionale sport per tutti 1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie. 2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonche' delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione. 3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresi' i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attivita' del comitato e le esigenze territoriali.