Art. 11 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati: a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.