Art. 11
                   Collegio dei revisori dei conti

  1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro  per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da tre
membri effettivi e tre supplenti designati:
   a)  un  revisore  effettivo,  con  funzioni  di  presidente, ed un
supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali;
   c)  un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  2.  I  componenti  del  collegio  dei revisori dei conti restano in
carica sino alla nomina del nuovo collegio.