Art. 11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da tre
membri effettivi e tre supplenti designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un
supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali;
c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in
carica sino alla nomina del nuovo collegio.