Art. 12
                         Segretario generale

  1.  Il  segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra
soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
  2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
   a)  provvede  alla  gestione amministrativa dell'ente in base agli
indirizzi  generali  della  giunta  nazionale e cura l'organizzazione
generale dei servizi e degli uffici;
   b) predispone il bilancio dell'ente;
   c)  espleta  i  compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo
internazionale   ed  esercita  le  altre  attribuzioni  previste  dal
presente decreto e dallo statuto.
  3.  La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di
componente  del  consiglio nazionale e con quella di componente degli
organi delle federazioni sportive nazionali.