Art. 12 Segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali. 2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti: a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici; b) predispone il bilancio dell'ente; c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.