Art. 12
Segretario generale
1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra
soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli
indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione
generale dei servizi e degli uffici;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo
internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal
presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di
componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli
organi delle federazioni sportive nazionali.