Art. 13
Vigilanza
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo
scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del
CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge
e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per
omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze
amministrative tali da compromettere il normale funzionamento
dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi
dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario
straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da
effettuarsi entro il termine di quattro mesi.