Art. 13
                              Vigilanza

  1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo
scioglimento  della  giunta  nazionale e la revoca del presidente del
CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge
e   di  regolamento,  per  gravi  irregolarita'  amministrative,  per
omissione   nell'esercizio   delle  funzioni,  per  gravi  deficienze
amministrative   tali   da  compromettere  il  normale  funzionamento
dell'ente,  ovvero  per  impossibilita' di funzionamento degli organi
dell'ente.
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e'  nominato  un  commissario
straordinario  fino  alla  ricostituzione  degli organi dell'ente, da
effettuarsi entro il termine di quattro mesi.