Art. 14
                Costituzione di societa' di capitali

  1.   A   fini   di  snellimento  burocratico  e  per  una  migliore
funzionalita'    dell'ente,   il   CONI   puo'   costituire,   previa
autorizzazione  del  Ministro vigilante, societa' di capitali da esso
controllate  per  l'esercizio  di  specifiche  attivita' economiche o
tecnicoeconomiche  inerenti  le  proprie  funzioni,  fermi restando i
livelli occupazionali esistenti.
  2.  I  rapporti  tra  il  CONI  e  le  societa'  sono  regolati con
convenzioni.
  3. Gli atti delle societa', compresi quelli compiuti in adempimento
di  convenzioni,  sono  disciplinati  dalle  norme del codice civile,
dalle  disposizioni  di  attuazione  del  medesimo  e dalle leggi che
regolano le persone giuridiche private.