Art. 14
Costituzione di societa' di capitali
1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore
funzionalita' dell'ente, il CONI puo' costituire, previa
autorizzazione del Ministro vigilante, societa' di capitali da esso
controllate per l'esercizio di specifiche attivita' economiche o
tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i
livelli occupazionali esistenti.
2. I rapporti tra il CONI e le societa' sono regolati con
convenzioni.
3. Gli atti delle societa', compresi quelli compiuti in adempimento
di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile,
dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che
regolano le persone giuridiche private.