Art. 15
                   Federazioni sportive nazionali

  1.  Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita' sportiva
in  armonia  con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI,
anche  in  considerazione  della  valenza  pubblicistica di specifici
aspetti   di   tale   attivita'.  Ad  esse  partecipano  societa'  ed
associazioni  sportive  e, nei soli casi previsti dagli statuti delle
federazioni   sportive   nazionali   in  relazione  alla  particolare
attivita', anche singoli tesserati.
  2.  Le  federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione
con  personalita'  giuridica  di diritto privato. Esse non perseguono
fini  di  lucro  e  sono  disciplinate,  per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo.
  3.  Le  federazioni  sportive  nazionali sono riconosciute, ai fini
sportivi, dal consiglio nazionale.
  4.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle nuove federazioni sportive nazionali e' concesso a norma
dell'articolo  12  del  codice civile, previo riconoscimento, ai fini
sportivi, da parte del consiglio nazionale.
  5.   Il   CONI   e   le   federazioni  sportive  nazionali  restano
rispettivamente  titolari  dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive
nazionali beni di sua proprieta'.