Art. 15
Federazioni sportive nazionali
1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita' sportiva
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI,
anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici
aspetti di tale attivita'. Ad esse partecipano societa' ed
associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle
federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare
attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione
con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono
fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo.
3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini
sportivi, dal consiglio nazionale.
4. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato alle nuove federazioni sportive nazionali e' concesso a norma
dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini
sportivi, da parte del consiglio nazionale.
5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano
rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive
nazionali beni di sua proprieta'.