Art. 15 Federazioni sportive nazionali 1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attivita'. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati. 2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. 4. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e' concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprieta'.