Art. 16
            Statuti delle federazioni sportive nazionali

  1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie
e  regolamentari  sulla base del principio di democrazia interna, del
principio  di  partecipazione  all'attivita'  sportiva  da  parte  di
chiunque  in  condizioni  di  parita'  e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, gli statuti prevedono procedure
elettorali  che  garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in
misura  non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti,
di  atleti  e  tecnici  sportivi,  dilettanti  e  professionisti,  in
attivita'  o  che  siano  stati  tesserati  per  almeno due anni alla
federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal
fine  lo  statuto  assicura  forme di equa rappresentanza di atlete e
atleti.