Art. 16
Statuti delle federazioni sportive nazionali
1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie
e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del
principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di
chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure
elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in
misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti,
di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in
attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni alla
federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal
fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e
atleti.