Art. 17 Personale 1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 puo' continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.