Art. 17
                              Personale

  1.  Il  personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive
nazionali  alla  data  del  20 gennaio 1999 puo' continuare ad essere
utilizzato  presso  le  predette federazioni. Tali utilizzazioni sono
determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro
per  i  beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  della
funzione pubblica.