Art. 17
Personale
1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive
nazionali alla data del 20 gennaio 1999 puo' continuare ad essere
utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono
determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della
funzione pubblica.