Art. 19
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14
della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 19:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- L'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, cosi
recita:
"Art. 14 (Federazioni sportive nazionali). - Le
federazioni sportive nazionali sono costituite dalle
societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono
rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del
principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta
l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la
vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione
da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive
nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui
rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975,
n. 70.
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e
presso gli organi periferici, le federazioni
sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne
ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto,
pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La
spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni
sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare
il loro ordinamento alle norme della presente legge
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
stessa".