Art. 19
                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14
della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999
                               CIAMPI

                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                                  attivita' culturali
                                      Amato, Ministro del tesoro, del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica
                                     Piazza, Ministro per la funzione
                                                             pubblica
                                    Bellillo, Ministro per gli affari
                                                            regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 19:
            -    La legge   16   febbraio   1942, n.   426,   recante
          "Costituzione   e ordinamento   del    Comitato    olimpico
          nazionale   italiano  (CONI)"  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
            - L'art. 14 della  legge  23  marzo  1981,  n.  91,  cosi
          recita:
            "Art.   14   (Federazioni  sportive    nazionali).  -  Le
          federazioni  sportive  nazionali    sono  costituite  dalle
          societa'    e  dagli  organismi  ad esse   affiliati e sono
          rette da norme statutarie  e regolamentari sulla  base  del
          principio di democrazia interna.
            Alle    federazioni sportive   nazionali  e' riconosciuta
          l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto  la
          vigilanza del CONI.
            Per  l'espletamento delle  attivita'  di  amministrazione
          da    parte  degli uffici centrali, le federazioni sportive
          nazionali si avvalgono di  personale    del  CONI,  il  cui
          rapporto  di lavoro e'  regolato dalla legge 20 marzo 1975,
          n. 70.
            Per  le attivita'  di carattere  tecnico  e sportivo    e
          presso    gli  organi      periferici,   le     federazioni
          sportive      nazionali    possono  avvalersi,  laddove  ne
          ravvisino    l'esigenza,  dell'opera di personale, assunto,
          pertanto,  in base a   rapporti di  diritto  privato.    La
          spesa  relativa  gravera'  sul  bilancio  delle federazioni
          sportive nazionali.
            Le  federazioni   sportive  nazionali   devono   adeguare
          il  loro ordinamento  alle   norme  della   presente  legge
          entro      sei    mesi  dall'entrata  in vigore della legge
          stessa".