Art. 2
Statuto
1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo
internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato
CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport
nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e
l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le
altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate
alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito
dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e
repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni
fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del
consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e'
approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo
statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e
Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475.
Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 23 luglio 1975, n. 382" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475, recante "Norme di attuazione dello
statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti
ed attrezzature" e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.