Art. 2
                               Statuto

  1.  Il  CONI  si  conforma  ai  principi  dell'ordinamento sportivo
internazionale,  in  armonia  con  le  deliberazioni  e gli indirizzi
emanati  dal  Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato
CIO.  L'ente  cura  l'organizzazione  ed il potenziamento dello sport
nazionale,   ed   in  particolare  la  preparazione  degli  atleti  e
l'approntamento  dei  mezzi  idonei  per  le Olimpiadi e per tutte le
altre  manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate
alla     preparazione    olimpica.    Cura    inoltre,    nell'ambito
dell'ordinamento  sportivo,  l'adozione  di  misure  di prevenzione e
repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni
fisiche  degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
  2.  Lo  statuto  e'  adottato  a  maggioranza  dei  componenti  del
consiglio  nazionale,  su  proposta  della  giunta  nazionale,  ed e'
approvato,  entro  sessanta  giorni dalla sua ricezione, dal Ministro
per  i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  3.  L'organizzazione  periferica  del  CONI  e'  disciplinata dallo
statuto dell'ente.
  4.  Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale  e  quelle  attribuite  alle  province  autonome di Trento e
Bolzano,  in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 475.
 
           Note all'art. 2:
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  24 luglio
          1977,  n.    616, recante "Attuazione   della delega di cui
          all'art.   1 della legge  23  luglio  1975,  n.  382"    e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo
          1975,  n.  475, recante    "Norme   di    attuazione  dello
          statuto  per   la  regione Trentino-Alto Adige  in  materia
          di attivita' sportive e ricreative con i relativi  impianti
          ed   attrezzature" e' pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.