Art. 4
Consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di
sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di
sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita'
sportive;
e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi
periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli
organi periferici di livello provinciale del CONI.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d)
del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono
costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto
regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1,
lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per
cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono
eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso
parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle
elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi
olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di
altri soggetti senza diritto di voto.