Art. 4
                         Consiglio nazionale

  1. Il consiglio nazionale e' composto da:
   a) il presidente del CONI, che lo presiede;
   b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
   c) i membri italiani del CIO;
   d)  atleti  e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni
sportive  nazionali,  a condizione che non abbiano subito sanzioni di
sospensione   dall'attivita'  sportiva  conseguente  all'utilizzo  di
sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita'
sportive;
   e)  un  membro  in  rappresentanza  dei  presidenti  degli  organi
periferici  di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli
organi periferici di livello provinciale del CONI.
  2.  I  rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d)
del  comma  1,  individuati  nell'ambito degli sport olimpici, devono
costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
  3.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma 2, lo statuto
regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1,
lettera  d),  il  cui  numero deve essere non inferiore al trenta per
cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).
  4.  Nell'ambito  dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono
eletti  almeno  due  atleti,  anche non in attivita', che hanno preso
parte  ai  giochi  olimpici  purche',  alla data di svolgimento delle
elezioni,  non  siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi
olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
  5.  Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di
altri soggetti senza diritto di voto.