Art. 5
                   Compiti del consiglio nazionale

  1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica
e  disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando
a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.
  2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
   a)  adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di competenza,
nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
   b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi,
allo  scopo  del  riconoscimento  ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali;
   c)  delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini
sportivi,  delle  federazioni  sportive  nazionali, delle societa' ed
associazioni  sportive,  degli  enti  di  promozione  sportiva, delle
associazioni  benemerite  e di altre discipline sportive associate al
CONI  e  alle  federazioni,  sulla  base  dei requisiti fissati dallo
statuto,  tenendo  conto  a tal fine anche della rappresentanza e del
carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO
e della tradizione sportiva della disciplina;
   d)    stabilisce,    in   armonia   con   l'ordinamento   sportivo
internazionale   e   nell'ambito  di  ciascuna  federazione  sportiva
nazionale,   criteri   per  la  distinzione  dell'attivita'  sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
   e)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'esercizio dei
controlli  sulle  federazioni  sportive  nazionali e dei controlli da
parte  di queste sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
   f)  formula  indirizzi  generali  sull'attivita'  dell'ente  e sui
criteri  di  formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo
schema  di  bilancio  preventivo  dell'ente  e ne approva il bilancio
consuntivo;
   g)  esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta
nazionale;
   h)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art.  12  della  legge  23  marzo 1981, n. 91, cosi'
          dispone:
            "Art.  12  (Garanzia per  il  regolare   svolgimento  dei
          campionati  sportivi). -  1. Al solo  scopo di garantire il
          regolare  svolgimento  dei    campionati    sportivi,    le
          societa'  di  cui  all'art.  10  sono sottoposte,  al  fine
          di verificarne  l'equilibrio  finanziario,  ai controlli ed
          ai  conseguenti  provvedimenti  stabiliti dalle federazioni
          sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi
          da questo approvati".