Art. 5
Compiti del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli
indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica
e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando
a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza,
nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi,
allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini
sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed
associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al
CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo
statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del
carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO
e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva
nazionale, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei
controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da
parte di queste sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
f) formula indirizzi generali sull'attivita' dell'ente e sui
criteri di formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo
schema di bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio
consuntivo;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta
nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.
Nota all'art. 5:
- L'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, cosi'
dispone:
"Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei
campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi, le
societa' di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine
di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed
ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi
da questo approvati".