Art. 6
                          Giunta nazionale

  1. La giunta nazionale e' composta da:
   a) il presidente del CONI, che la presiede;
   b) i membri italiani del CIO;
   c)  dieci  rappresentanti  delle  federazioni  sportive nazionali,
almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.
  2.  Alle deliberazioni concernenti le attivita' di promozione dello
sport  per  tutti,  partecipa, con diritto di voto, il presidente del
Comitato nazionale sport per tutti.
  3.  Alle  deliberazioni  concernenti  le  attivita'  della  pratica
sportiva   dei   disabili   partecipa,   con   diritto  di  voto,  un
rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non
rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.
  4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di
voto, il segretario generale.
  5.  Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle
federazioni  sportive  nazionali,  gli altri componenti del consiglio
nazionale,   nonche'   i  componenti  degli  organi  direttivi  delle
federazioni sportive nazionali.
  6.  Lo  statuto  stabilisce il termine entro il quale i soggetti di
cui  al  comma  5  devono  cessare dalle rispettive cariche per poter
essere eletti nella giunta nazionale.