Art. 6
Giunta nazionale
1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali,
almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.
2. Alle deliberazioni concernenti le attivita' di promozione dello
sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del
Comitato nazionale sport per tutti.
3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica
sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un
rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non
rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di
voto, il segretario generale.
5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle
federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio
nazionale, nonche' i componenti degli organi direttivi delle
federazioni sportive nazionali.
6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di
cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter
essere eletti nella giunta nazionale.