Art. 7
Compiti della giunta nazionale
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli
obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati
agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e
degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei
servizi e degli uffici dell'ente;
d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio
nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i
contributi finanziari in favore delle stesse;
f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di
commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in
caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.