Art. 7
                   Compiti della giunta nazionale

  1.  La  giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita'  amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli
obiettivi  ed  i programmi e verificando la rispondenza dei risultati
agli indirizzi impartiti.
  2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
   a) formula la proposta di statuto dell'ente;
   b)  delibera  sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e
degli uffici e sulla consistenza degli organici;
   c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei
servizi e degli uffici dell'ente;
   d)  approva  il  bilancio  preventivo  e  sottopone  al  consiglio
nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
   e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni  sportive  nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i
contributi finanziari in favore delle stesse;
   f)  delibera,  sentito  il  consiglio nazionale, sulla proposta di
commissariamento  delle  federazioni  sportive  nazionali, in caso di
gravi   irregolarita'   nella   gestione   o   di   gravi  violazioni
dell'ordinamento  sportivo  da parte degli organi federali, ovvero in
caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi;
   g) nomina il segretario generale;
   h)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.