Art. 7 Compiti della giunta nazionale 1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. 2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti: a) formula la proposta di statuto dell'ente; b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici; c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente; d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione; e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse; f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi; g) nomina il segretario generale; h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.