Art. 8 Presidente del CONI 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 2. Il presidente e' individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6. 3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.