Art. 8
Presidente del CONI
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche
nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i
compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre
attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente e' individuato tra soggetti tesserati da almeno
due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive
nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.
3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, e' nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.