Art. 8
                         Presidente del CONI

  1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale dell'ente, anche
nell'ambito  delle  organizzazioni  sportive internazionali, svolge i
compiti  previsti  dall'ordinamento  sportivo  ed  esercita  le altre
attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
  2.  Il  presidente  e' individuato tra soggetti tesserati da almeno
due  anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive
nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.
  3.  Il  presidente, eletto a norma dell'articolo 9, e' nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.