Art. 9 Procedimento elettorale 1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto: a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c); b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo; c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del CONI. 2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Lo statuto determina le modalita' di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualita' delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).