Art. 9
Procedimento elettorale
1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati
nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio
composto:
a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c);
b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di
ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve
essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del
CONI.
2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti
degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per
l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti
soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Lo statuto determina le modalita' di convocazione del collegio
elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la
contestualita' delle procedure elettorali, ed i criteri di
designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).