Art. 9
                       Procedimento elettorale

  1.  Il  presidente  ed i componenti della giunta nazionale indicati
nell'articolo  6,  comma  1,  lettera  c), sono eletti da un collegio
composto:
   a)  dai  componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c);
   b)  da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di
ciascuna  federazione  sportiva  nazionale, dei quali almeno uno deve
essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
   c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del
CONI.
  2.  I  componenti  del  consiglio  nazionale di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera  d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti
degli  organi  di  gestione delle federazioni sportive nazionali. Per
l'elezione  degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e
di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti
soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.
  3.  Lo  statuto determina le modalita' di convocazione del collegio
elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la
contestualita'   delle   procedure   elettorali,   ed  i  criteri  di
designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).