Art. 3.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 454 milioni per l'anno 1999 ed in lire 446 milioni a
decorrere  dal 2000,  si provvede  mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
finanziario    1999,    allo     scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.