Art. 4. Strutture dell'Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale e' articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale: a) cerimoniale diplomatico della Repubblica; b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) direzioni generali: 1) direzione generale per i paesi dell'Europa; 2) direzione generale per i paesi delle Americhe; 3) direzione generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente; 4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana; 5) direzione generale per i paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide; 6) direzione generale per l'integrazione europea; 7) direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani; 8) direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale; 9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale; 10) direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 11) direzione generale per il personale; 12) direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; d) servizi: 1) servizio stampa e informazione; 2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; 3) servizio storico, archivi e documentazione; 4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) istituto diplomatico. 2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'articolo 17, della legge 29 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.