Art. 4.
               Strutture dell'Amministrazione centrale
1.  L'Amministrazione centrale e' articolata nelle seguenti strutture
di livello dirigenziale generale:

a) cerimoniale diplomatico della Repubblica;

b) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

c) direzioni generali:

1) direzione generale per i paesi dell'Europa;

2) direzione generale per i paesi delle Americhe;

3)  direzione  generale  per  i  paesi  del  Mediterraneo e del Medio
Oriente;

4) direzione generale per i paesi dell'Africa sub-sahariana;

5)  direzione  generale  per  i  paesi  dell'Asia,  dell'Oceania, del
Pacifico e dell'Antartide;

6) direzione generale per l'integrazione europea;

7)  direzione  generale  per  gli  affari politici multilaterali ed i
diritti umani;

8)  direzione  generale  per  la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale;

9) direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

10)  direzione  generale  per  gli italiani all'estero e le politiche
migratorie;

11) direzione generale per il personale;

12)  direzione  generale per gli affari amministrativi, di bilancio e
il patrimonio;

d) servizi:

1) servizio stampa e informazione;

2) servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati;

3) servizio storico, archivi e documentazione;

4) servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

e) istituto diplomatico.

2.  Le  articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono
disciplinate  con  decreto  ministeriale  ai  sensi  del comma 4-bis,
lettera  e)  dell'articolo  17,  della  legge 29 agosto 1988, n. 400,
aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.