IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio; 
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5  febbraio  1999,  n.
25, che ha delegato il  Governo  a  recepire  la  predetta  direttiva
97/67/CE; 
  Visto il codice postale e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655, che ha approvato il  regolamento  riguardante  i  servizi  delle
corrispondenze e dei pacchi; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995,  n.
166, concernente il regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5  agosto
1997, recante proroga delle  concessioni  postali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260  del  7  novembre
1997; 
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  in  data  31
dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative
all'esercizio  di  casellari  privati,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                            (Definizioni) 
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento,
al trasporto ed alla distribuzione degli  invii  postali  nonche'  la
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono 
attivita' di preminente interesse generale 
2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
a) "servizi postali": 
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la 
distribuzione degli invii postali 
b) "rete postale pubblica": 
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
fornitore del servizio universale che consentono in  particolare:  a)
la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio,  degli
invii postali coperti  dall'obbligo  di  servizio  universale  b)  il
trasporto e il trattamento di tali invii dal punto  di  accesso  alla
rete postale fino al centro di  distribuzione;  c)  la  distribuzione
all'indirizzo indicato sull'invio; 
c) "punto di accesso": 
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare  le  cassette  postali
messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei  locali
del fornitore del servizio universale, dove gli  invii  postali  sono
depositati dai clienti nella rete postale pubblica; 
d) "raccolta": 
l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti  di
accesso; 
e) "distribuzione": 
il processo  che  va  dallo  smistamento  nel  centro  incaricato  di
organizzare la distribuzione alla consegna  degli  invii  postali  ai
destinatari; 
f) "invio postale": 
l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal  fornitore  del
servizio universale; si tratta, oltre agli invii  di  corrispondenza,
di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi
postali contenenti merci con o senza valore commerciale; 
g) "invio di corrispondenza": 
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante  l'ausilio
di mezzi telematici, su supporto materiale di  qualunque  natura  che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo  indicato  dal  mittente
sull'oggetto stesso o sul suo involucro,  con  esclusione  di  libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari; 
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza": 
comunicazione indirizzata ad  un  numero  significativo  di  persone,
definito ai sensi dell'articolo 2 comma 2,  lettera  p),  consistente
unicamente in materiale pubblicitario o di marketing,  contenente  lo
stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e  del  numero
di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche  che  non
alterano  la  natura  del  messaggio,  da  inoltrare   e   consegnare
all'indirizzo   indicato   dal   mittente   sull'invio    stesso    o
sull'involucro.  Avvisi,  fatture,  rendiconti  finanziari  e   altre
comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita'  diretta
per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e  altro
nello stesso involucro non e'  considerata  pubblicita'  diretta  per
corrispondenza.     Quest'ultima     comprende     la     pubblicita'
transfrontaliera e quella interna; 
i) "invio raccomandato": 
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i  rischi
di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una
prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a  sua  richiesta,
della consegna al destinatario; 
l) "Invio assicurato": 
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per  il  valore
dichiarato  dal  mittente,  in   caso   di   smarrimento,   furto   o
danneggiamento; 
m) "posta transfrontaliera": 
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo; 
n) "scambio di documenti": 
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione  di  appositi
locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo  per  consentire
la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite  il  mutuo
scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; 
o) "fornitore del servizio universale": 
l'organismo che fornisce  l'intero  servizio  postale  universale  su
tutto il territorio nazionale; 
p) "prestatori del servizio universale": 
i  soggetti  che  forniscono   prestazioni   singole   dei   servizio
universale; 
q) "autorizzazioni": 
ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi  specifici  nel
settore postale e  che  consente  alle  imprese  di  fornire  servizi
postali e, se  del  caso,  creare  e  gestire  reti  postali  per  la
fornitura di tali servizi, sotto forma di  "autorizzazione  generale"
oppure di licenza individuale"' definite come segue: 
1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che 
non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita 
decisione da parte dell'Autorita' di regolamentazione prima 
dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione 
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza 
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 
2) per "licenza  individuale"  si  intende  ogni  autorizzazione  che
richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con
la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici  ad  un'impresa
in relazione a prestazioni  non  riservate  rientranti  nel  servizio
universale; 
r) "spese terminali": 
la remunerazione del fornitore  del  servizio  universale  incaricato
della  distribuzione  della   posta   transfrontaliera   in   entrata
costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o 
da un paese terzo 
s) "mittente": 
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; 
t) "utente": 
qualunque  persona  fisica  o  giuridica  che   usufruisce   di   una
prestazione del servizio universale in  qualita'  di  mittente  o  di
destinatario; 
u) "esigenze essenziali": 
le esigenze  essenziali  sono  costituite  dalla  riservatezza  della
corrispondenza, dalla  sicurezza  dei  funzionamento  della  rete  in
materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi  in  cui  sia
giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e
dall'assetto  territoriale  la  protezione  dei  dati  comprende   la
protezione dei dati personali la riservatezza delle informazioni 
trasmesse o conservate nonche' la tutela della vita privata 
 
                    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e'
          stato redatto dall'amministrazione competente per  materia,
          ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
                    Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 
           febbraio 1999, n. 25, e stralcio dal relativo allegato B: 
            "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  decreti  legislativi  recanti  le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  o  del
          Ministro competente per il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie, e dei Ministri  con  competenza  istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri, di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con  gli  altri
          Ministri interessati in relazione 
          all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle commissioni  competenti  per  materia;  decorso  tale
          termine i decreti sono emanati anche in mancanza  di  detto
          parere. Qualora il termine previsto  per  il  parere  delle
          commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedano  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
            4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1". 
                                                          "Allegato B 
                                                (art. 1, commi 1 e 3) 
            97/67/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole  comuni
          per lo sviluppo del mercato  interno  dei  servizi  postali
          comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio". 
            - Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n.  487,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  ha
          disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste
          e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico  e  la
          riorganizzazione del Ministero delle poste e delle 
          telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni).