Art. 10
                       Fondo di compensazione

  1.  E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio
universale.   Detto   fondo   e'  amministrato  dal  Ministero  delle
comunicazioni  ed  e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio
universale;  esso  e'  alimentato  nel  caso  e nella misura in cui i
servizi  riservati  non  procurano al fornitore del predetto servizio
entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti
sul fornitore stesso.
  2.  Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari
di  licenze  individuali  entro la misura massima del dieci per cento
degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata.
  3.   La   determinazione   del   contributo,  secondo  principi  di
trasparenza,  non  discriminazione  e proporzionalita', e' effettuata
dall'autorita'  di  regolamentazione  sulla  base  dei  costi  di una
gestione  efficiente  del servizio universale - con riferimento anche
ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione
europea  -  che  non  trovano  compensazione con i proventi derivanti
dalla gestione dei servizi riservati.
  4.  Il  versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale,
deve  essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale
si riferiscono i dati contabili.
  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  ad
apposita  unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
  6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
sono   disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento  del  fondo  di
compensazione.