Art. 10
Fondo di compensazione
1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio
universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio
universale; esso e' alimentato nel caso e nella misura in cui i
servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio
entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti
sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari
di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento
degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi di
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata
dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una
gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche
ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione
europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti
dalla gestione dei servizi riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale,
deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale
si riferiscono i dati contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad
apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di
compensazione.