Art. 10 Fondo di compensazione 1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata. 3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati. 4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4. 6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione.